DESTINAZIONI DOGANALI E REGIMI DOGANALI

Lo spazio che si trova entro la linea doganale si chiama “Territorio Doganale”. Per definizione giuridica anche il mare territoriale è considerato territorio Doganale. Le merci che arrivano in dogana, provenienti dall’estero o dirette all’estero, sono sottoposte ad una serie di vincoli: sulle merci giunte negli spazi doganali, infatti, la dogana ha “diritto di ritenzione, ed esse non possono essere movimentate senza che la dogana ne abbia notizia o senza la sua autorizzazione”. Per poter disporre delle merci, correntemente si dice “svincolare le merci”, occorre dare ad esse una destinazione doganale.

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice Doganale dell’Unione Europea (Reg. UE 9 ottobre 2013, n. 952) in data 1° maggio 2016, è stata abbandonata definitivamente la distinzione tra le destinazioni e i regimi doganali (artt. 210 e s. Reg. UE 952/2013) Il nuovo impianto comunitario qualifica come “regimi speciali” tutti quei regimi diversi dall’immissione in libera pratica (art. 201 Reg. UE 952/2013) e dall’esportazione (art. 263 Reg. Ue 953/2013) Inoltre, il nuovo codice doganale dell’Unione non distingue più esplicitamente tra regimi sospensivi, per i quali i diritti doganali, inclusa l’Iva, vanno garantiti e non pagati, e regimi economici, per i quali è sempre necessaria un’apposita autorizzazione dell’Autorità doganale, sebbene tale distinzione permanga nella pratica.

I regimi doganali previsti sono:

1) ESPORTAZIONE

2) IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA

3) REGIMI SPECIALI:       A) TRANSITO (INTERNO/ESTERNO)

B) DEPOSITO (ZONE FRANCHE/DEPOSITO DOGANALE)

C) PERFEZIONAMENTO (ATTIVO/PASSIVO)

D) USO PARTICOLARE (AMMISSIONE TEMPORANEA/USO FINALE)

 

Le principali innovazioni introdotte dal Reg. CEE 952/13 riguardano soprattutto i regimi speciali, che rappresentano quattro funzioni economiche e verso i quali è possibile vincolare la merce (art. 210 Reg. CEE 952/13). ll titolo VII del Reg. UE 952/2013 prevede quattro categorie di “regimi speciali”:

A) Transito comunitario interno (artt. 233 e s. Reg. UE 952/2013) ed esterno (artt. 226 e s. Reg. UE 952/2013)

B) Deposito (artt. 237 e s. Reg. UE 952/2013) che nel nuovo codice doganale dell’Unione Europea ricomprende, al proprio interno, gli istituti del deposito doganale propriamente detto (artt. 240 e s. Reg. UE 952/2013), delle zone franche (artt. 243 e s. Reg. UE 952/2013)

C) Uso particolare, comprensivo sia del regime dell’ammissione temporanea (artt. 137 e s. Reg. 952/2013; (artt.250–253 Reg. 952/2013; artt. 204–238 Reg. delegato 2446/2015, artt. 322-323 RDT) sia del regime di uso finale (art. 254, Reg. 952/2013) (ex destinazione particolare)

D) Perfezionamento attivo (artt. 256 e s. Reg. UE 952/2013) e passivo (artt. 259 e s. Reg. UE 952/2013)

Il regime di trasformazione sotto controllo doganale viene inserito nel regime di perfezionamento attivo, mentre non è più previsto il regime economico del perfezionamento attivo con il sistema del rimborso.

Per tutti i regimi speciali è previsto:

– il rilascio di un’autorizzazione (art. 211 Reg. 952/2013)

– l’obbligo della prestazione di una garanzia (art. 211, par. 3), lett. c), Reg. 952/2013)

– l’obbligo di tenuta delle scritture contabili (art. 214 Reg. 952/2013)

– la possibilità di trasferire i diritti e gli obblighi relativi a tali regimi (art. 218 Reg. 952/2013)

– la possibilità di far circolare le merci vincolate a tali procedure senza l’applicazione del regime del transito (art.219 Reg. 952/2013)

– l’utilizzo delle merci equivalenti (art. 223 Reg. 952/2013) tranne che nei casi indicati dall’art. 223, par. 3), Reg. 952/2013 e dall’art. 169, Reg. delegato 2446/2015. (La merce equivalente avrà lo stesso codice di nomenclatura, le stesse caratteristiche tecniche e la stessa qualità commerciale della merce non unionale che sostituisce).

