Che cos’è il Codice Doganale Unionale (CDU)?

Codice doganale dell’Unione (CDU), in vigore dal 1° maggio del 2016 regolamenta tutti gli aspetti delle operazioni doganali che si svolgono nell’Unione Europea. Il CDU elenca i principi generali su cui si fonda la legge doganale comunitaria. I particolari operativi sono invece descritti nelle Disposizioni d’Applicazione del CDU (DAC). Ogni stato membro aveva una sua legge doganale prima dell’instaurazione  di quella comunitaria. Parti di queste legislazioni locali sono ancora in vigore e regolamentano situazioni locali che non sono in contrasto con la legge comunitaria. In Italia la legge doganale preesistente a quella comunitaria è il Testo Unico della Legge Doganale (TULD) del quale è rimasta in vigore la parte che riguarda le sanzioni.

Il CDU comprende:

1) Il Regolamento (UE) 952/2013 del 9 ottobre 2013 (GUUE – L n.269 del 10.10.2013), istituisce il Codice doganale dell’Unione e abroga, dalla sua entrata in vigore (30.10.2013), il Reg. (CE) n.450/2008.

Dal 1° maggio 2016, ai sensi dell’art. 286 CDU, sono anche formalmente abrogati:

– il Reg. (CEE) n. 3925/91, relativo all’eliminazione dei controlli sui bagagli dei viaggiatori intracomunitari;

– il Reg. (CEE) n.2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario;

– il Reg. (CEE) n. 1207/2001, relativo al rilascio dei certificati di origine EUR e alla qualifica di esportatore autorizzato;

2) Il Regolamento delegato del CDU (RD) è il Regolamento delegato (UE) n° 2446 del 28 luglio 2015 (GUUE – L n. 343 del 29.12.2015), che integra il Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del Codice doganale dell’Unione;

3) Il Regolamento di esecuzione del CDU (RE) 2447 del 24 novembre 2015 (GUUE – L n. 343 del 29.12.2015), recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio che istituisce il Codice doganale dell’Unione (pubblicata rettifica all’art. 2 par. 3), del RE, GUUE – L n. 87 del 2.4.2016);

4) Il Regolamento delegato (UE) 341/2016 della Commissione, del 17 dicembre 2015 (GUUE L n.69 del 15.03.2016), che stabilisce misure transitorie relative ai mezzi per lo scambio e l’archiviazione di dati di cui all’art. 278 del CDU fino a quando i sistemi elettronici  necessari per l’applicazione delle disposizioni del codice non siano operativi. Gli allegati al RDT stabiliscono i requisiti in materia di dati, formati e codici che devono essere applicati nel periodo transitorio stabilito ai sensi del RDT, del RD e del RE;

5) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 della Commissione del 1° aprile 2016 (GUUE L n. 87 del 2.4.2016) che abroga formalmente, dal 1° maggio 2016, il Regolamento (CEE) n. 2454/1993, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CEE) n.2913/92;

6) Decisione di esecuzione (UE) della Commissione dell’11 aprile 2016, n. 578 (GUUE L n. 99 del 15.4.2016), che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo ed all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal Codice doganale dell’Unione.

 

Al fine di tutelare gli interessi legittimi degli operatori economici e di garantire la validità delle decisioni adottate e delle autorizzazioni rilasciate in vigenza della pregressa normativa doganale unionale è previsto un periodo transitorio, fino al 1° maggio 2019, per consentire l’adattamento di tali decisioni e autorizzazioni alle nuove disposizioni giuridiche (reassessment). Il progressivo adeguamento dei sistemi elettronici degli Stati membri alle nuove modalità operative avverrà, invece, presumibilmente entro fine 2020.

Fino ad allora, il generale obbligo di scambio delle informazioni tra autorità doganali e tra queste e gli operatori economici tramite procedimenti informatici, stabilito nel par. 1) dell’art. 6 del CDU, può essere derogato mediante utilizzo di strumenti diversi da quelli elettronici qualora i sistemi nazionali non siano in grado di supportare le procedure previste dalle nuove disposizioni doganali unionali.

 

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