SISTEMA REX

Il sistema degli esportatori registrati REX 

Il sistema degli Esportatori Registrati (REX) è un sistema di certificazione dell’origine delle merci basato su un principio di autocertificazione. E’ stato adottato dal 1° gennaio 2017 per il Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG), come disposto dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2447/2015 – RE. Ne è prevista, tuttavia, in tale ambito un’applicazione graduale nel corso del periodo transitorio dal 1 ° gennaio 2017 al 30 giugno 2020.

L’origine delle merci è dichiarata dagli stessi operatori economici mediante le cosiddette dichiarazioni di origine. Per poter rilasciare un’attestazione di origine, un operatore economico deve essere registrato in una banca dati dalle sue autorità competenti. L’operatore economico diventa un “esportatore registrato”.

Il sistema REX è il termine utilizzato per designare il sistema di certificazione di origine nel suo insieme, e non solo il sistema informatico sottostante utilizzato per la registrazione degli esportatori.

Per il momento, il sistema REX è utilizzato dagli esportatori dell’UE nell’ambito di alcuni accordi di libero scambio, nell’ambito dell’SPG dell’UE e nell’ambito della decisione sull’associazione d’oltremare.

Il sistema informatico REX è stato sviluppato dalla Commissione europea ed è messo a disposizione degli Stati membri dell’UE, dei paesi beneficiari dell’SPG e dei PTOM. Prende la forma di un’applicazione Web a cui si accede con un nome utente e una password come un sito Web tramite Internet. L’unico requisito tecnico è quindi quello di utilizzare un dispositivo connesso a Internet per poter utilizzare il sistema REX.

Funzionalità del sistema informatico REX

Le principali funzionalità del sistema REX sono:

  • Registrazione degli esportatori: gli esportatori chiedono di diventare esportatori registrati compilando un modulo di domanda e restituendolo alle loro autorità competenti. Le autorità competenti registrano gli esportatori che presentano moduli di domanda completi e corretti.
  • Modifica dei dati di registrazione: una volta registrato, un esportatore registrato ha l’obbligo di comunicare alle sue autorità competenti tutte le modifiche ai suoi dati registrati. Le autorità competenti eseguono quindi le modifiche nel sistema REX per l’esportatore registrato.
  • Revoca degli esportatori: in alcuni casi, un esportatore registrato verrà revocato dal sistema REX. Ciò può accadere, ad esempio, se l’azienda cessa di esistere o se l’esportatore registrato commette una frode. A seconda del motivo, la revoca avviene su richiesta dell’esportatore registrato o su iniziativa delle autorità competenti.

Con queste tre funzionalità di registrazione degli esportatori, modifica dei dati registrati e revoca degli esportatori, è responsabilità delle autorità competenti mantenere sempre un archivio accurato degli esportatori registrati.

Applicazione del sistema REX nell’UE

Nell’UE, il sistema REX è applicato dagli operatori economici nei seguenti casi:

  • Operatori dell’UE che esportano merci originarie verso paesi beneficiari dell’SPG ai fini del cumulo bilaterale dell’origine.
  • Operatori dell’UE che esportano merci originarie verso i PTOM ai fini del cumulo bilaterale dell’origine o al fine di beneficiare di preferenze unilaterali concesse da un PTOM all’UE
  • Operatori UE che esportano merci originarie verso paesi terzi con i quali l’UE ha stipulato accordi di libero scambio che prevedono che l’origine delle merci sia dichiarata dagli esportatori iscritti al sistema REX;

Per il momento si tratta dei seguenti Accordi:
L’accordo tra l’UE e il Canada (CETA)
L’accordo tra l’UE e il Giappone
L’accordo tra l’UE e il Vietnam
L’accordo tra l’UE e il Regno Unito (TCA UE-Regno Unito)
Il trampolino di lancio EPA tra l’UE e la Costa d’Avorio
Il trampolino di lancio APE tra l’UE e il Ghana
L’APE provvisorio tra l’UE e l’Africa orientale e meridionale (ESA).

L’accordo tra l’UE e Singapore, entrato in vigore di recente (novembre 2019), prevede che l’origine delle merci originarie dell’UE sia dichiarata da esportatori autorizzati e non da esportatori registrati. Questo perché l’accordo tra l’UE e Singapore è stato concluso molti anni fa, prima che esistesse il sistema REX.

Nel contesto del TCA UE-Regno Unito, saranno anche i rispeditori registrati nell’Irlanda del Nord a rispedire merci nell’UE ea sostituirle con attestazioni sostitutive sulle prove di origine emesse o compilate in paesi terzi con i quali l’UE ha un regime commerciale preferenziale.

