INTRASTAT

Il modello Intrastat è stato introdotto dall’art. 50 del D.L. 331/1993 a seguito dell’abolizione delle barriere doganali all’interno della Comunità Europea nel 1993.

Attraverso questo sistema vengono elencati all’Agenzia delle Dogane tutti gli acquisti e le cessioni di beni mobili da parte di ogni soggetto titolare di Partita IVA nei confronti di fornitori e di clienti, anch’essi titolari di partita IVA, appartenenti ad uno stato membro dell’Unione Europea.

del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29/12/2010, sono state definite le modalità per ottenere l’inclusione nell’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni comunitarie.

E’ possibile controllare l’inclusione o meno di una partita iva nell’elenco di quelle autorizzate attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate al link:

http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm

 

Con provvedimento n. 194409 del 25 settembre 2017, l’Agenzia delle Entrate, di concerto con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e d’intesa con l’ISTAT, ha adottato alcune misure di semplificazione in merito all’obbligo di presentazione dei Modelli INTRASTAT, in attuazione dell’articolo 50, comma 6, D.L. n. 331/1993, come modificato dal D.L. 244/2016.

Il D.L. 193/2016 aveva già abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi riguardanti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea. Tuttavia, il D.L. 244/2016  ha mantenuto in vigore il suddetto adempimento comunicativo sino al 31 dicembre 2017.

Di conseguenza, dal 1° gennaio 2018, non dovranno più essere presentati gli elenchi riepilogativi – aventi periodi di riferimento a partire da tale data – relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute.

Resta, invece, inalterato l’obbligo di presentazione, entro il 25 gennaio 2018, dei modelli INTRASTAT relativi all’ultimo trimestre 2017 ed al mese di dicembre 2017, così come l’obbligo di comunicare eventuali rettifiche agli elenchi riepilogativi riferiti a periodi (mensili o trimestrali) antecedenti.

 

Novità relative ai Modelli INTRA 2-bis e INTRA 2-quater:

ModelloPeriodicità di presentazioneObbligo di presentazione
INTRA 2-bisMensile, se l’ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni è uguale o superiore a 200.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, ai soli fini statistici
Trimestrale, se l’ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni è inferiore a 200.000 euro in tutti e quattro i trimestri precedentiNo, né ai fini fiscali, né statistici
INTRA 2-quaterMensile, se l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute è uguale o superiore a 100.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, ai soli fini statistici
Trimestrale, se l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute è inferiore a 100.000 euro in tutti e quattro i trimestri precedentiNo, né ai fini fiscali, né statistici

 

Novità relative ai Modelli INTRA 1-bis e INTRA 1-quater.

 

ModelloPeriodicità di presentazioneObbligo di presentazione
INTRA 1-bisMensile, se l’ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni è superiore a 50.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, ai fiscali, mentre ai fini statistici la presentazione è facoltativa se l’ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni non è superiore a 100.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti
Trimestrale, se l’ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni è inferiore o uguale a 50.000 europer tutti e quattro i trimestri precedenti, ai soli fini fiscali
INTRA 1-quaterMensile, se l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi rese è superiore a 50.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, ai fini fiscali e statistici
Trimestrale, se l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi rese è inferiore o uguale a 50.000 euro per tutti e quattro i trimestri precedenti

 

 

In pratica, a differenza della disciplina in vigore fino al 2017, il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni.

 

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