EUDR (European Deforestation-Free Products Regulation)

Promuovendo il consumo di prodotti “a deforestazione zero” e riducendo l’impatto dell’UE sulla deforestazione e sul degrado forestale a livello mondiale, il regolamento (UE) 2023/1115 sui prodotti a deforestazione zero mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e la perdita di biodiversità.

E’parte fondamentale del piano Green Deal della Commissione per contrastare la deforestazione e stabilisce norme vincolanti per gli operatori e i commercianti dell’Unione europea che immettono sul mercato dell’Unione o esportano bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno, al fine di ridurre al minimo il contributo dell’Unione alla deforestazione globale, al degrado forestale e alle emissioni di gas serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale.

Punti Chiave

La deforestazione e il degrado forestale sono il risultato dell’espansione dei terreni agricoli, che è legata alla produzione dei prodotti di base contemplati dal presente regolamento (bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno). In qualità di principale consumatore di tali prodotti, l’Unione può ridurre il suo contributo alla deforestazione globale e al degrado forestale garantendo che tali prodotti e le loro catene di approvvigionamento siano esenti da deforestazione.

La valutazione d’impatto del regolamento stima che, senza questo intervento, il consumo e la produzione dell’Unione dei sette prodotti di base da soli potrebbero causare quasi 250 000 ettari di deforestazione all’anno entro il 2030.

Il regolamento stabilisce norme obbligatorie di dovuta diligenza per operatori e commercianti che mettono tali merci sul mercato dell’Unione o li esportano dall’Unione.
Le norme si applicano anche a una serie di prodotti derivati, come il cioccolato, i mobili, la carta stampata e una gamma di prodotti derivati dall’olio di palma, utilizzati nei prodotti per la cura della persona.

Gli operatori sono tenuti a tracciare i prodotti di base che vendono fino all’appezzamento di terreno in cui sono stati prodotti.

Il regolamento prevede che i piccoli operatori lavorino con operatori più grandi per preparare le dichiarazioni di dovuta diligenza.

Il regolamento stabilisce una data di scadenza al 31 dicembre 2020, il che significa che solo i prodotti ottenuti su terreni non soggetti a deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020 potranno essere immessi sul mercato dell’Unione o essere esportati dall’Unione.

Un sistema di informazione sarà accessibile a operatori e commercianti, e, se del caso, ai loro rappresentanti autorizzati, alle autorità competenti e alle autorità doganali, per adempiere i loro rispettivi obblighi di cui al regolamento (UE) 2023/1115.

Il sistema, che è un’applicazione software basata sulla piattaforma Traces, istituito a norma del regolamento (UE) 2017/625 sull’applicazione delle norme dell’Unione per la filiera agroalimentare, è progettato per facilitare il trasferimento di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dell’UE e le autorità doganali.

Un atto di esecuzione, il regolamento (UE) 2024/3084, stabilisce le norme per il funzionamento di questo sistema di informazione, comprese le norme per la protezione dei dati personali e lo scambio di dati con altri sistemi informatici.

Due Diligence

Gli operatori dovranno istituire e mantenere un sistema di due diligence, ai sensi dell’art. 12 dell’EUDR, per ciascuno dei loro fornitori.

Gli operatori che si riforniscono di materie prime interamente da aree classificate a basso rischio saranno soggetti a obblighi di dovuta diligenza semplificati (Art. 13). Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, dovranno comunque raccogliere informazioni in linea con l’art. 9 e valutare la complessità della catena di approvvigionamento, il rischio di elusione e il rischio di miscelazione del prodotto con prodotti di origine sconosciuta o di origine di paesi a rischio standard o elevato, ma non saranno tenuti a valutare e mitigare i rischi (artt. 10 e 11), a meno che l’operatore non ottenga o venga a conoscenza di informazioni pertinenti, comprese preoccupazioni comprovate presentate ai sensi dell’art. 31, che indichino il rischio che i prodotti in questione non siano conformi al presente Regolamento (art. 13(2) EUDR).

Gli operatori non sono tenuti a esercitare la dovuta diligenza due volte sui prodotti reimportati nell’UE (possono avvalersi delle disposizioni dell’articolo 4 comma 8 e 4 comma 9.)