Rispeditori UE che sostituiscono le prove di origine (certificati modulo A, certificati EUR.1, dichiarazioni di origine, attestazioni di origine, …) in caso di rispedizione all’interno dell’UE o verso la Norvegia o la Svizzera (nell’SPG).

Applicazione del sistema REX nel contesto della decisione sull’associazione d’oltremare (PTOM)Dal 1° gennaio 2020, il sistema REX è applicato dai paesi e territori d’oltremare (PTOM) nel contesto della decisione sull’associazione d’oltremare (“OAD”), decisione 2013/755/UE del Consiglio, modificata dalla decisione (UE) 2019 del Consiglio /2196.

L’OAD non prevede un periodo transitorio per l’applicazione del sistema REX da parte dei PTOM. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2020, sarà accordata una preferenza tariffaria all’importazione nell’UE sui prodotti originari dei PTOM solo su presentazione di attestazioni di origine rilasciate da esportatori registrati. I certificati di origine EUR.1 o le dichiarazioni di origine redatte da esportatori autorizzati non sono più ammissibili nell’UE.

Prerequisiti per l’applicazione del sistema REX in ambito PTOM

Per applicare efficacemente il sistema REX, un PTOM deve soddisfare due prerequisiti:

  • presentare alla Commissione un impegno che prevede la cooperazione amministrativa nell’ambito del sistema REX (articolo 36 dell’OAD)
  • comunicare alla Commissione i recapiti delle autorità competenti che si occupano della registrazione degli esportatori e della cooperazione amministrativa (articolo 39 dell’OAD).

Norvegia, Svizzera e Turchia hanno nel loro sistema SPG regole simili a quelle del sistema SPG dell’UE. Pertanto, il sistema REX è applicabile anche nei regimi SPG di questi 3 paesi. In particolare, il sistema REX viene applicato:

  • da parte di rispeditori in Norvegia o Svizzera che rispediscono merci nell’UE e sostituiscono con un’attestazione di origine sostitutiva un’attestazione di origine rilasciata in un paese beneficiario dell’SPG.
  • Esportatori in Norvegia, Svizzera o Turchia che esportano materiali in un paese beneficiario dell’SPG in regime di cumulo.

Applicazione del sistema REX nel sistema SPG dell’UE

Il sistema REX si applica dal 1° gennaio 2017 nell’SPG (SPG standard, SPG+ e EBA). Sostituisce progressivamente il precedente sistema di certificazione dell’origine basato sui certificati di origine modulo A rilasciati dalle autorità governative e sulle dichiarazioni su fattura redatte a determinate condizioni dagli operatori economici.

I paesi beneficiari dell’SPG utilizzano il sistema messo a disposizione dalla Commissione europea e non devono sviluppare autonomamente il proprio sistema informatico.

Quando il cumulo regionale è applicato dai paesi beneficiari dell’SPG, l’origine delle merci esportate dal paese beneficiario che fornisce i materiali è dichiarata anche dagli esportatori registrati mediante dichiarazioni di origine.

Dal 1° maggio 2016 e dall’entrata in vigore del codice doganale dell’Unione (CDU), le regole del sistema REX nel contesto dell’SPG sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 della Commissione (IA CDU, per “Atto attuativo”).

Date di applicazione del sistema REX

Tutti i paesi beneficiari dell’SPG avevano la possibilità fino al 30 giugno 2016 di notificare alla Commissione europea se preferivano avviare l’applicazione del sistema REX in un secondo momento, ovvero a partire dal 1° gennaio 2018 o dal 1° gennaio 2019.

Le date di applicazione del sistema REX da parte di tutti i paesi beneficiari dell’SPG sono verificabili al link della pagina della Commissione Europea riportato di seguito:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/online-services/online-services-and-databases-customs/rex-registered-exporter-system_en#heading_3

Il sistema REX è utilizzato anche per la certificazione  dell’origine nel quadro di Accordi commerciali preferenziali. Tale sistema semplifica le procedure doganali di esportazione, consentendo agli esportatori registrati di certificare l’origine preferenziale con una dichiarazione su fattura o su altro documento commerciale. Una volta assegnato, il numero REX è unico e l’esportatore registrato lo utilizza per tutte le sue esportazioni, sia con riferimento agli Accordi preferenziali che prevedono l’applicazione di questo sistema sia in ambito SPG. Gli artt. da 78 a 111 del RE disciplinano l’applicazione del sistema nel contesto SPG mentre l’art. 68, par. 1, del medesimo Regolamento, come modificato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 989/2017, prevede la registrazione degli esportatori UE, nel medesimo sistema, anche al fine di utilizzarne le peculiarità al di fuori del SPG. In particolare, nel caso di Accordi preferenziali tra UE e Paesi terzi, la dichiarazione di origine deve essere resa esclusivamente da un esportatore registrato, in conformità alla legislazione dell’UE.

