Il concetto di “origine” è divenuto centrale non soltanto per ciò che riguarda l’iter doganale ma anche per la tutela dei consumatori, che hanno il diritto e l’esigenza di capire il luogo di effettiva produzione di una merce, per la tutela e l’uso esclusivo dei marchi di fabbrica, per la registrazione nazionale o internazionale dei marchi. In ambito doganale, l’origine delle merci è un concetto complesso che riveste una importanza fondamentale: l’esatta individuazione dell’origine delle merci è essenziale per una corretta liquidazione dei tributi dovuti (con oneri e benefici previsti) e per non incorrere in sanzioni derivanti dalla mancata osservazione di restrizioni all’importazione o all’esportazione. Il concetto di origine non va confuso con il concetto di posizione comunitaria delle merci. Vediamo le differenze tra Origine non preferenziale e Origine preferenziale.
Origine non preferenziale
La definizione dell’origine non preferenziale delle merci è necessaria al fine di stabilire l’applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee (dazio PT), l’applicazione delle misure diverse da quelle tariffarie stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci e la compilazione e il rilascio dei certificati d’origine.
Per origine non preferenziale si intende il luogo di produzione del bene o il luogo dove lo stesso ha subito l’ultima lavorazione o sostanziale trasformazione.
Per stabile l’origine (il cosiddetto MADE IN) di un prodotto bisogna innanzi tutto individuare la regola (o le regole) applicabile e quindi verificare se il processo produttivo la rispetta.
Ci sono due criteri di base che determinano l’origine non preferenziale di un prodotto:
1) Sono sempre originari di un Paese i prodotti interamente ottenuti in tale Paese.
Per interamente ottenuti si intendono:
a) i prodotti minerali estratti in tale paese o territorio;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o territorio;
g) le merci ottenute o prodotte a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese o territorio, sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera;
h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
i) i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime;
j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a i).
2) Dove è avvenuta l’ultima lavorazione o trasformazione sostanziale
Questo criterio si applica alle merci lavorate in due o più Paesi o prodotte con l’impiego di materiali o componenti non originari nell’UE. Viene utilizzato, per lo più, per beni industriali come macchinari o impianti. In base a questo criterio, un bene è originario nel Paese in cui è avvenuta l’ultima lavorazione o trasformazione, che deve essere sostanziale, cioè che abbia come risultato un prodotto nuovo, con composizione e proprietà specifiche che prima di tale lavorazione non possedeva: in pratica, deve avere come conseguenza un cambio di voce doganale nella classificazione del bene, cioè devono cambiare le prime 4 cifre del codice di nomenclatura doganale. Oppure che rappresenti una fase importante del processo di fabbricazione economicamente giustificata, quindi che comporti un aumento di valore, ed effettuata da un’impresa attrezzata a tale scopo.
Un elenco delle lavorazioni considerate come sostanziali per alcuni prodotti si trova nell’allegato 22-01 del Regolamento Delegato 2446/2015, secondo la classificazione doganale. Nell’allegato sono presenti:
– regole primarie associate alla voce doganale (prime 4 cifre della nomenclatura) e, talvolta, regole primarie di capitolo (prime 2 cifre della nomenclatura) che possono essere applicate in alternativa a quelle associate alla voce.
– regole residuali riferite ad ogni capitolo (prime 2 cifre della nomenclatura) che fanno riferimento all’origine della maggior parte dei materiali calcolata, secondo i casi, in base al peso o al valore.
Se non sono presenti regole primarie associate alla voce doganale (4 cifre) o al capitolo (2 cifre) allora si può far riferimento alla regola residuale del capitolo.
Per gli ALTRI prodotti, che non sono menzionati nell’allegato 22-01 è possibile fare riferimento alle cosiddette regole di lista, anche se attualmente non sono aggiornate, consultabili sul sito TAXUD.
E’ comunque possibile ricorrere ad un criterio residuale, previsto dal Codice Doganale: il Paese o Territorio di origine delle merci è quello di cui è originaria la maggior parte dei materiali, determinata sulla base del loro valore.
L’art. 34 del Regolamento Delegato 2446/2015 elenca le lavorazioni che per loro natura devono considerarsi sempre insufficienti a conferire l’origine:
a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;
b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi;
c) i cambiamenti d’imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
d) la presentazione delle merci in serie o insiemi o la loro messa in vendita;
e) l’apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi;
f) la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;
g) lo smontaggio o il cambiamento di uso;
h) il cumulo di due o più operazioni tra quelle di cui alle lettere da a) a g).
