Sdoganamento Centralizzato

Lo sdoganamento centralizzato rappresenta una delle principali semplificazioni introdotte dal diritto doganale dell’Unione Europea nell’ambito del processo di modernizzazione delle procedure doganali.

Tale istituto consente agli operatori economici di presentare la dichiarazione doganale presso un unico ufficio doganale, anche quando le merci sono fisicamente presentate presso un ufficio situato in un altro Stato membro o in una diversa località del territorio nazionale.

La disciplina dello sdoganamento centralizzato trova il proprio fondamento nell’articolo 179 del Regolamento (UE) n. 952/2013 – Codice Doganale dell’Unione (CDU), che prevede la possibilità per un operatore economico autorizzato di presentare le dichiarazioni doganali presso l’ufficio competente per il luogo in cui è stabilito, anche se le merci sono presentate presso un diverso ufficio doganale.

L’istituto si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione e armonizzazione delle procedure doganali europee, volto a rendere più efficiente il commercio internazionale e a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese.

Origine e finalità dello sdoganamento centralizzato

Lo sdoganamento centralizzato nasce come strumento di semplificazione nell’ambito della riforma doganale europea avviata con l’adozione del Codice Doganale dell’Unione.

L’obiettivo principale è consentire alle imprese che operano su scala europea di gestire in modo centralizzato le proprie formalità doganali, evitando la necessità di interfacciarsi con numerosi uffici doganali nei diversi Stati membri.

In termini operativi, la procedura introduce una distinzione tra due figure fondamentali:

– ufficio doganale di controllo, presso il quale l’operatore presenta la dichiarazione e che gestisce l’istruttoria amministrativa;

– ufficio doganale di presentazione, cioè l’ufficio presso il quale le merci sono effettivamente presentate e dove possono essere effettuati eventuali controlli fisici.

Questa struttura consente alle imprese di concentrare la gestione amministrativa delle operazioni doganali presso un unico centro organizzativo, mantenendo comunque la possibilità per le autorità doganali di effettuare i controlli necessari nel luogo di ingresso o uscita delle merci.

Lo strumento rappresenta quindi un’evoluzione significativa rispetto al precedente sistema dell’autorizzazione unica per le procedure semplificate, previsto dal vecchio Codice doganale comunitario, e si inserisce nella strategia europea di semplificazione e digitalizzazione delle operazioni doganali.

Requisiti per l’utilizzo della procedura

L’accesso allo sdoganamento centralizzato non è automatico ma richiede una specifica autorizzazione doganale rilasciata dall’autorità competente. In particolare, quando la procedura coinvolge più Stati membri, l’operatore deve generalmente essere titolare dello status di AEO-C (Operatore Economico Autorizzato per le semplificazioni doganali), che attesta l’affidabilità dell’operatore sotto il profilo doganale e fiscale.

Tra i requisiti generalmente richiesti rientrano:

– adeguati sistemi contabili e di gestione delle scritture doganali;

– comprovata affidabilità e conformità alle normative doganali e fiscali;

– capacità di garantire la tracciabilità delle operazioni;

– adeguati sistemi informatici per la trasmissione elettronica dei dati.

L’autorizzazione viene rilasciata dall’autorità doganale competente per il luogo di stabilimento dell’operatore, previa verifica del rispetto delle condizioni previste dalla normativa unionale.

Implementazione dello sdoganamento centralizzato nell’Unione Europea

L’attuazione operativa dello sdoganamento centralizzato è stata graduale, poiché richiede l’interoperabilità dei sistemi informatici doganali tra gli Stati membri. La decisione di esecuzione dell’Unione Europea relativa al programma di lavoro del CDU ha fissato il calendario per l’implementazione delle diverse componenti informatiche necessarie al funzionamento della procedura.

A partire dal 2024 e soprattutto dal 2025, l’istituto ha iniziato ad essere progressivamente implementato nei vari Stati membri, con l’introduzione di nuove funzionalità informatiche e l’adeguamento dei sistemi di dichiarazione doganale.

L’attuazione dello sdoganamento centralizzato in Italia

In Italia, la disciplina applicativa dello sdoganamento centralizzato è stata progressivamente definita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) attraverso una serie di circolari e comunicazioni operative.

La circolare ADM n. 23/2024

Un primo intervento significativo è rappresentato dalla circolare n. 23 del 30 ottobre 2024, con la quale l’Agenzia ha avviato l’attivazione della procedura di sdoganamento centralizzato all’importazione, disciplinando le modalità di presentazione delle dichiarazioni e l’interazione tra gli uffici doganali coinvolti.

La circolare ha fornito indicazioni operative riguardanti:

– le modalità di rilascio dell’autorizzazione;

– l’individuazione dell’ufficio doganale di controllo;

-la cooperazione tra gli uffici doganali coinvolti nella procedura;

– l’utilizzo dei sistemi informatici per lo scambio di informazioni.

L’introduzione della procedura è stata accompagnata anche da una fase di sperimentazione operativa, finalizzata a verificare il funzionamento dei sistemi informatici e delle modalità di cooperazione tra gli uffici doganali.

La circolare ADM n. 19/2025

Un ulteriore passo nella regolamentazione dello sdoganamento centralizzato è stato compiuto con la circolare n. 19 del 29 luglio 2025, con la quale l’Agenzia ha definito in modo più dettagliato gli aspetti procedurali della nuova modalità di sdoganamento.

In questa fase l’applicazione dell’istituto è stata inizialmente limitata alle operazioni di importazione in ambito nazionale, con l’obiettivo di consentire un graduale adattamento dei sistemi e delle prassi operative. La circolare ha inoltre precisato:

-le modalità di coordinamento tra ufficio di controllo e ufficio di presentazione;

– le responsabilità delle diverse strutture doganali coinvolte;

– le modalità di gestione dei controlli doganali.

Questo intervento ha rappresentato un passaggio fondamentale nel processo di introduzione della procedura nel sistema doganale italiano.

Con l’avviso del 15 dicembre 2025 ADM segnala l’implementazione della fase 2 dello sdoganamento centralizzato unionale all’importazione, vengono attuate tutte le funzionalità del sistema, permettendo l’applicazione di tale semplificazione anche al regime di ammissione temporanea, finora escluso, alle merci sottoposte ad accise, alle merci unionali nell’ambito degli scambi con i territori fiscali speciali e le merci sottoposta a misure di politica agricola comune.

Vantaggi operativi per gli operatori economici

Lo sdoganamento centralizzato offre numerosi vantaggi per le imprese che operano nel commercio internazionale.

In primo luogo, la procedura consente di ridurre i costi amministrativi, poiché l’operatore può gestire tutte le formalità doganali attraverso un unico ufficio di riferimento.

Inoltre, essa permette una maggiore efficienza organizzativa, favorendo la creazione di centri aziendali specializzati nella gestione delle operazioni doganali.

Un ulteriore vantaggio riguarda la maggiore coerenza nell’analisi dei rischi e nei controlli doganali, poiché la gestione centralizzata consente alle autorità di disporre di una visione più completa delle operazioni dell’operatore economico.

Infine, la procedura contribuisce a migliorare l’integrazione logistica delle imprese che operano su scala europea, consentendo una maggiore flessibilità nella scelta dei punti di ingresso e uscita delle merci.

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