Per ciascuno di questi beni le imprese sono tenute a effettuare puntuali approfondimenti circa l’origine doganale, ossia il Paese in cui il prodotto è stato interamente ottenuto o a subito l’ultima trasformazione sostanziale. Tale analisi della catena di fornitura è finalizzata a confermare che il prodotto importato è a “deforestazione zero”.

I risultati di tali indagini saranno dichiarati dagli operatori al momento dell’immissione sul mercato, secondo un modello dichiarativo già fornito dalla Commissione UE (ALLEGATO 2).

La due diligence si compone di tre fasi:

1. Raccolta informazioni

Raccogliere informazioni, documenti e dati che dimostrino che il prodotto è legale e non deriva da deforestazione, come coordinate di geolocalizzazione, quantità, paese di produzione, ecc.

2. Valutazione del rischio

Valutare se esiste il rischio che il prodotto non sia conforme alle norme. Gli operatori devono dimostrare come le informazioni raccolte sono state verificate rispetto ai criteri di valutazione del rischio e come hanno determinato il rischio.

3. Mitigazione del rischio

Adottare procedure e misure di mitigazione del rischio adeguate e proporzionate qualora sussista il rischio che il prodotto non sia conforme alle norme. Assicurarsi che il rischio diventi trascurabile.

Le dichiarazioni di due diligence devono essere presentate elettronicamente al registro della deforestazione istituito dalla Commissione Europea al link:
https://eudr.webcloud.ec.europa.eu/tracesnt/login

Tali dichiarazioni saranno verificate nel registro e dalle autorità degli Stati membri.

Fondamentale per l’applicazione del regolamento EUDR è il concetto di “immissione sul mercato” di beni a rischio deforestazione, in quanto presupposto necessario dell’obbligo dichiarativo.

Le linee guida pubblicate dalla Commissione UE chiariscono tale concetto di “immissione sul mercato”, specificando, limitatamente al Regolamento EUDR, che si considera tale un prodotto interessato che è “messo a disposizione” per la prima volta sul mercato unionale.

Ulteriore specificazione è fatta proprio in relazione alla nozione di “messa a disposizione”, che, sempre limitatamente alle norme EUDR, è considerata la fornitura di un bene per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione. In altre parole, un prodotto è messo a disposizione sul mercato quando è immesso in libera pratica, ossia sdoganato, per l’importazione definitiva in UE.

Non si considerano, invece, messi a disposizione, e dunque immessi sul mercato, tutti quei prodotti che all’importazione sono vincolati a un regime doganale non idoneo a conferire la posizione di merce “unionale” al bene importato (per esempio, deposito doganale, perfezionamento attivo, ammissione temporanea o transito).

Il documento, pertanto, chiarisce che qualunque operatore che, nello svolgimento di un’attività commerciale, immetta in libera pratica un prodotto interessato, sia per la distribuzione, sia per la trasformazione o per uso proprio, sarà soggetto agli obblighi EUDR e dovrà presentare una dichiarazione di dovuta diligenza.

Una delle precisazioni fondamentali contenute nelle linee guida del 12 agosto riguarda il trattamento normativo degli imballaggi e dei rifiuti. Diverse imprese hanno, infatti, sollevato alcuni dubbi circa l’applicabilità del Regolamento EUDR a questi elementi, chiedendosi se il materiale da imballaggio utilizzato per i beni interessati e i rifiuti derivanti da tali beni debbano essere considerati esenti oppure soggetti agli obblighi previsti dal regolamento.

Con riguardo alla categoria degli imballaggi, gli orientamenti della Commissione europea chiariscono che essi rientrano nell’ambito EUDR soltanto se l’imballaggio è immesso sul mercato o esportato come prodotto a sé stante oppure se i contenitori conferiscono al prodotto interessato il suo carattere essenziale.

In tale ultimo caso, a conferire il “carattere essenziale” sono gli imballaggi appositamente concepiti e adattati per un determinato prodotto, ma che non ne costituiscono parte integrante.

È esente dagli obblighi EUDR, invece, qualsiasi materiale da imballaggio che sia utilizzato esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto.