Immissione in libera pratica

(Art. 77 Reg. 952/2013)

Con il regime di immissione in libera pratica la merce non comunitaria acquisisce la posizione doganale di merce comunitaria.

Esso presuppone una dichiarazione di vincolo al regime resa presso la dogana d’ingresso nell’Unione Europea.

L’operazione doganale implica le seguenti attività in dogana:

  • l’applicazione delle misure di politica commerciale (verifica delle licenze d’importazione, assenza di divieti, sussistenza e capienza di contingenti, ecc.);
  • l’espletamento delle altre formalità previste per l’importazione di una merce (controlli sanitari, fitosanitari, ecc.);
  • l’applicazione dei dazi legalmente dovuti secondo la normativa comunitaria.

Se la merce viene destinata anche all’immissione in consumo nel territorio dello Stato con l’assolvimento della fiscalità interna, prevista dalla legislazione nazionale, si realizza l’importazione della merce.

 Transito

(artt. 226-236 Reg. 952/2013; artt. 184-200, Reg. delegato 2446/2015; artt. 272-321, Reg. di esecuzione 2447/2015; artt. 24–53, Reg. delegato transitorio 341/2015)

Il regime di transito viene applicato a tutte le merci soggette a formalità doganali che devono spostarsi da un luogo a un altro (anche via ferrovia). Lo spedizioniere si impegna in un periodo di tempo prestabilito a ripresentare alla dogana di arrivo la stessa merce ritirata alla dogana di partenza. Per agevolare il trasporto da un Paese all’altro e l’attraversamento delle frontiere, sono state siglate alcune convenzioni particolarmente importanti come quella adottata a Ginevra nel 1975 (Tir, Transport internationaux routiers), grazie alla quale tutte le merci trasportate su automezzi espressamente omologati possono attraversare le frontiere e il territorio dei Paesi aderenti senza essere sottoposte a ulteriori verifiche doganali, salvo quella effettuata dalla dogana del Paese di destinazione finale. Il regime Tir è applicato sul territorio comunitario solo quando il trasporto inizia o termina fuori del territorio europeo. Per la circolazione di merci ancora soggette a formalità doganali, l’Europa utilizza il regime di transito comunitario, che prevede due diverse possibilità: con il modello T1 vengono trasportate le merci originarie di Paesi terzi che non hanno ancora assolto le formalità di importazione; il modello T2 viene invece utilizzato per le merci comunitarie (o che hanno già pagato i dazi doganali), nei pochi casi in cui siano ancora soggette a formalità doganali nella circolazione da un Paese comunitario all’altro. Per le spedizioni ferroviarie il documento di transito comunitario è sostituito dalla vettura internazionale Cim. Anche alcuni Paesi non comunitari possono usufruire delle procedure di transito comunitario grazie a convenzioni siglate tra questi Paesi e l’Unione: Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria. Tuttavia, per le spedizioni da e verso queste nazioni resta sempre possibile utilizzare gli altri regimi internazionali o nazionali.

Transito comunitario esterno (T1)

Merci non unionali possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale dell’Unione senza che siano soggette ai dazi all’importazione e ad altre imposte, né alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l’entrata o l’uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell’Unione. Altre tipologie di transito esterno sono il regime Tir, Ata, il manifesto renano, il formulario NATO 302 e la procedura postale)

Transito comunitario interno (T2)

Il transito interno consente alle merci unionali di circolare da un punto a un altro del territorio doganale dell’Unione, attraversando un paese o un territorio non facente parte della Comunità europea, senza che muti la loro posizione doganale.

