IL RAPPORTO TRIBUTARIO DOGANALE

Per comprendere la complessità e le conseguenze giuridiche dell’iter doganale al quale vengono sottoposte le merci in arrivo e in partenza, è essenziale capire la natura del rapporto tributario doganale, iniziando dal concetto di imposta: per il diritto tributario è un  prelievo coattivo che lo Stato o gli enti pubblici impongono ai cittadini per assicurare una entrata economica al bilancio dello Stato e una copertura finanziaria dei servizi pubblici. Elementi costitutivi sono i soggetti (attivo e passivo), il presupposto, l’oggetto, la base imponibile, la fonte e l’accertamento. Quando questi concetti generali vengono calati nella realtà della catena logistica, diventano materia di competenza del doganalista e danno vita a il rapporto tributario doganale.

Vediamo come:

Soggetto Attivo: lo Stato Membro che riceve le merci in arrivo da un paese terzo, ovvero non facente parte dell’Unione Europea, e che tramite le autorità doganali, riscuote i tributi riguardanti la fiscalità interna  (IVA in primis e altre eventuali imposte dovute) e i tributi riguardanti le risorse proprie (Dazi) per conto dell’Unione Europea: i dazi doganali sono infatti “risorse proprie” della Comunità , solo una percentuale viene lasciata allo Stato Membro.

Soggetto Passivo:  Il propietario delle merci (privato o ditta) o un suo rappresentante in possesso di mandato di rappresentanza (si vedano i cenni alla rappresentanza in seguito). Sono coinvolti nell’obbligazione doganale dal lato passivo sono tutti i soggetti per conto dei quali la merce è stata importata o esportata.

Presupposto: Per le merci estere:  la destinazione al consumo nel territorio doganale italiano. Per le merci nazionali o nazionalizzate: la destinazione al consumo fuori dal territorio doganale, cioè all’estero. Con la dichiarazione doganale il contribuente manifesta la volontà di dare una destinazione alla merce giunta in dogana, o in altri luoghi autorizzati, e fornisce tutti gli elementi necessari alla liquidazione dei tributi: qualità, quantità, valore, origine.  L’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione da parte delle autorità doganali  (Ufficio Doganale di una Sezione Operativa Territoriale) di una dichiarazione doganale. Il presupposto tributario è inquadrato in limiti spaziali ben definiti: la linea doganale, formata dalla linea di confine con gli altri stati e dalla linea del mare e il territorio doganale, comprensivo del mare territoriale e dello spazio aereo sovrastante il territorio statale. Il soggetto passivo del rapporto doganale è colui che trovandosi in una particolare posizione giuridico-fiscale nei confronti di una merce, il cui movimento attraverso la frontiera è suscettibile di controlli e di vincoli doganali, è sottoposto ai poteri dell’amministrazione doganale, poteri in forza dei quali il soggetto è tenuto a determinati comportamenti. È quindi anche il rapporto con la merce a decretare il sorgere di obblighi doganale a carico del soggetto passivo.

Oggetto: il pagamento di determinati tributi, detti diritti doganali, che l’Autorità doganale esige all’atto delle operazioni doganali, vengono definite dalla normativa nazionale, art. 34 del “Testo Unico Legge Doganale” (TULD), come “diritti doganali”. L’art. 34 del TULD definisce i diritti doganali: “ tutti quei diritti che la Dogana è tenuta a riscuotere, in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali”. Rientrano tra i diritti doganali i “ diritti di confine “,  cioè oltre i tributi costituiti dai dazi,  ogni altro tributo concernente merce di importazione, quali diritti di monopolio, le Accise, L’IVA all’importazione. La nozione dei “diritti di confine” è rilevante perché configura il reato di contrabbando previsto dall’art. 282 e ss. del TULD. I tributi accertati e riscossi dalla Dogana si possono distinguere in due categorie denominate “Risorse Proprie” e “Fiscalità Interna”. Le risorse proprie sono principalmente i dazi all’importazione e all’esportazione, ma anche altre tasse di effetto equivalente dovute sempre all’importazione e/o esportazione di merci verso e dalla Comunità,  nonchè  imposizioni istituite nel quadro della politica agraria comune. Sono riscosse dalla Dogana secondo le disposizioni normative comunitarie e nazionali. Esistono vari tipi di dazio: ad valorem e specifici, antidumping, supplementari, compensativi, Ceca,  agricoli. La normativa comunitaria individua il sistema dei controlli, le modalità di accertamento e di liquidazione, il periodo di conservazione dei documenti e tutte le disposizioni di carattere economico, finanziario e contabile. La fiscalità interna racchiude i diritti doganali nazionali. Sono tributi, ad esclusione dei dazi, che sono accertati, liquidati e riscossi dall’Autorità doganale secondo le disposizioni contenute nel TULD e nelle altre disposizioni nazionali armonizzati a livello comunitario: l’IVA all’importazione, dovuta per le merci originarie da Paesi terzi da “chiunque effettuata” secondo l’art. 70 del D.P.R. n. 633/72. L’importatore qualora sia anche un “esportatore abituale” può acquistare beni e servizi senza pagare l’IVA per un importo pari al valore del “plafond” determinato, presentando la “dichiarazione di intento”. Le Accise, attualmente disciplinate dal “Testo Unico Accise” (TUA). Tale termine è stato introdotto dal D.L. n. 331/93 per introdurre  una definizione comune a livello comunitario . Si riferisce alle vecchie imposte di fabbricazione e/o di consumo, e/o sovrimposte di confine quando in quest’ultimo caso fossero riscossi all’atto di un’operazione doganale di importazione. I prodotti soggetti e/o assoggettati ad accisa sono individuati in maniera univoca in base alla  codificazione numerica dei settori merceologici fornita dalla Nomenclatura Combinata (N.C.). Il tributo è gestito dall’Agenzia delle Dogane alla quale competono, oltre a tutti i compiti in materia doganale, tutti quelli in materia di Accise e di connessa tassazione ambientale ed energetica. L’importo dei tributi gravanti sulla merce e l’ammontare della somma da pagare o da garantire,  sono esposti dal dichiarante nel riquadro 47 del modello DAU (Documento Amministrativo Unico) della “Dichiarazione in Dogana”.