Origine Preferenziale
Per i prodotti importati da alcuni Paesi, e che soddisfano precisi requisiti, può essere prevista la concessione dell’origine preferenziale, ovvero la concessione di benefici daziari all’importazione (riduzione di dazi o la loro esenzione, l’abolizione di divieti quantitativi o di contingentamenti).
Alla base vi è generalmente un accordo tra due Paesi attraverso il quale, per lo scambio di determinati prodotti riconosciuti come originari di uno dei Paesi contraenti, viene riservato appunto un trattamento preferenziale. Il quadro normativo in cui si inseriscono questi accordi è il Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG). Il Sistema delle preferenze tariffarie generalizzate è un sistema non reciproco e non discriminatorio di accordi tariffari preferenziali con il quale i paesi in via di sviluppo ottengono un accesso preferenziale ai mercati della Ue. In base all’articolo 208 del trattato sul funzionamento della Ue, l’obiettivo generale dell’SPG è assistere i paesi in via di sviluppo a ridurre la povertà grazie a un accesso preferenziale al mercato Ue.
Le merci, al fine di poter usufruire dei benefici sopra indicati, devono avere requisiti che variano sia in funzione delle singole voci doganali dei prodotti sia in funzione dei singoli accordi siglati dall’UE con i vari Paesi esteri (i cosiddetti Paesi “associati”): tali requisiti richiesti possono essere diversi da quelli previsti dal Codice Doganale Comunitario in merito all’origine non preferenziale.
L’accordo che si applica alle merci è quello esistente tra il proprio Paese e il Paese partner commerciale (ad es. Messico, Cile, etc.) o gruppo di Paesi (ad es., EFTA, SEE, etc)
La lista aggiornata dei paesi che hanno stretto accordi preferenziali con l’Unione Europea e i relativi protocolli possono essere reperiti nel sito internet della Commissione Europea all’indirizzo:
Tutti gli accordi stabiliscono un insieme di regole e/o criteri specifici per identificare come originario un prodotto in un determinato Paese.
Come abbiamo visto in precedenza, da un punto di vista generale, una merce che non presenti i requisiti per essere considerata interamente ottenuta in un determinato Paese, per poter essere considerata originaria, deve aver subito un processo di lavorazione “sufficiente”.
L’individuazione delle lavorazioni che sono ritenute sufficienti a conferire l’origine è invece demandata ai protocolli di origine dei singoli accordi siglati dalla UE con i taluni Paesi extracomunitari, in quanto talvolta le regole possono differire tra loro, in modo anche sensibile.
L’operatore deve dunque avere ben presenti i mercati di riferimento dei propri prodotti in quanto l’indagine per individuare l’origine preferenziale delle merci deve necessariamente essere avviata dalla Decisione del Consiglio relativa all’accordo siglato dalla UE con il Paese di destino.
Nell’ambito di ciascun protocollo di origine vengono, di norma, elencate la serie di lavorazioni che di per sè stesse risultano essere sufficienti a conferire l’origine preferenziale alle merci così come vengono solitamente elencate tutte le lavorazioni che non possono mai essere considerate sufficienti.
Per alcune tipologie di merci i vari protocolli rimandano agli “allegati” che contengono, nel dettaglio, l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto ottenuto possa acquisire il carattere di prodotto originario.
I protocolli di origine dei vari Paesi sono spesso simili; questo consente di affermare che le principali regole per individuare se i prodotti hanno subito o meno la trasformazione sufficiente (necessaria ad attribuire loro il carattere preferenziale), si rifanno a requisiti simili, che valgono reciprocamente per i Paesi firmatari dell’accordo.
DOCUMENTI
Certificato d’origine
Il certificato di origine ha la funzione di attestare l’origine non preferenziale dei beni destinati all’esportazione nei paesi terzi. Generalmente tale documento viene richiesto dal cliente estero perché necessario all’espletamento delle formalità doganali di importazione nel paese di destino.
Per poterlo emettere correttamente è quindi necessario conoscere l’origine (o le origini se multiple) dei prodotti destinati ad essere esportati, a tal fine bisogna fare riferimento a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia trattata nei paragrafi precedenti.
Le ragioni che giustificano l’emissione di un certificato di origine sono diverse e variano secondo il Paese che lo richiede: ricerca dell’origine ai fini della determinazione dei diritti doganali nel Paese di destinazione, applicazione di regole specifiche per certi prodotti, applicazione di politiche commerciali, misure tendenti ad evitare il dirottamento dei traffici, ecc. Il certificato di origine è usato negli scambi con i paesi terzi e non viene più richiesto nelle relazioni tra Stati membri tranne il caso in cui debba essere oggetto di una ulteriore esportazione da un altro Stato membro.