Deposito doganale

(Artt. 237-242 Reg. 952/2013 e artt. 201-203 RE 2447/2015)

Il deposito doganale viene definito come qualsiasi luogo, autorizzato dall’autorità doganale e sottoposto al suo controllo, in cui le merci possono essere immagazzinate alle condizioni stabilite.  Il deposito doganale permette di detenere, senza pagamento dei dazi e della fiscalità interna, merce non comunitaria all’interno dell’Unione Europea, facilitare lo stoccaggio e la trasformazione delle merci allo stato estero, sospendere l’applicazione dell’imposizione daziaria e delle misure di politica commerciale, che sono rinviate al successivo momento in cui la merce verrà immessa in libera pratica. Le merci devono essere custodite in luoghi fisici autorizzati e sottoposti al controllo dell’autorità doganale. Questo regime presenta diversi vantaggi: favorisce l’approvvigionamento senza dover anticipare il pagamento dei diritti doganali rispetto al momento dell’effettiva immissione in consumo; offre agli operatori economici facilitazioni in quanto favorisce il commercio, soprattutto di transito, consentendo in qualsiasi momento la riesportazione all’estero delle merci depositate e la loro vendita sul territorio nazionale scegliendo il momento più vantaggioso; i soggetti che ottengono l’autorizzazione a gestire un deposito doganale possono anche gestire il c.d. deposito fiscale ai sensi dell’art. 50 bis, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, che consente di introdurre beni comunitari o nazionali in sospensione dell’Iva.

Possono essere vincolate al regime merci non comunitarie, senza che tali merci siano soggette a dazi all’importazione e alle misure di politica commerciale, oppure merci comunitarie per le quali una normativa europea specifica prevede, a motivo del loro collocamento nel deposito doganale, il beneficio di misure connesse in genere con l’esportazione delle merci.

Il regime sarà concluso (appurato) quando la merce viene estratta dal deposito per essere dichiarata ad altra regime doganale e gli elementi della tassazione saranno rilevati all’atto dell’estrazione della merce dal deposito, allorché questa venga destinata all’immissione in consumo.

Sulle merci immagazzinate nel deposito sono ammesse le seguenti operazioni:

– manipolazioni usuali destinate ad assicurarne la conservazione, migliorarne la presentazione commerciale e prepararle per la distribuzione e la vendita, oppure altre più importanti lavorazioni, vincolando le merci all’apposito “regime di perfezionamento attivo”

– rimozione temporanea

– l’autorità doganale può consentire che le merci vincolate vengano trasferite da un deposito a un altro

Tipologia di depositi secondo il nuovo Reg. 952/2013:

Il CDU ha ridotto e rinominato le categorie di depositi doganali a sole due tipologie: a) Pubblico: tipo I (ex tipo A), in cui le responsabilità previste dall’art. 242 CDU ricadono sia sul titolare dell’autorizzazione che sul titolare del regime; tipo II (ex tipo B), in cui le responsabilità ricadono solo sul titolare del regime; tipo III (ex tipo F gestito dall’Autorità doganale); b) Privato (ex tipo C, D, E).

Una ulteriore novità è costituita dalla possibilità di utilizzare, tranne alcune eccezioni, il metodo dell’equivalenza (per merci con lo stesso codice NC e le stesse caratteristiche commerciali e tecniche), oltre all’immagazzinamento comune, già contemplato. Sarà quindi possibile stoccare in un deposito doganale merce unionale, non unionale ed equivalente;

Perfezionamento attivo

(Artt. 255-258 CDU, artt. 240-241 RD, artt. 324-325 RE)

Il regime di perfezionamento attivo consente di sottoporre a lavorazione, sul territorio doganale della Comunità, merci non unionali, senza essere soggette né a dazi all’importazione, né a misure di politica commerciale.

La nozione generale di perfezionamento riguarda: la lavorazione, il montaggio, l’assemblaggio ed il loro adattamento ad altre merci, la trasformazione delle merci prima oggetto di specifico regime (trasformazione sotto controllo doganale), la distruzione delle merci, la riparazione di merci, l’utilizzazione di accessori alla produzione.

Con il nuovo CDU il perfezionamento attivo ha assorbito il regime di trasformazione sotto controllo doganale di cui all’art. 130 e segg. Reg. (CEE) 2913/92 in virtù del principio per cui non è più necessario dichiarare la volontà di esportare le merci oggetto dell’operazione al momento del loro vincolo al regime di perfezionamento attivo. L’operatore economico è libero di scegliere se riesportare i prodotti compensatori o dichiararli per altro regime.

