Perfezionamento attivo
(Artt. 255-258 CDU, artt. 240-241 RD, artt. 324-325 RE)
Il regime di perfezionamento attivo consente di sottoporre a lavorazione, sul territorio doganale della Comunità, merci non unionali, senza essere soggette né a dazi all’importazione, né a misure di politica commerciale.
La nozione generale di perfezionamento riguarda: la lavorazione, il montaggio, l’assemblaggio ed il loro adattamento ad altre merci, la trasformazione delle merci prima oggetto di specifico regime (trasformazione sotto controllo doganale), la distruzione delle merci, la riparazione di merci, l’utilizzazione di accessori alla produzione.
Con il nuovo CDU il perfezionamento attivo ha assorbito il regime di trasformazione sotto controllo doganale di cui all’art. 130 e segg. Reg. (CEE) 2913/92 in virtù del principio per cui non è più necessario dichiarare la volontà di esportare le merci oggetto dell’operazione al momento del loro vincolo al regime di perfezionamento attivo. L’operatore economico è libero di scegliere se riesportare i prodotti compensatori o dichiararli per altro regime.
Si è decisa l’eliminazione del sistema del rimborso, restando quale unica modalità di applicazione quello della sospensione. Inoltre, non è più previsto il pagamento di interessi compensatori per le merci introdotte in regime di perfezionamento attivo e successivamente immesse in libera pratica.
Ai sensi dell’art. 161, Reg. delegato 2446/2015, in casi eccezionali, le autorità doganali possono rilasciare l’autorizzazione di perfezionamento attivo anche a soggetti stabiliti in un paese terzo.
Perfezionamento passivo
(artt. 259-262 CDU, artt. 242-243 RD)
Il regime di perfezionamento passivo consente alle imprese comunitarie di migliorare la loro competitività attraverso i vantaggi offerti dalla divisione internazionale del lavoro.
Attraverso questo percorso è possibile esportare temporaneamente, al di fuori della Comunità, merci comunitarie da sottoporre a operazioni di perfezionamento; immettere i prodotti ottenuti in libera pratica nella Comunità stessa in esenzione totale o parziale dei dazi all’importazione.
Sono inoltre considerate operazioni di perfezionamento anche la lavorazione di merci, il loro montaggio e assemblaggio, la loro trasformazione, la riparazione di merci, la messa a punto.
Peculiare novità introdotta dal CDU è l’estensione anche a tale regime del ricorso alla compensazione per equivalenza, fatta eccezione per i casi di cui all’art. 169 RD (prodotti geneticamente modificati). Per le merci di cui all’allegato 71-04 si applicano le regole specifiche previste per tali prodotti.
Cambiano anche le modalità di calcolo dei dazi sui prodotti compensatori al momento della reimportazione (art. 867, par. 5), CDU) che, pur basandosi come prima sul costo dell’operazione di perfezionamento effettuata al di fuori del territorio doganale della UE, determinano tale costo tramite il raffronto tra il valore dei prodotti compensatori al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale di reimportazione cui va sottratto il valore statistico delle corrispondenti merci temporaneamente esportate al momento del vincolo al regime del perfezionamento passivo.
Il termine per il rilascio del provvedimento, qualora interessi un solo Stato membro, è di trenta giorni dalla data di accettazione della domanda, salvo che non 23 si renda necessario l’esame delle condizioni economiche, nel qual caso il termine è prorogato di un anno dalla data di trasmissione dal fascicolo alla Commissione.
L’autorizzazione ha durata massimo quinquennale, ad eccezione dei casi in cui il relativo oggetto siano merci e prodotti sensibili di cui all’all. 71-02 del RD, nei quali la durata non può superare i tre anni. Le autorizzazioni in essere prima del 1° maggio 2016 rimarranno valide fino alle relative scadenze o, al massimo, fino al 1° maggio 2019, ferma restando l’immediata applicabilità delle condizioni previste dalla nuova normativa
Esportazione
(artt. 263-277 CDU, artt. 244-249 RD, artt. 326-344 RE)
E’ questo il regime che consente alle merci comunitarie di uscire dal territorio doganale dell’Unione europea. Per l’esportazione non è previsto il pagamento dei diritti doganali, mentre è concessa una serie di sgravi:
– la cessione di merci fuori del territorio doganale comunitario è considerata non imponibile Iva;
– le merci soggette ad accise (alcol e bevande alcoliche, tabacchi lavorati, olii minerali) hanno diritto al rimborso dell’imposta già assolta; nel caso, invece, di merci estratte da depositi fiscali in regime di sospensione, l’esportazione fa venire meno il presupposto per l’esigibilità dell’imposta; taluni prodotti del settore metalmeccanico, di produzione nazionale, beneficiano della restituzione all’esportazione di oneri doganali e imposte indirette interne, in misura forfettaria commisurata al peso del prodotto esportato e in relazione al Paese in cui la merce è esportata mentre alcuni prodotti del settore agricolo hanno diritto alle restituzioni all’esportazione, a carico del bilancio comunitario, nell’ambito della politica agricola comune.
La maggiore novità introdotta dal nuovo CDU riguardante il regime dell’esportazione è costituita dalla definizione di esportatore: l’art. 1, p. 19), del RD definisce l’esportatore quale soggetto stabilito nella UE secondo i parametri e criteri previsti dall’art. 5, punto 31) del CDU [esistenza, in tale territorio, della sede statutaria, dell’amministrazione centrale o di una stabile organizzazione (art. 5, punto 32 CDU – sede fissa di affari in cui sono presenti in modo permanente le necessarie risorse umane e tecniche e attraverso la quale vengono espletate in tutto o in parte le operazioni doganali di una persona) che abbia, al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale di esportazione la facoltà di decidere che le merci siano trasportate fuori dal territorio doganale della UE.