Un nuovo sistema di autocertificazione da parte degli esportatori sta sostituendo il vecchio sistema di certificazione di origine cartaceo da parte delle autorità pubbliche. Dal 1° gennaio 2017 è stato infatti introdotto il sistema cosiddetto degli esportatori registrati REX (Registered Exporters) e da questa data in poi gli esportatori forniranno direttamente le dichiarazioni di origine ai loro clienti. Gli esportatori saranno registrati presso le autorità competenti dei paesi beneficiari al fine di agevolare controlli mirati post-esportazione. La Commissione europea contatterà le autorità dei paesi beneficiari per guidarli ed assisterli nella realizzazione del sistema informatico richiesto. Ciascun paese beneficiario dovrà creare un registro elettronico di esportatori registrati, il cui contenuto sarà comunicato alla Commissione da parte delle sue competenti autorità governative.
Su questa base la Commissione istituirà un banca dati centrale degli esportatori registrati attraverso la quale gli operatori saranno in grado di verificare, prima di dichiarare le merci per l’immissione in libera pratica, che il loro fornitore è un esportatore registrato nel paese beneficiario in questione. Allo stesso modo, gli operatori dell’Unione europea che effettuano esportazioni ai fini del cumulo bilaterale dell’origine saranno registrati presso le competenti autorità degli Stati membri.
Con il sistema REX si dematerializza la prova di origine: non si emettono più certificati FORM A o EUR. 1, ma si responsabilizza fortemente l’esportatore, abilitato in quanto essendo nel REX e considerato affidabile nella gestione del processo di attribuzione e dichiarazione dell’origine preferenziale, tramite una dichiarazione di origine (autocertificazione) su fattura o altro documento commerciale.
Certificato di Circolazione EUR.1
Sono certificati di origine utilizzati per certificare l’origine preferenziale e il conseguente abbattimento dei dazi all’importazione negli scambi con paesi legati all’Unione Europea da accordi tariffari. L’EUR.1 è un certificato di circolazione rilasciato dalla Dogana su domanda scritta compilata dall’esportatore o del dichiarante doganale in base alla dichiarazione dell’esportatore. Il rilascio dell’EUR.1 va considerato, con le dovute eccezzioni, in base al valore delle merci dichiarate e, soprattutto, sul presupposto che le merci dichiarate abbiano tutti i requisiti per essere considerate di origine preferenziale. In molti casi, infatti, è sufficiente la dichiarazione su fattura per ottenere le stesse agevolazioni conseguenti all’emissione del certificato vero e proprio. A tale proposito occorre sempre fare riferimento ai protocolli di origine degli accordi stipulati con i diversi Paesi o gruppi di Paesi. L’ufficio doganale può richiedere documentazione giustificativa dell’origine o procedere a controlli presso l’azienda anche successivamente, a volte sulla base di una specifica richiesta di una Dogana estera. Rimandiamo alla tabella riepilogativa per la suddivisione per paesi e importo limite per l’emissione del certificato. METTERE TABELLA
Certificato di Circolazione EUR.2
Il formulario EUR.2 è emesso direttamente dall’esportatore senza necessità di visto doganale ed ha lo scopo di documentare il carattere originario delle merci. Attualmente, è utilizzato, nel limite degli importi previsti, per le sole merci oggetto di spedizioni postali dirette a Cipro, Malta, Egitto e Siria.
Certificato di Circolazione A.TR.
ATR è un certificato previsto dall’accordo tra Unione Europea e Turchia, emesso a richiesta dell’operatore per attestare che la merce descritta nel modulo è in libera circolazione. Viene utilizzato esclusivamente negli scambi tra l’Unione Europea e la Turchia e consente l’esenzione reciproca del pagamento del dazio. Il certificato ATR può anche essere emesso a posteriori o duplicato.
FORM A
Il FORM A è un certificato di origine che viene usato per le importazioni verso l’Unione Europea dai Paesi in via di Sviluppo (PVS) tramite il quale questi paesi attestano l’origine e produzione autoctona della merce. Questo consente di esentare totalmente o parzialmente il pagamento del dazio all’importazione. Il FORM A viene utilizzato solo, non vale per le esportazioni dall’Unione Europea verso i Paesi in Via di Sviluppo. Questa modalità di scambi è chiamata Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG).
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