Intrastat

Il modello Intrastat è stato introdotto dall’art. 50 del D.L. 331/1993 a seguito dell’abolizione delle barriere doganali all’interno della Comunità Europea nel 1993.

Il sistema statistico europeo sui flussi intra‐UE è coordinato anche a livello comunitario dal Regolamento (UE) n. 2019/2152 relativo alle statistiche europee sulle imprese, che comprende aspetti relativi alle fonti statistiche (inclusi i dati di scambio, compresi Intrastat) e definisce criteri comuni per la produzione di statistiche.

Attraverso questo sistema vengono elencati all’Agenzia delle Dogane tutti gli acquisti e le cessioni di beni mobili da parte di ogni soggetto titolare di partita IVA nei confronti di fornitori e di clienti, anch’essi titolari di partita IVA, appartenenti ad uno stato membro dell’Unione Europea.

E’ possibile controllare l’inclusione o meno di una partita iva nell’elenco di quelle autorizzate attraverso il link:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation

Elenchi Intrastat: limiti, obblighi e scadenze aggiornati

Gli elenchi Intrastat sono comunicazioni periodiche che i soggetti passivi IVA devono presentare in presenza di operazioni intracomunitarie di beni e servizi. In Italia, la loro gestione è affidata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in coordinamento con l’ISTAT, e risponde sia a finalità fiscali sia, in taluni casi, statistiche.

Gli elenchi si distinguono in base alla tipologia di operazione:

– cessioni intracomunitarie di beni (INTRA 1-bis),
– acquisti intracomunitari di beni (INTRA 2-bis),
– servizi resi a soggetti UE (INTRA 1-quater),
– servizi ricevuti da soggetti UE (INTRA 2-quater).

La periodicità di presentazione (mensile o trimestrale) e, in alcuni casi, l’obbligo stesso di invio, dipendono dal superamento di determinate soglie di valore, verificate con riferimento ad almeno uno dei quattro trimestri precedenti

La novità sugli acquisti intracomunitari di beni

La modifica normativa più rilevante riguarda gli acquisti intracomunitari di beni. A partire dagli elenchi riferiti alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026, la soglia che determina l’obbligo di presentazione dell’INTRA 2-bis è stata innalzata a 2 milioni di euro.

In pratica:

l’elenco acquisti beni intra-UE deve essere presentato con periodicità mensile solo se, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, il valore degli acquisti supera 2.000.000 di euro;
al di sotto di tale soglia non è dovuto alcun elenco, né mensile né trimestrale.

Si tratta di una semplificazione di grande impatto, che riduce sensibilmente gli adempimenti per un’ampia platea di operatori.

Cessioni intracomunitarie di beni: regole confermate

Per le cessioni intracomunitarie di beni non sono intervenute modifiche. Restano quindi valide le soglie tradizionali:

– obbligo mensile se, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, le cessioni superano 50.000 euro;
– possibilità di presentazione trimestrale se tale limite non è superato.

Nei modelli mensili, inoltre, il superamento della soglia di 100.000 euro mensili comporta l’obbligo di compilare anche i dati statistici; al di sotto di tale limite è sufficiente l’invio dei soli dati fiscali.

Servizi intracomunitari: resi e ricevuti

Per i servizi intracomunitari la disciplina resta invariata.

I servizi resi a soggetti passivi UE devono essere dichiarati:

– con periodicità mensile se il valore supera 50.000 euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti;
– con periodicità trimestrale negli altri casi.

I servizi ricevuti da fornitori UE, invece, sono soggetti a obbligo Intrastat solo ai fini statistici e soltanto se il loro valore raggiunge o supera 100.000 euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti. In mancanza di tale soglia, non è richiesto alcun invio.

Scadenze di presentazione

Quando dovuti, gli elenchi Intrastat devono essere trasmessi:

– entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento per gli elenchi mensili;
– entro il 25 del mese successivo alla fine del trimestre per gli elenchi trimestrali.

In assenza di operazioni, non è richiesto l’invio di elenchi a zero. Le soglie operano in modo autonomo per ciascuna tipologia di operazione.

 

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