Di seguito si forniscono specifiche indicazioni per la corretta e uniforme gestione del nuovo sistema, in considerazione sia delle disposizioni contenute nel RE, come modificato dal successivo Regolamento di Esecuzione (UE) 989/2017, sia delle indicazioni contenute nel documento TAXUD (Orientamenti sul sistema degli   esportatori   registrati   REX),   diramato   dalla   Commissione   Europea   e disponibile sul sito internet dell’Agenzia, nella sezione “Codice Doganale dell’Unione – CDU”.

REQUISITI ED OBBLIGHI DEGLI ESPORTATORI  (art. 91 Regolamento Esecutivo)

Qualsiasi esportatore, fabbricante o commerciante di merci originarie o ri-speditore di  merci,  stabilito  nel  territorio  della  UE  ha  diritto  di  chiedere  alle    autorità doganali competenti di essere registrato nel sistema REX, a condizione che possa produrre, in qualsiasi momento, a richiesta delle stesse autorità doganali, adeguate prove circa l’origine preferenziale autocertificata dei prodotti che intende esportare o rispedire. In  particolare,  una  società  UE  che  ha  sede  in  uno  Stato  membro  e  locali commerciali o magazzini nel territorio di un altro Stato membro può richiedere la registrazione REX in uno qualsiasi dei citati Stati membri (o in entrambi se le differenti società hanno anche un diverso codice EORI). Una società già registrata in uno Stato membro con il proprio codice EORI, non può chiedere la registrazione in un altro Stato membro con lo stesso codice.

L’esportatore può richiedere la registrazione alle autorità competenti del Paese in cui è  stabilito  o  dove  ha  la  sua  sede  sociale  e  amministrativa.  L’esportatore registrato deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali, tutti i documenti idonei a dimostrare il carattere originario dei prodotti esportati; le stesse autorità possono effettuare verifiche finalizzate al controllo della contabilità dell’esportatore e del processo di fabbricazione dei prodotti; copia delle dichiarazioni di origine e dei relativi documenti giustificativi devono essere conservati per almeno tre anni o per un periodo più lungo in base a quanto  stabilito  negli  accordi  preferenziali.  Tale periodo  decorre  dalla  fine dell’anno civile in cui sono state redatte le dichiarazioni sull’origine, salvo quanto diversamente previsto nei singoli accordi commerciali preferenziali.

PROCEDURA    PER    LA    REGISTRAZIONE    DEGLI ESPORTATORI NAZIONALI NEL SISTEMA REX (art. 68, art. 80, art. 86, Regolamento Esecutivo)

A seguito dell’introduzione del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/604 della Commissione del 18 aprile 2018, che ha apportato modifiche ad alcune norme del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (RE), gli esportatori nazionali che intendono essere registrati al sistema REX, sia entro l’ambito SPG che entro l’ambito di accordi commerciali UE/Paesi terzi, presenteranno la relativa domanda all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente utilizzando unicamente il modulo di domanda di cui al nuovo allegato 22-06 bis del RE. L’introduzione di tale nuovo modulo di domanda supera la necessità di presentare due distinte richieste in relazione ai due ambiti di applicazione (SPG e Accordi commerciali UE/Paesi
terzi), come già indicato nella citata Circolare 13/D, della quale restano invece immutate e pienamente applicabili tutte le altre disposizioni.

Le domande   vanno   presentate   all’Ufficio   delle   Dogane   territorialmente competente, individuato sulla scorta dei criteri indicati dagli artt. 22 par. 1, CDU, ed eventualmente art. 12 RD.

Le informazioni obbligatorie che il richiedente deve fornire sono indicate nei due modelli di richiesta:

– campo 1 (informazioni generali sull’azienda);

–  campo 3 (specificazione dell’attività principale);

– campo 4 (descrizione delle merci beneficiarie di trattamento preferenziale e indicazione del codice NC);

– campo 5 (dati del firmatario autorizzato);

– campo 6 (consenso alla pubblicazione dei dati).

Nel campo 2 (facoltativo) andrà indicato un eventuale punto di contatto diverso da quello di cui al campo 1. Nei campi 5 e 6 vanno apposte le firme dell’esportatore, rispettivamente per la sottoscrizione della domanda e per il consenso alla pubblicazione dei dati. Quando il modello di domanda è presentato dall’esportatore in formato cartaceo, è obbligatoria la sottoscrizione autografa. Il modello può essere presentato a mano, a mezzo posta o a mezzo e-mail non PEC (in questi ultimi due casi occorre allegare la copia del documento di identità del richiedente). E’ anche consentita la presentazione del modello di domanda in formato elettronico con firma autenticata elettronicamente.

