DEPOSITO DOGANALE

Il deposito doganale è il luogo, autorizzato dall’autorità doganale e sottoposto al suo controllo, deputato ad immagazzinare merci non unionali senza che siano assoggettate ai dazi di importazione, all’IVA o a qualsiasi altra imposizione o restrizione quantitativa eventualmente prevista per la loro immissione in libera pratica. I soggetti autorizzati all’esercizio di un deposito doganale possono anche gestire il cosiddetto “deposito fiscale”, in cui è consentito introdurre beni unionali o nazionali senza il pagamento dell’Iva.

Il regime del deposito doganale è un regime economico sospensivo (articoli 237 ss. Reg. UE 952/2013 (CDU) in quanto durante lo stoccaggio della merce nel deposito il pagamento dei diritti doganali resta sospeso e la procedura sospensiva consente di negoziare le merci giacenti nel deposito come se si trovassero ancora all’estero. L’utilizzo del deposito doganale indubbiamente offre agli operatori economici interessanti facilitazioni in quanto favorisce il commercio, soprattutto di transito, consentendo in qualsiasi momento la rispedizione all’estero delle merci depositate e la loro vendita sul territorio nazionale scegliendo il momento più vantaggioso dal punto di vista remunerativo. Inoltre dà la possibilità di effettuare acquisti nel momento in cui l’offerta sul mercato esterno è più favorevole e di vendere quando la domanda sul mercato interno o esterno è più propizia. Altra importante facilitazione fornita dal deposito doganale è quella di favorire l’approvvigionamento senza dover anticipare il pagamento dei diritti doganali rispetto al momento dell’effettiva immissione in consumo. Infine i depositi doganali hanno la funzione di permettere l’appuramento di altri regimi sospensivi e di ottenere il pagamento anticipato delle restituzioni agricole.

La durata di permanenza delle merci in regime di deposito doganale non è soggetta ad alcuna limitazione, tuttavia, in circostanze eccezionali, le Autorità doganali possono stabilire un termine entro il quale un regime di deposito deve essere appurato.

La gestione di un deposito doganale è subordinata al rilascio di una autorizzazione del direttore regionale dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competente, subordinata alla costituzione di una garanzia e alla dimostrazione da parte dell’interessato dell’esigenza economica di immagazzinamento. L’autorizzazione ai regimi speciali è concessa esclusivamente alle persone che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

1) sono stabilite nel territorio doganale dell’Unione.

Per questo requisito, si richiama al concetto generale di stabilimento quale regola di base per l’accesso non solo ai regimi speciali (ed all’esportazione), ma anche alle facilitazioni previste dalla disciplina doganale unionale, primo fra tutti il riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato AEO. La regola di base è in alcuni casi derogabile, ex art. 161 DA, in quanto le autorità doganali possono occasionalmente, ove lo ritengano giustificato, concedere un’autorizzazione per il regime di uso finale o il regime di perfezionamento attivo a persone stabilite al di fuori del territorio doganale dell’Unione;

 

2) offrono tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni

 

3) qualora per le merci vincolate a un regime speciale possa sorgere un’obbligazione doganale o per altre imposte, costituiscono una garanzia a norma dell’art. 89 CDU. La garanzia è riducibile o esonerabile, a livello singolo o globale, in presenza di una serie di requisiti e per mezzo di apposita istanza, ex art. 84 DA;

 

4) per i regimi di ammissione temporanea o perfezionamento attivo, utilizzano o fanno utilizzare le merci o effettuano o fanno effettuare operazioni di perfezionamento delle merci.

 

Nel deposito doganale è quindi consentito l’immagazzinamento di:

1) merci non unionali, senza che le stesse siano soggette ai dazi all’importazione, ad altri oneri e alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l’entrata o l’uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell’Unione ex articoli 237, paragrafo 1, e 240 952/2013 (CDU);

 

2) merci unionali, che possono essere vincolate al regime di deposito doganale conformemente alla normativa specifica dell’Unione, o al fine di beneficiare di una decisione che accorda il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione ex articolo 237, paragrafo 2,  952/2013 (CDU);

 

3) merci equivalenti (ovvero, merci unionali immagazzinate, utilizzate o trasformate al posto di merci vincolate a un regime speciale), che possono essere usate nell’ambito di un regime di deposito doganale, se autorizzato dalle Autorità doganali, su richiesta, a condizione che sia garantito l’ordinato svolgimento del regime, soprattutto per quanto concerne la vigilanza doganale ex articolo 223 Reg. 952/2013 (CDU).

 

Le merci non unionali, unionali ed equivalenti possono essere immagazzinate contemporaneamente all’interno del medesimo deposito doganale (c.d. immagazzinamento comune). Le Autorità doganali, qualora ritenessero necessario individuare le merci equivalenti immagazzinate insieme ad altre merci unionali e non unionali, potranno richiedere l’impiego di specifici metodi di identificazione. Se ciò fosse impossibile o, comunque, possibile solo a costi sproporzionati, le Autorità doganali potranno richiedere la separazione contabile in relazione ad ogni tipo di merce, posizione doganale e, se del caso, origine delle merci ex articolo 268 Reg. 2447/2015 (cfr., circolare Agenzia delle Dogane 19.4.2016, n. 8/D).

 

Il deposito doganale privato

La disciplina unionale in materia di depositi abbandona il precedente approccio diviso per tipologia, con i noti depositi di tipo A, B, C, D, E, F, tutti gestiti o dall’autorità doganale, o dai privati. Ora i depositi, più semplicemente, si distinguono in depositi privati e depositi pubblici, tutti con il vincolo impositivo individuato nel momento dell’estrazione e senza vincoli di spazio che non siano dovuti alla garanzia dei controlli delle autorità, con predilezione per gli accertamenti di tipo contabile.

In continuità con il passato regime del Codice Doganale Comunitario, nel CDU è infatti stabilito che, nel quadro del regime di deposito doganale, le merci non unionali possono essere collocate in locali o altri luoghi autorizzati per tale regime dalle autorità doganali e soggette alla loro vigilanza (“depositi doganali”); questi, poi, possono essere strutture utilizzabili da qual- siasi persona per il magazzinaggio doganale di merci (“deposito doganale pubblico”) oppure strutture destinate al magazzinaggio di merci da parte del titolare di un’autorizzazione per il deposito doganale (“deposito doganale privato”).

Restano poi invariate le responsabilità per i titolari delle autorizzazioni e per i soggetti per conto dei quali questi operano (in caso di operatività per conto di terzi).

Il titolare dell’autorizzazione e del regime, infatti, garantiscono anzitutto che le merci in regime di deposito doganale non siano sottratte alla vigilanza doganale e il rispetto degli obblighi risultanti dal magazzinaggio delle merci che si trovano in regime di deposito doganale; inoltre, il titolare del regime resta responsabile del- l’osservanza degli obblighi risultanti dal vincolo delle merci, segnatamente a garanzia dell’obbligazione tributaria.

 

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