Durante la sua storia, ogni stato membro dell’Unione Europea ha deciso di applicare imposte sulla fabbricazione di alcuni prodotti di largo consumo. Le più comuni sono quelle applicate all’alcol e a tutti i prodotti da esso ottenuti (vino, birra, super alcolici etc.) oppure al petrolio e a tutti i suoi derivati destinati alla produzione di energia (benzina, gasolio, metano, butano, kerosene etc.) oppure al tabacco e a tutti i suoi derivati.
Il termine comunemente usato per definire questo tipo di imposta è Accisa. Le accise sono applicate da ciascun stato membro sul proprio territorio in modo autonomo e secondo i criteri più disparati. Le accise si applicano sulle materie prime e sui prodotti ottenuti sul territorio di quello determinato stato membro e anche sulle materie prime/prodotti introdotti dall’esterno. Le accise si applicano quindi sia alle materie prime/prodotti comunitari sia a quelli importati da Paesi terzi.
Le accise non sono dazi ma quando riguardano merci importate sono considerate oneri doganali e vengono quindi riscosse al momento dell’operazione doganale. Da qualche anno le accise applicate agli scambi di bevande alcoliche all’interno della UE sono regolamentati. L’Italia si è dotata di un Testo Unico sulle Accise (Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504) che recepisce la normativa comunitaria. Il Decreto Legislativo n. 43 del del 28 marzo 2025 e la successiva Circolare esplicativa 13/2025 ADM hanno recentemente modificato alcune disposizioni del testo originale.