Si è decisa l’eliminazione del sistema del rimborso, restando quale unica modalità di applicazione quello della sospensione. Inoltre, non è più previsto il pagamento di interessi compensatori per le merci introdotte in regime di perfezionamento attivo e successivamente immesse in libera pratica.

Ai sensi dell’art. 161, Reg. delegato 2446/2015, in casi eccezionali, le autorità doganali possono rilasciare l’autorizzazione di perfezionamento attivo anche a soggetti stabiliti in un paese terzo.

Perfezionamento passivo

(artt. 259-262 CDU, artt. 242-243 RD)

Il regime di perfezionamento passivo consente alle imprese comunitarie di migliorare la loro competitività attraverso i vantaggi offerti dalla divisione internazionale del lavoro.

Attraverso questo percorso è possibile esportare temporaneamente, al di fuori della Comunità, merci comunitarie da sottoporre a operazioni di perfezionamento; immettere i prodotti ottenuti in libera pratica nella Comunità stessa in esenzione totale o parziale dei dazi all’importazione.

Sono inoltre considerate operazioni di perfezionamento anche la lavorazione di merci, il loro montaggio e assemblaggio, la loro trasformazione, la riparazione di merci, la messa a punto.

Peculiare novità introdotta dal CDU è l’estensione anche a tale regime del ricorso alla compensazione per equivalenza, fatta eccezione per i casi di cui all’art. 169 RD (prodotti geneticamente modificati). Per le merci di cui all’allegato 71-04 si applicano le regole specifiche previste per tali prodotti.

Cambiano anche le modalità di calcolo dei dazi sui prodotti compensatori al momento della reimportazione (art. 867, par. 5), CDU) che, pur basandosi come prima sul costo dell’operazione di perfezionamento effettuata al di fuori del territorio doganale della UE, determinano tale costo tramite il raffronto tra il valore dei prodotti compensatori al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale di reimportazione cui va sottratto il valore statistico delle corrispondenti merci temporaneamente esportate al momento del vincolo al regime del perfezionamento passivo.

Il termine per il rilascio del provvedimento, qualora interessi un solo Stato membro, è di trenta giorni dalla data di accettazione della domanda, salvo che non 23 si renda necessario l’esame delle condizioni economiche, nel qual caso il termine è prorogato di un anno dalla data di trasmissione dal fascicolo alla Commissione.

L’autorizzazione ha durata massimo quinquennale, ad eccezione dei casi in cui il relativo oggetto siano merci e prodotti sensibili di cui all’all. 71-02 del RD, nei quali la durata non può superare i tre anni. Le autorizzazioni in essere prima del 1° maggio 2016 rimarranno valide fino alle relative scadenze o, al massimo, fino al 1° maggio 2019, ferma restando l’immediata applicabilità delle condizioni previste dalla nuova normativa

Esportazione

(artt. 263-277 CDU, artt. 244-249 RD, artt. 326-344 RE)

E’ questo il regime che consente alle merci comunitarie di uscire dal territorio doganale dell’Unione europea. Per l’esportazione non è previsto il pagamento dei diritti doganali, mentre è concessa una serie di sgravi:

– la cessione di merci fuori del territorio doganale comunitario è considerata non imponibile Iva;

– le merci soggette ad accise (alcol e bevande alcoliche, tabacchi lavorati, olii minerali) hanno diritto al rimborso dell’imposta già assolta; nel caso, invece, di merci estratte da depositi fiscali in regime di sospensione, l’esportazione fa venire meno il presupposto per l’esigibilità dell’imposta; taluni prodotti del settore metalmeccanico, di produzione nazionale, beneficiano della restituzione all’esportazione di oneri doganali e imposte indirette interne, in misura forfettaria commisurata al peso del prodotto esportato e in relazione al Paese in cui la merce è esportata mentre alcuni prodotti del settore agricolo hanno diritto alle restituzioni all’esportazione, a carico del bilancio comunitario, nell’ambito della politica agricola comune.