Gli uffici doganali competenti alla registrazione degli esportatori procederanno ad un controllo formale in merito alla correttezza delle informazioni fornite dal richiedente nel modulo di domanda.

Ove il  modello  di  domanda  presentato  dall’esportatore  risulti  completo  ed  il controllo formale abbia dato esito positivo, gli Uffici delle Dogane territorialmente competenti effettuano la registrazione dell’esportatore richiedente, secondo le modalità tecnico-procedurali indicate dalla Direzione centrale tecnologie per l’innovazione.

Al momento della registrazione, l’Ufficio procede alla compilazione della casella 7 del modello di domanda inserendovi i seguenti elementi:

a) il numero di registrazione (numero REX) assegnato all’operatore economico;

b) la data di registrazione nel sistema REX;

c) la data di validità della registrazione, corrispondente a quella di acquisizione del modello di domanda completo in tutte le sue parti;

d) la firma del Direttore dell’Ufficio e il timbro ufficiale.

Gli Uffici doganali competenti comunicano al richiedente il completamento della procedura di registrazione. Se la comunicazione è trasmessa in formato cartaceo, nella casella 7 dei moduli di domanda presentati (Allegato 1 o Allegato 2 ) devono essere  apposti  manualmente  la  firma  del  Direttore  dell’Ufficio  ed  il  timbro ufficiale. In caso di trasmissione con strumenti elettronici, firma e timbro sono sostituiti dall’autenticazione elettronica. Gli uffici doganali conservano copia della documentazione cartacea o delle notifiche elettroniche inviate agli esportatori registrati.

I dati di registrazione sono generali e non sono correlati ad elementi specifici relativi ai vari Accordi commerciali (nel modello di domanda di cui all’Allegato 2 non è presente alcun collegamento con regole specifiche di origine degli accordi preferenziali).

Un operatore UE, che abbia la qualifica di esportatore registrato, potrà utilizzare lo stesso numero di registrazione nell’ambito dei sistemi SPG dell’Unione, della Svizzera, della Norvegia e, in futuro, della Turchia; le regole d’origine SPG dei citati paesi sono simili e pertanto è stata stabilita la condivisione dello stesso sistema REX, con conseguente unica registrazione degli esportatori.

Eventuali evoluzioni delle funzionalità informatiche a supporto della descritta procedura verranno comunicate dalla predetta Direzione centrale tecnologie per l’innovazione.

MODIFICA E REVOCA DELLA REGISTRAZIONE (art. 89 RE)

Un esportatore registrato deve comunicare all’Ufficio delle dogane territorialmente competente   le   modifiche   dei   suoi   dati   intervenute   successivamente   alla registrazione.

La richiesta (da effettuarsi in forma cartacea o per via elettronica) va prodotta utilizzando il modello di domanda di cui agli Allegati 1 e 2. Il modello andrà compilato indicando  il  codice  di  registrazione  già  assegnato,  pur  essendo ricompreso in una casella riservata all’Amministrazione. Andranno inoltre evidenziate, mediante specifica annotazione, le caselle interessate alla modifica.

Gli Uffici doganali informeranno l’esportatore circa l’avvenuta modifica. Un esportatore registrato deve chiedere la revoca dal sistema REX quando :

  1. a) non soddisfa più le condizioni richieste dal sistema REX;
  2. b) non intende più utilizzare il proprio numero di registrazione;
  3. c) cessa la propria attività.

L’Ufficio doganale competente procede autonomamente alla revoca della registrazione ove, in sede di controllo, accerti che un esportatore registrato ha cessato la propria attività o  che  non  sussistono  più  le condizioni e  i requisiti iniziali. Il numero di registrazione di un esportatore revocato non può essere utilizzato per nuove registrazioni di altri esportatori; un esportatore già registrato e successivamente revocato può richiedere una nuova registrazione ove dimostri che le condizioni e i requisiti venuti meno siano stati ristabiliti. In tale caso l’Ufficio competente assegna  un  nuovo  numero  di  registrazione  all’esportatore  e  non riutilizza il vecchio numero revocato. In caso di annullamento di una revoca a seguito di provvedimento amministrativo o giurisdizionale o a seguito di errore, lo stesso numero di registrazione può, invece, essere riassegnato all’esportatore.