Base Imponibile: la base imponibile del dazio: il valore della merce dichiarata sommato al valore del trasporto fino al confine comunitario. Il Dazio viene calcolato applicando una percentuale al valore di fattura (dazio “ad valorem”) o una quota per unità di misura (dazio  “specifico”). La percentuale/quota viene ricavata dalla Tariffa Doganale d’Uso Integrata (TARIC) Il Taric riprende le misure comunitarie e commerciali applicate alle merci importate ed esportate dall’UE.  La Commissione è responsabile della sua gestione e ne propone una versione aggiornata quotidianamente sul sito ufficiale del Taric. La classificazione a 8 cifre permette all’operatore  di risalire alla tipologia di merce che vuole importare o esportare e all’agenzia delle dogane del proprio stato e a quella del paese di destino di monitorare la movimentazione in entrata ed in uscita di tali prodotti. Grazie a questo lavoro di monitoraggio è possibile stabilire quale sia il dazio da pagare, capire quali siano le norme e i divieti da rispettare per il prodotto: per l’export, per esempio, la necessità di allegare, a seconda del tipo di merce, dichiarazioni Dual Use, di Washington, per i Beni Culturali ecc, rimandiamo al modello scaricabile Dichiarazioni Export). Tramite i grafici di movimentazione europea di settore, la tariffa permette anche di verificare anche la dimensione di un mercato. La base imponibile dell’IVA: il valore della merce dichiarata sommato al valore del trasporto fino al luogo di destinazione interno e alla percentuale/quota di dazio precedentemente calcolata.

Fonte: la capacità contributiva del soggetto passivo, ovvero, del propietario della merce.

Accertamento: procedimento amministrativo complesso costituito da più fasi, con il quale gli Uffici doganali verificano il sussistere di determinate condizioni e l’adempimento, da parte del proprietario della merce, delle formalità prescritte dalla legge per l’introduzione di merci estere nel territorio doganale, la loro circolazione e la loro immissione in consumo. Gli elementi per determinare l’accertamento in base alla legislazione doganale sono quattro:  quantità, qualità, origine e valore imponibile della merce. La quantità contribuisce ad identificare le spedizioni oggetto dell’accertamento doganale. Alla qualità della merce è invece legata l’applicazione della tariffa doganale, mentre l’origine è importante ai fini dei differenti regimi tariffari nei confronti dei paesi esteri o a seguito dei trattati internazionali, ed è essenziale ai fini dell’applicazione dei tributi. Il valore imponibile deve essere fondato sul valore reale della merce alla quale si applica il dazio e quindi deve essere fondato sui valori arbitrali o fittizi. La riscossione dei diritti si effettua presso gli uffici doganali, il pagamento può anche essere differito nei 30 g.g. successivi alla data di registrazione della bolletta doganale. Se non vengono versati i diritti relativi a bollette registrate, la dogana procede alla riscossione coattiva a mezzo ingiunzione. La controversia doganale, procedimento di carattere amministrativo, disciplinato dagli artt. 65 e seguenti del DPR 23.1.1973 n. 43, svolge la funzione di tentare la composizione del contrasto sorto tra l’amministrazione doganale e l’operatore in sede amministrativa attraverso il contraddittorio allo scopo di evitare il ricorso alla giustizia tributaria. Riguarda però solo l’accertamento, poiché gli altri atti amministrativi posti in essere dalla dogana devono essere impugnati secondo le regole generali dei ricorsi amministrativi. Si possono distinguere le seguenti due fasi, in cui si articola la controversia doganale:

Fase preliminare

  • La visita di controllo
  • L’esame di parte dei periti
  • La decisione del Capo della Dogana

 

Fase della controversia

  • Compilazione del verbale di controversia
  • Ricorso al Capo del Compartimento doganale
  • Decisione del Capo del Compartimento
  • Ricorso al Ministro delle Finanze
  • Decisione del Ministro delle Finanze.

 

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