La maggiore novità introdotta dal nuovo CDU riguardante il regime dell’esportazione è costituita dalla definizione di esportatore: l’art. 1, p. 19), del RD definisce l’esportatore quale soggetto stabilito nella UE secondo i parametri e criteri previsti dall’art. 5, punto 31) del CDU [esistenza, in tale territorio, della sede statutaria, dell’amministrazione centrale o di una stabile organizzazione (art. 5, punto 32 CDU – sede fissa di affari in cui sono presenti in modo permanente le necessarie risorse umane e tecniche e attraverso la quale vengono espletate in tutto o in parte le operazioni doganali di una persona)] che abbia, al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale di esportazione la facoltà di decidere che le merci siano trasportate fuori dal territorio doganale della UE.

 Ammissione temporanea

(artt. 250–253 Reg. 952/2013; artt. 204–238, artt. 322-323 RDT)

Le merci non unionali (destinate alla riesportazione) vincolate al regime di Ammissione temporanea possono essere riservate a uso particolare nel territorio doganale dell’Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione e senza essere soggette ad oneri o a misure di politica commerciale. Il regime di ammissione temporanea può essere utilizzato unicamente a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni (art. 250, Reg. 952/2013): a) le merci non siano destinate a subire modifiche; b) sia possibile garantire l’identificazione delle merci vincolate al regime; c) il titolare del regime sia stabilito al di fuori del territorio doganale dell’Unione, salvo che sia altrimenti disposto; d) siano soddisfatti i requisiti relativi all’esenzione totale o parziale dai dazi stabiliti nella normativa doganale

Uso finale

(art. 254 Reg. 952/2013 e art. 239, Reg. delegato 2446/2015)

Il regime di uso finale permette, previa autorizzazione, di immettere in libera pratica merce in esenzione da dazio o a dazio ridotto a causa del loro uso particolare. Gli elementi che individuano la tipologia di merci che possono essere vincolate all’uso finale sono rinvenibili in TARIC.

Detta autorizzazione è concessa a condizione che il titolare dell’autorizzazione si impegni a soddisfare uno dei seguenti requisiti:

  1. a) utilizzare le merci ai fini stabiliti per l’applicazione dell’esenzione dal dazio o della riduzione del dazio
  2. b) trasferire l’obbligo di cui alla lettera a) ad un’altra persona, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali.

Il nuovo CDU prevede la possibilità di trasferire i diritti e gli obblighi anche nel caso in cui il cedente ed il cessionario non siano entrambi titolari di autorizzazione e la possibilità di far circolare le merci con la sola indicazione nelle scritture (abolizione esemplare di controllo T5).  L’operatore economico ha l’obbligo della tenuta di un conto di appuramento da presentare entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la conclusione del regime.

L’appuramento dell’uso finale non può verificarsi mediante vincolo ad un altro regime, come invece previsto per gli altri regimi speciali. A tal proposito è stato precisato che l’uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione nell’ipotesi di cui all’art. 254, par.4, lett. b, del CDU, non va considerata alla stregua del vincolo al regime di esportazione, dato che le merci permangono nell’alveo dell’uso finale fino alla loro uscita dal territorio doganale della UE, che sarà attestata mediante:

– il compimento delle ordinarie formalità doganali concernenti la dichiarazione per l’esportazione;

– l’assoggettamento delle merci alle disposizioni che sarebbero state applicabili in caso di vincolo delle stesse al regime di esportazione.

Solo con il corretto assolvimento delle procedure appena indicate è comprovata l’uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione ed estinta l’obbligazione doganale.

Nel caso in cui il regime di uso finale si concluda con la distruzione delle merci, eventuali cascami e avanzi derivanti da tale operazione acquistano lo status di merci non unionali e vengono considerati vincolati al regime di deposito doganale, al quale si potrà dare poi esito con qualsiasi regime.

Distruzione delle merci

Quando non è possibile sdoganare la merce o rimandarla al mittente, è possibile richiederne la distruzione sotto controllo doganale. Essa consiste nell’individuare il sistema più adatto per rendere la merce in oggetto completamente inutilizzabile e priva di valore. La distruzione viene autorizzata dalla dogana e, normalmente, è effettuata a spese dell’operatore doganale e sotto il controllo della Guardia di Finanza. La distruzione sotto controllo doganale, una volta verbalizzata, annulla l’obbligazione tributaria, cioè non sono dovuti gli oneri doganali. Talvolta la distruzione viene direttamente disposta dalle autorità doganali per motivi di salute o di ordine pubblico.

