Il Rapporto Tributario Doganale

Per comprendere la complessità e le conseguenze giuridiche dell’iter doganale al quale vengono sottoposte le merci in arrivo e in partenza, è essenziale capire la natura del rapporto tributario doganale, iniziando dal concetto di imposta: per il diritto tributario è un  prelievo coattivo che lo Stato o gli enti pubblici impongono ai cittadini per assicurare una entrata economica al bilancio dello Stato e una copertura finanziaria dei servizi pubblici. Elementi costitutivi sono i soggetti (attivo e passivo), il presupposto, l’oggetto, la base imponibile, la fonte e l’accertamento. Quando questi concetti generali vengono calati nella realtà della catena logistica, diventano materia di competenza del doganalista e danno vita a il rapporto tributario doganale.

Vediamo come:

Soggetto Attivo: lo Stato Membro che riceve le merci in arrivo da un paese terzo, ovvero non facente parte dell’Unione Europea, e che tramite le autorità doganali, riscuote i tributi riguardanti la fiscalità interna  (IVA in primis e altre eventuali imposte dovute) e i tributi riguardanti le risorse proprie (Dazi) per conto dell’Unione Europea: i dazi doganali sono infatti “risorse proprie” dell’Unione , solo una percentuale viene lasciata allo Stato Membro.

Soggetto Passivo:  Il propietario delle merci (privato o ditta) o un suo rappresentante in possesso di mandato di rappresentanza (si vedano i cenni alla rappresentanza in seguito).

Sono coinvolti nell’obbligazione doganale dal lato passivo sono tutti i soggetti per conto dei quali la merce è stata importata o esportata.

Presupposto: Per le merci estere:  la destinazione al consumo nel territorio doganale italiano. Per le merci nazionali o nazionalizzate: la destinazione al consumo fuori dal territorio doganale, cioè all’estero.

Con la dichiarazione doganale il contribuente manifesta la volontà di dare una destinazione alla merce giunta in dogana, o in altri luoghi autorizzati, e fornisce tutti gli elementi necessari alla liquidazione dei tributi: qualità, quantità, valore, origine.

L’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione da parte delle autorità doganali  (Ufficio Doganale di una Sezione Operativa Territoriale) di una dichiarazione doganale.

Il presupposto tributario è inquadrato in limiti spaziali ben definiti: la linea doganale, formata dalla linea di confine con gli altri stati e dalla linea del mare e il territorio doganale, comprensivo del mare territoriale e dello spazio aereo sovrastante il territorio statale.

Il soggetto passivo del rapporto doganale è colui che trovandosi in una particolare posizione giuridico-fiscale nei confronti di una merce, il cui movimento attraverso la frontiera è suscettibile di controlli e di vincoli doganali, è sottoposto ai poteri dell’amministrazione doganale, poteri in forza dei quali il soggetto è tenuto a determinati comportamenti.

È quindi anche il rapporto con la merce a decretare il sorgere di obblighi doganale a carico del soggetto passivo.

Oggetto: il pagamento di determinati tributi che l’Autorità doganale esige all’atto delle operazioni doganali, detti diritti doganali, vengono definite dalla normativa nazionale, art. 27 del DL 141/2024:

1. Sono diritti doganali tutti quei diritti che l’Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea o da disposizioni di legge.

2. Fra i diritti doganali di cui al comma 1 costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all’importazione e all’esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l’imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all’atto dell’importazione, a favore dello Stato.

3. L’imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di:

a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell’Unione europea;

b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale.

I tributi accertati e riscossi dalla Dogana si possono distinguere in due categorie denominate “Risorse Proprie” e “Fiscalità Interna”. Le risorse proprie sono principalmente i dazi all’importazione e all’esportazione, ma anche altre tasse di effetto equivalente dovute sempre all’importazione e/o esportazione di merci verso e dall’Unione, nonchè  imposizioni istituite nel quadro della politica agraria comune.

Sono riscosse dalla Dogana secondo le disposizioni normative unionali e nazionali. Esistono vari tipi di dazio: ad valorem e specifici, antidumping, supplementari, compensativi, Ceca,  agricoli.

La normativa unionale individua il sistema dei controlli, le modalità di accertamento e di liquidazione, il periodo di conservazione dei documenti e tutte le disposizioni di carattere economico, finanziario e contabile. La fiscalità interna racchiude i diritti doganali nazionali.

