MANDATO E PROCURA LA RAPPRESENTANZA DEL PROPIETARIO DELLE MERCI IN DOGANA

L’acquisizione del potere di rappresentanza da parte dei rappresentanti doganali avviene tramite MANDATO (con rappresentanza, codice civile artt. da 1703 a 1730) o PROCURA (senza rappresentanza, codice civile artt. 1387 a 1400). Questi documenti sono ESSENZIALI per poter operare in dogana per conto terzi.

Il Reg. 952/2013, all’art. 18 stabilisce che la rappresentanza può essere:

DIRETTA quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi

INDIRETTA quando il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice Doganale Unionale, chiunque ha il diritto di nominare un rappresentante (diretto o indiretto) per le sue relazioni con le autorità doganali. Viene quindi meno la disposizione di cui all’art. 40, comma 2, del DPR. n. 43/73 (TULD), che ha riservato agli spedizionieri doganali iscritti all’albo professionale la presentazione della dichiarazione in dogana con la modalità della rappresentanza diretta.

La persona che non dichiari di agire a nome o per conto di un terzo o che dichiari di agire a nome o per conto di un terzo senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire a suo nome e per proprio conto. In ogni caso, il rappresentato resta, comunque, sempre pienamente responsabile degli effetti della dichiarazione rilasciata dal dichiarante, in particolare sotto l’aspetto fiscale.

La figura del dichiarante è descritta al punto 15 dell’art. 5 del CDU in cui si indica che tale soggetto è dichiarante: “la persona che presenta una dichiarazione in dogana, una dichiarazione per la custodia temporanea, una dichiarazione sommaria di entrata, una dichiarazione sommaria di uscita, una dichiarazione di riesportazione oppure una notifica di riesportazione a nome proprio, ovvero la persona in nome della quale è effettuata la presentazione di tale dichiarazione o notifica; di conseguenza “dichiarante” può essere il titolare della merce quando agisce direttamente, oppure il rappresentante indiretto, che agisce per conto terzi ma in nome proprio. In tale ultima ipotesi di rappresentanza indiretta il dichiarante e la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana sono considerati debitori dell’intera obbligazione doganale ai sensi dell’art. 77 comma 3, del CDU: “Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana.” Sussiste dunque responsabilità in solido per l’intera obbligazione doganale.

In diritto civile, per solidarietà si intende il vincolo esistente fra più condebitori stabilito dall’art. 1292 del Codice Civile; più debitori sono obbligati per una stessa prestazione in modo tale che ciascuno di essi può essere costretto all’adempimento dell’obbligazione. L’adempimento, anche solo di un singolo condebitore, libera tutti gli altri dalla prestazione. Il singolo condebitore, che paga l’intero debito, ha, comunque, diritto di regresso nei confronti degli altri condebitori (art. 1299 del Codice Civile). Potrà agire, in sede giudiziale, per chiedere la ripetizione di quanto versato anche in nome dell’altro condebitore. Il rappresentante doganale che soddisfa i criteri previsti dall’articolo 39, lettere da a) a d) del CDU (compliance doganale e fiscale, tenuta di un adeguato sistema di scritture commerciali; possesso del requisito della solvibilità finanziaria e di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta) è abilitato a prestare i servizi di rappresentanza in uno stato membro diverso da quello in cui è stabilito; I singoli Stati membri possono fissare le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare i suoi servizi nello Stato membro in cui è stabilito. Per quanto riguarda l’applicazione nazionale di tale facoltà, restano inalterate le vigenti modalità di esercizio della rappresentanza indiretta mentre, in relazione alla rappresentanza diretta, il relativo esercizio è consentito a coloro che posseggono i requisiti previsti dal CDU per la prestazione di servizi di rappresentanza in altro Stato membro (art. 39, lett. da a) a d) del CDU).

 

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