-l’abbandono all’Erario:

Quando, per un qualsiasi motivo, alla merce giacente sotto controllo doganale non è possibile dare una Destinazione Doganale o un Regime Doganale, entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, la merce è considerata abbandonata (al pubblico erario). La volontà di abbandonare la merce può anche essere manifestata in anticipo sui termini di scadenza dal proprietario o dal detentore della merce. Con l’abbandono il proprietario o il detentore della merce ne perdono la disponibilità che passa invece all’amministrazione statale (Pubblico Erario). L’abbandono annulla l’obbligazione tributaria, cioè non sono dovuti gli oneri doganali. Ogni sei mesi la dogana elenca le merci abbandonate e anche quelle confiscate (vedi Confisca della merce) e successivamente le pone all’asta.

Zone Franche

(art. 243–249 Reg. 952/2013) 

I porti franchi o zone franche o depositi franchi (ZFD) sono zone economiche ben delimitate poste all’interno di uno Stato Membro, separate a fini doganali dal territorio dell’UE e sottoposte a controllo da parte dell’autorità doganale.

Le zone franche nascono, in genere, in aree portuali o aeroportuali crocevia di commerci ed esportazioni, atteso che svolgono una importante funzione di sviluppo dei traffici internazionali, facilitando il transito, la spedizione delle merci e lo svolgimento di attività economiche.

L’operatore economico che detenga merce all’interno della zona franca per ragioni di deposito, trasformazione e lavorazione è obbligato a tenere apposito registro e contabilità di magazzino nella forma prevista dall’autorità doganale allo scopo di permettere alle autorità doganali di identificare la merce e i suoi spostamenti (con indicazione della natura della merce, del numero dei colli, dei marchi, lo status doganale, il documento di trasporto presente in entrata ed uscita). Analogamente in caso di cessione l’operazione va comunque fatturata con rilevanza ai fini del volume d’affari, ma non ai fini del plafond.

Il regime delle zone franche nel nuovo codice unionale è previsto in una sola tipologia, quella interclusa (art. 243 Reg. 952/2013), in cui il perimetro e i cui punti di entrata e di uscita sono sottoposti a vigilanza doganale. L’art. 211 del Reg. 952/2013 non prevede per tale regime né la necessità di rilasciare un’autorizzazione né la prestazione di una garanzia. L’art. 243, 952/2013 si limita a prevedere che gli Stati membri devono destinare alcune parti del territorio dell’Unione a zona franca. L’art. 223, par. 2), Reg. 952/2013 ha previsto la possibilità di autorizzare, se viene garantita la vigilanza doganale, l’utilizzo delle merci equivalenti anche nelle zone franche. Ciò permetterebbe di utilizzare merce unionale equivalente al posto di quella non unionale stoccata nella zona franca

  Franchigia Doganale

(reg CEE 1186/2009)

Il regolamento CEE n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983 stabilisce i casi nei quali viene concessa una franchigia doganale ad una merce in occasione della sua importazione nella CE (immissione in libera pratica) o della sua esportazione dalla CE. Esso si applica fatti salvi i divieti o le restrizioni per le importazioni o le esportazioni motivati da ragioni d’ordine o di sicurezza pubblici, di tutela della sanità o della vita, di protezione del patrimonio nazionale e della proprietà industriale o commerciale. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è entrato in vigore il Regolamento CE n. 1186/2009 del Consiglio del 16 novembre 2009 – G.U. dell’U.E. serie L n. 324 del 10 dicembre 2009 (allegato alla presente comunicazione), che riporta la versione codificata del regime comunitario delle franchigie doganali e sostituisce il Regolamento CEE n. 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983 e le sue successive modificazioni.

La franchigia dai dazi all’importazione riguarda numerose categorie di merci, per un quadro di tutte le categorie merceologiche coinvolte e degli adempimenti necessari rimandiamo al Reg CE 1186/2009 e alla Circolare 22/D del 2004 dell’Agenzia delle Dogane consultabili e scaricabili nell’area download.

 

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