In   caso   di   modifiche   allo   status   giuridico   dell’esportatore   registrato,   con conseguente assegnazione di un nuovo numero EORI, si procede alla revoca della registrazione esistente e all’attribuzione al nuovo soggetto   di un numero di registrazione diverso da quello assegnato in precedenza.

CONTROLLO DEGLI ESPORTATORI REGISTRATI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA (art. 80, artt. 108/111RE)

Gli Uffici doganali provvederanno ad effettuare regolare attività di monitoraggio dei dati di registrazione di un esportatore per verificare che gli stessi siano attuali e che continuino ad essere rispettare le condizioni iniziali per la registrazione.

Gli Uffici doganali condurranno, inoltre, le attività di verifica e di controllo a posteriori entro l’ambito SPG in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni comunitarie in materia (articoli da 108 a 111 del RE).

Nell’ambito degli Accordi di libero scambio che prevedono l’emissione di dichiarazioni di origine da parte di esportatori registrati REX, gli Uffici effettueranno attività di controllo di iniziativa sugli esportatori a intervalli determinati e sulla base di opportuni criteri di analisi dei rischi (art. 108 RE).

Per quanto concerne in particolare l’Accordo UE/Canada (CETA), saranno applicate le disposizioni procedurali relative alla cooperazione amministrativa e alla verifica dell’origine disciplinate nel Protocollo origine allegato all’Accordo (articoli 28, 29, 30).

APPLICAZIONE DEL  SISTEMA  REX  NEGLI  ACCORDI PREFERENZIALI TRA  UE  E PAESI TERZI (art. 68 RE)

Come riportato in premessa, l’articolo 68 RE, riformulato dal Regolamento di esecuzione UE 989/2017, prevede la registrazione degli esportatori UE nel sistema REX anche ai fini della compilazione dei documenti di origine nell’ambito di Accordi preferenziali tra UE e Paesi terzi. La disposizione prevede che, in tali contesti, un documento relativo all’origine può essere compilato, oltre il valore soglia di Euro 6.000 per ciascuna spedizione (cit. art. 68 par. 4), esclusivamente da un esportatore registrato dall’autorità doganale di uno Stato membro. Al di sotto del valore soglia di Euro 6.000 non occorre essere registrati. Fino al 31 dicembre 2017, in virtù della deroga di cui al par. 5 dello stesso art. 68 RE, un documento relativo all’origine può essere compilato, oltre il valore soglia di Euro 6.000, da un esportatore non registrato a condizione che quest’ultimo abbia lo status di esportatore autorizzato nell’UE.

Nell’ambito del già citato Accordo CETA, fino alla data di registrazione nel REX e, comunque, non oltre il 31.12.2017, gli esportatori nazionali compilano una dichiarazione di origine (sulla base del modello di cui all’allegato 2 del Protocollo origine del CETA) utilizzando il numero di esportatore autorizzato,  assegnato  dall’Ufficio,  come  se  fosse  un  numero  REX, (articolo 68, par. 5, RE). La disposizione si applica oltre la soglia di valore di 6.000 Euro per ciascuna spedizione, dato che non è necessaria l’indicazione di alcun numero al di sotto di tale soglia (in tale caso lo spazio riservato al numero di autorizzazione doganale nella dichiarazione di origine va lasciato vuoto).

Gli operatori che già rivestono la qualifica di esportatore autorizzato nell’ambito di altri Accordi preferenziali, nei confronti dei quali gli Uffici doganali hanno provveduto o provvederanno ad estendere tale autorizzazione anche entro l’ambito CETA, devono utilizzare  il numero di autorizzazione in precedenza assegnato.

Come sopra indicato, con l’entrata in esercizio della procedura di registrazione degli esportatori nel sistema REX, gli Uffici doganali riceveranno le richieste di registrazione compilate sulla base del modello di domanda modificato rispetto a quello di cui al citato allegato 22-06 (allegato 2 alla presente nota).

Riguardo, invece, agli operatori economici che, a partire dal mese di settembre 2017, hanno ottenuto l’autorizzazione o l’estensione dello status di esportatore autorizzato in ambito CETA, gli Uffici doganali provvederanno autonomamente e direttamente, senza necessità di ricevere ulteriori richieste da parte dei soggetti interessati, alla immediata registrazione nel sistema REX, ferme restando le competenze in materia di effettuazione di controlli, anche a posteriori, al fine di verificare la concreta sussistenza di tutti i requisiti e presupposti iniziali sulla base dei  quali  è  stato  riconosciuto  lo  status  di  esportatore  autorizzato.  Gli  Uffici doganali procederanno poi a comunicare all’operatore economico il completamento della procedura di registrazione, secondo le modalità descritte precedentemente.

 

Contattaci per informazioni