L’importatore qualora sia anche un “esportatore abituale” può acquistare beni e servizi senza pagare l’IVA per un importo pari al valore del “plafond” determinato, presentando la “dichiarazione di intento”.

Le Accise, attualmente disciplinate dal Testo Unico Accise (TUA). Tale termine è stato introdotto dal D.L. n. 331/93 per introdurre  una definizione comune a livello comunitario . Si riferisce alle vecchie imposte di fabbricazione e/o di consumo, e/o sovrimposte di confine quando in quest’ultimo caso fossero riscossi all’atto di un’operazione doganale di importazione.

I prodotti soggetti e/o assoggettati ad accisa sono individuati in maniera univoca in base alla  codificazione numerica dei settori merceologici fornita dalla Nomenclatura Combinata (N.C.).

Il tributo è gestito dall’Agenzia delle Dogane alla quale competono, oltre a tutti i compiti in materia doganale, tutti quelli in materia di Accise e di connessa tassazione ambientale ed energetica.

L’importo dei tributi gravanti sulla merce e l’ammontare della somma da pagare o da garantire,  sono esposti dal dichiarante nel riquadro 47 del modello DAU (Documento Amministrativo Unico).

 

Base Imponibile: la base imponibile del dazio: il valore della merce dichiarata sommato al valore del trasporto fino al confine unionale.

Il Dazio viene calcolato applicando una percentuale al valore di fattura (dazio “ad valorem”) o una quota per unità di misura (dazio  “specifico”).

La percentuale/quota viene ricavata dalla Tariffa Doganale d’Uso Integrata (TARIC) Il Taric riprende le misure comunitarie e commerciali applicate alle merci importate ed esportate dall’UE.

La Commissione è responsabile della sua gestione e ne propone una versione aggiornata quotidianamente sul sito ufficiale del Taric.

La classificazione a 8 cifre permette all’operatore  di risalire alla tipologia di merce che vuole importare o esportare e all’agenzia delle dogane del proprio stato e a quella del paese di destino di monitorare la movimentazione in entrata ed in uscita di tali prodotti.

Grazie a questo lavoro di monitoraggio è possibile stabilire quale sia il dazio da pagare, capire quali siano le norme e i divieti da rispettare per il prodotto: per l’export, per esempio, la necessità di allegare, a seconda del tipo di merce, dichiarazioni Dual Use, di Washington, per i Beni Culturali ecc, rimandiamo al modello scaricabile Dichiarazioni Export).

Tramite i grafici di movimentazione europea di settore, la tariffa permette anche di verificare anche la dimensione di un mercato. La base imponibile dell’IVA: il valore della merce dichiarata sommato al valore del trasporto fino al luogo di destinazione interno e alla percentuale/quota di dazio precedentemente calcolata.

Fonte: la capacità contributiva del soggetto passivo, ovvero, del propietario della merce.

Accertamento: procedimento amministrativo complesso costituito da più fasi, con il quale gli Uffici doganali verificano il sussistere di determinate condizioni e l’adempimento, da parte del proprietario della merce, delle formalità prescritte dalla legge per l’introduzione di merci estere nel territorio doganale, la loro circolazione e la loro immissione in consumo.

Gli elementi per determinare l’accertamento in base alla legislazione doganale sono quattro:  quantità, qualità, origine e valore imponibile della merce.

La quantità contribuisce ad identificare le spedizioni oggetto dell’accertamento doganale.

Alla qualità della merce è invece legata l’applicazione della tariffa doganale, mentre l’origine è importante ai fini dei differenti regimi tariffari nei confronti dei paesi esteri o a seguito dei trattati internazionali, ed è essenziale ai fini dell’applicazione dei tributi.

Il valore imponibile deve essere fondato sul valore reale della merce alla quale si applica il dazio e quindi deve essere fondato sui valori arbitrali o fittizi.

La riscossione dei diritti si effettua presso gli uffici doganali, il pagamento può anche essere differito nei 30 g.g. successivi alla data di registrazione della bolletta doganale. Se non vengono versati i diritti relativi a bollette registrate, la dogana procede alla riscossione coattiva a mezzo ingiunzione.

 

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