Per comprendere la complessità e le conseguenze giuridiche dell’iter doganale al quale vengono sottoposte le merci in arrivo e in partenza, è essenziale capire la natura del rapporto tributario doganale, iniziando dal concetto di imposta: per il diritto tributario è un prelievo coattivo che lo Stato o gli enti pubblici impongono ai cittadini per assicurare una entrata economica al bilancio dello Stato e una copertura finanziaria dei servizi pubblici. Elementi costitutivi sono i soggetti (attivo e passivo), il presupposto, l’oggetto, la base imponibile, la fonte e l’accertamento. Quando questi concetti generali vengono calati nella realtà della catena logistica, diventano materia di competenza del doganalista e danno vita a il rapporto tributario doganale.
Vediamo come:
Soggetto Attivo: lo Stato Membro che riceve le merci in arrivo da un paese terzo, ovvero non facente parte dell’Unione Europea, e che tramite le autorità doganali, riscuote i tributi riguardanti la fiscalità interna (IVA in primis e altre eventuali imposte dovute) e i tributi riguardanti le risorse proprie (Dazi) per conto dell’Unione Europea: i dazi doganali sono infatti “risorse proprie” dell’Unione , solo una percentuale viene lasciata allo Stato Membro.
Soggetto Passivo: Il propietario delle merci (privato o ditta) o un suo rappresentante in possesso di mandato di rappresentanza (si vedano i cenni alla rappresentanza in seguito).
Sono coinvolti nell’obbligazione doganale dal lato passivo sono tutti i soggetti per conto dei quali la merce è stata importata o esportata.
Presupposto: Per le merci estere: la destinazione al consumo nel territorio doganale italiano. Per le merci nazionali o nazionalizzate: la destinazione al consumo fuori dal territorio doganale, cioè all’estero.
Con la dichiarazione doganale il contribuente manifesta la volontà di dare una destinazione alla merce giunta in dogana, o in altri luoghi autorizzati, e fornisce tutti gli elementi necessari alla liquidazione dei tributi: qualità, quantità, valore, origine.
L’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione da parte delle autorità doganali (Ufficio Doganale di una Sezione Operativa Territoriale) di una dichiarazione doganale.
Il presupposto tributario è inquadrato in limiti spaziali ben definiti: la linea doganale, formata dalla linea di confine con gli altri stati e dalla linea del mare e il territorio doganale, comprensivo del mare territoriale e dello spazio aereo sovrastante il territorio statale.
Il soggetto passivo del rapporto doganale è colui che trovandosi in una particolare posizione giuridico-fiscale nei confronti di una merce, il cui movimento attraverso la frontiera è suscettibile di controlli e di vincoli doganali, è sottoposto ai poteri dell’amministrazione doganale, poteri in forza dei quali il soggetto è tenuto a determinati comportamenti.
È quindi anche il rapporto con la merce a decretare il sorgere di obblighi doganale a carico del soggetto passivo.
Oggetto: il pagamento di determinati tributi che l’Autorità doganale esige all’atto delle operazioni doganali, detti diritti doganali, vengono definite dalla normativa nazionale, art. 27 del DL 141/2024:
1. Sono diritti doganali tutti quei diritti che l’Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea o da disposizioni di legge.
2. Fra i diritti doganali di cui al comma 1 costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all’importazione e all’esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l’imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all’atto dell’importazione, a favore dello Stato.
3. L’imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di:
a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell’Unione europea;
b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale.
I tributi accertati e riscossi dalla Dogana si possono distinguere in due categorie denominate “Risorse Proprie” e “Fiscalità Interna”. Le risorse proprie sono principalmente i dazi all’importazione e all’esportazione, ma anche altre tasse di effetto equivalente dovute sempre all’importazione e/o esportazione di merci verso e dall’Unione, nonchè imposizioni istituite nel quadro della politica agraria comune.
Sono riscosse dalla Dogana secondo le disposizioni normative unionali e nazionali. Esistono vari tipi di dazio: ad valorem e specifici, antidumping, supplementari, compensativi, Ceca, agricoli.
La normativa unionale individua il sistema dei controlli, le modalità di accertamento e di liquidazione, il periodo di conservazione dei documenti e tutte le disposizioni di carattere economico, finanziario e contabile. La fiscalità interna racchiude i diritti doganali nazionali.
L’importatore qualora sia anche un “esportatore abituale” può acquistare beni e servizi senza pagare l’IVA per un importo pari al valore del “plafond” determinato, presentando la “dichiarazione di intento”.
Le Accise, attualmente disciplinate dal Testo Unico Accise (TUA). Tale termine è stato introdotto dal D.L. n. 331/93 per introdurre una definizione comune a livello comunitario . Si riferisce alle vecchie imposte di fabbricazione e/o di consumo, e/o sovrimposte di confine quando in quest’ultimo caso fossero riscossi all’atto di un’operazione doganale di importazione.
I prodotti soggetti e/o assoggettati ad accisa sono individuati in maniera univoca in base alla codificazione numerica dei settori merceologici fornita dalla Nomenclatura Combinata (N.C.).
Il tributo è gestito dall’Agenzia delle Dogane alla quale competono, oltre a tutti i compiti in materia doganale, tutti quelli in materia di Accise e di connessa tassazione ambientale ed energetica.
L’importo dei tributi gravanti sulla merce e l’ammontare della somma da pagare o da garantire, sono esposti dal dichiarante nel riquadro 47 del modello DAU (Documento Amministrativo Unico).