Le linee guida prevedono, inoltre, un’esenzione per i rifiuti, che si applicherà alle merci prodotte interamente a partire da un materiale che è alla fine del ciclo di vita e che, diversamente, sarebbe stato smaltito come rifiuto (per esempio, legno recuperato da edifici demoliti o prodotti a base di pula di caffè). L’esonero non vale, tuttavia, per i sottoprodotti dei processi manifatturieri nei quali sono stati usati materiali che non sono rifiuti.

Gli orientamenti della Commissione europea chiariscono anche il concetto di “operatore”, ossia il soggetto che ha l’obbligo di presentare la dichiarazione di dovuta diligenza. Al riguardo, è stato precisato che per operatore si intende la persona fisica o l’azienda che, nel corso di un’attività commerciale, immette i prodotti sul mercato oppure li esporta. Risulta fondamentale, in tale contesto, distinguere i diversi ruoli che un soggetto può rivestire nell’ambito della catena di approvvigionamento.

Per quanto riguarda i prodotti interessati già presenti nel mercato dell’Unione, l’operatore è considerato il soggetto che distribuisce o utilizza un bene EUDR nell’ambito di un’attività commerciale dopo la sua produzione.

Diversamente, nell’ipotesi delle materie prime interessate prodotte al di fuori dell’Unione europea, l’operatore è la persona fisica o giuridica che dichiara la merce per l’immissione in libera pratica oppure, qualora non sia stabilito in UE, la prima persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che mette i prodotti interessati a disposizione sul mercato. In questo caso, l’importatore stabilito in UE, anche se non è fabbricante o produttore del bene, sarà comunque soggetto all’obbligo di dovuta diligenza.

Le linee guida chiariscono, infine, che non possono essere considerati “operatori” i prestatori di servizi che offrono servizi di assistenza logistica o tecnica (per esempio, spedizionieri, corrieri o rappresentanti doganali), nonché ogni altro soggetto che non sia proprietario o non metta a disposizione sul mercato i prodotti interessati.

Le linee guida affrontano anche il tema dell’entrata in vigore differita delle norme EUDR per le piccole e medie imprese costituite entro il 31 dicembre 2020. Per tali aziende, infatti, gli obblighi connessi alla dichiarazione di dovuta diligenza scatteranno a partire dal 30 giugno 2026, a differenza delle grandi imprese, il cui termine è fissato per il 30 dicembre di quest’anno.

Nello specifico, il documento di orientamento chiarisce un’importante esenzione: gli operatori a valle, ossia coloro che acquistano beni o materie prime interessate da una PMI, saranno esenti dall’onere di presentazione della dichiarazione di due diligence fino al 30 giugno 2026. Il meccanismo di esenzione si estende, dunque, lungo tutta la catena di approvvigionamento.

In sostanza, se è una PMI a importare e immettere successivamente sul mercato della merce EUDR, anche il commerciante o il distributore che riceve tali prodotti non dovrà dichiarare che i beni sono a “deforestazione zero” fino al 30 giugno 2026.

Il diritto all’esenzione potrà essere dimostrato mediante prova documentale, che attesti che l’immissione sul mercato è avvenuta prima dell’applicazione differita del regolamento.

Sanzioni

Il regolamento contiene norme sulle sanzioni, che gli Stati membri dovrebbero garantire che siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni devono comprendere, tra l’altro, sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime interessate o dei prodotti interessati, che devono essere fissate a un livello pari ad almeno il 4 % del fatturato annuo degli operatori nell’Unione, e l’esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico e/o dall’accesso ai finanziamenti pubblici.

Applicazione

Il regolamento (UE) 2023/1115 è in vigore dal 29 giugno 2023. Alcune disposizioni si applicano a partire dal 30 dicembre 2024 (odal 30 giugno 2025 per le microimprese, le piccole e le medie imprese costituite prima del 31 dicembre 2020).

Il regolamento di modifica (UE) 2024/3234 rinvia di un anno la data di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115. I grandi operatori e commercianti dovranno soddisfare i requisiti del regolamento (UE) 2023/1115 a partire dal 30 dicembre 2025 e le micro e piccole imprese a partire dal 30 giugno 2026.

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