Promuovendo il consumo di prodotti “a deforestazione zero” e riducendo l’impatto dell’UE sulla deforestazione e sul degrado forestale a livello mondiale, il regolamento (UE) 2023/1115 sui prodotti a deforestazione zero mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e la perdita di biodiversità.
E’parte fondamentale del piano Green Deal della Commissione per contrastare la deforestazione e stabilisce norme vincolanti per gli operatori e i commercianti dell’Unione europea che immettono sul mercato dell’Unione o esportano bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno, al fine di ridurre al minimo il contributo dell’Unione alla deforestazione globale, al degrado forestale e alle emissioni di gas serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale.
Punti Chiave
La deforestazione e il degrado forestale sono il risultato dell’espansione dei terreni agricoli, che è legata alla produzione dei prodotti di base contemplati dal presente regolamento (bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno). In qualità di principale consumatore di tali prodotti, l’Unione può ridurre il suo contributo alla deforestazione globale e al degrado forestale garantendo che tali prodotti e le loro catene di approvvigionamento siano esenti da deforestazione.
La valutazione d’impatto del regolamento stima che, senza questo intervento, il consumo e la produzione dell’Unione dei sette prodotti di base da soli potrebbero causare quasi 250 000 ettari di deforestazione all’anno entro il 2030.
Il regolamento stabilisce norme obbligatorie di dovuta diligenza per operatori e commercianti che mettono tali merci sul mercato dell’Unione o li esportano dall’Unione.
Le norme si applicano anche a una serie di prodotti derivati, come il cioccolato, i mobili, la carta stampata e una gamma di prodotti derivati dall’olio di palma, utilizzati nei prodotti per la cura della persona.
Gli operatori sono tenuti a tracciare i prodotti di base che vendono fino all’appezzamento di terreno in cui sono stati prodotti.
Il regolamento prevede che i piccoli operatori lavorino con operatori più grandi per preparare le dichiarazioni di dovuta diligenza.
Il regolamento stabilisce una data di scadenza al 31 dicembre 2020, il che significa che solo i prodotti ottenuti su terreni non soggetti a deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020 potranno essere immessi sul mercato dell’Unione o essere esportati dall’Unione.
Un sistema di informazione sarà accessibile a operatori e commercianti, e, se del caso, ai loro rappresentanti autorizzati, alle autorità competenti e alle autorità doganali, per adempiere i loro rispettivi obblighi di cui al regolamento (UE) 2023/1115.
Il sistema, che è un’applicazione software basata sulla piattaforma Traces, istituito a norma del regolamento (UE) 2017/625 sull’applicazione delle norme dell’Unione per la filiera agroalimentare, è progettato per facilitare il trasferimento di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dell’UE e le autorità doganali.
Un atto di esecuzione, il regolamento (UE) 2024/3084, stabilisce le norme per il funzionamento di questo sistema di informazione, comprese le norme per la protezione dei dati personali e lo scambio di dati con altri sistemi informatici.
