CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism)

Il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) è un meccanismo regolatorio introdotto dall’Unione Europea con l’obiettivo di integrare il prezzo del carbonio nei beni importati da Paesi extra-UE e prevenire il rischio di carbon leakage, garantendo parità competitiva con i produttori soggetti al sistema EU ETS.

Il CBAM si applica alle importazioni in UE di beni appartenenti a settori ad alta intensità emissiva, tra cui:

• cemento
• ferro e acciaio
• alluminio
• fertilizzanti
• elettricità
• idrogeno

Sono incluse le emissioni dirette generate durante il processo produttivo e, per alcuni settori, anche le emissioni indirette legate al consumo di energia elettrica.

Tempistiche di implementazione

Fase transitoria

Dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025

Durante la fase transitoria:

• non è previsto alcun pagamento;
• gli importatori UE sono soggetti a obblighi trimestrali di rendicontazione;
• devono essere dichiarate:
– quantità importate per tipologia di prodotto;
– emissioni incorporate (TCO₂e);
– eventuale prezzo del carbonio già pagato nel Paese di origine.

L’obiettivo della fase transitoria è consentire alle aziende di strutturare sistemi di raccolta dati affidabili e testare i processi di conformità.

Fase definitiva

Dal 1° gennaio 2026

Con l’entrata in vigore della fase definitiva:

• diventa obbligatorio l’acquisto dei certificati CBAM;
• prosegue l’obbligo di rendicontazione annuale;
• il meccanismo entra a regime come strumento di pricing del carbonio sulle importazioni.

Soggetti obbligati

Sono soggetti al CBAM:

• gli importatori stabiliti nell’UE;
• i rappresentanti doganali indiretti, se designati come responsabili CBAM.

Gli operatori devono essere preventivamente autorizzati come “dichiaranti CBAM”.

Obblighi operativi per le aziende

1. Registrazione e autorizzazione

Le imprese devono:

• registrarsi nel Registro CBAM (CBAM Registry);
• ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato;
• garantire l’accesso ai sistemi informatici UE dedicati.

2. Raccolta dei dati sulle emissioni

È necessario:

• collaborare con i fornitori extra-UE;
• raccogliere dati primari sulle emissioni incorporate;
• applicare le metodologie di calcolo definite dalla normativa CBAM;
• conservare documentazione tecnica e tracciabilità dei dati.

In assenza di dati primari validati, possono essere applicati valori predefiniti, generalmente penalizzanti.

3. Rendicontazione

• Fase transitoria: report trimestrali sulle importazioni del periodo.
• Fase definitiva: dichiarazione annuale entro le scadenze fissate dalla Commissione Europea.

Le dichiarazioni devono essere accurate, complete e verificabili.

4. Acquisto dei certificati CBAM (fase definitiva)

I certificati CBAM:

• sono acquistati esclusivamente tramite il Registro CBAM;
• hanno un prezzo calcolato sulla media settimanale delle quote EU ETS;
• rappresentano 1 tonnellata di CO₂ equivalente ciascuno.

Il numero di certificati da restituire è pari alle emissioni incorporate, al netto di eventuali costi del carbonio già sostenuti nel Paese di origine.

5. Restituzione dei certificati

Ogni anno il dichiarante deve:

• restituire un numero sufficiente di certificati CBAM;
• dimostrare la coerenza tra certificati, volumi importati ed emissioni dichiarate.

Il mancato rispetto comporta sanzioni finanziarie e possibili restrizioni operative.

Impatti organizzativi e strategici

• integrare il carbon accounting nei processi di supply chain;
• aggiornare sistemi ERP e doganali;
• valutare il rischio carbonio nelle strategie di approvvigionamento;
• rinegoziare contratti con fornitori extra-UE;
• sviluppare competenze interne su normativa climatica e reporting.

Per maggiori informazioni visita il sito al link: https://www.ets.minambiente.it/CBAM

 
Contattaci per ricevere informazioni su: CBAM