Il concetto di “origine” è divenuto centrale non soltanto per ciò che riguarda l’iter doganale ma anche per la tutela dei consumatori, che hanno il diritto e l’esigenza di capire il luogo di effettiva produzione di una merce, per la tutela e l’uso esclusivo dei marchi di fabbrica, per la registrazione nazionale o internazionale dei marchi.
In ambito doganale, l’origine delle merci è un concetto complesso che riveste una importanza fondamentale: l’esatta individuazione dell’origine delle merci è essenziale per una corretta liquidazione dei tributi dovuti (con oneri e benefici previsti) e per non incorrere in sanzioni derivanti dalla mancata osservazione di restrizioni all’importazione o all’esportazione. Il concetto di origine non va confuso con il concetto di posizione comunitaria delle merci. Vediamo le differenze tra Origine non preferenziale e Origine preferenziale.
Origine non preferenziale
La definizione dell’origine non preferenziale delle merci è necessaria al fine di stabilire l’applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee (dazio PT), l’applicazione delle misure diverse da quelle tariffarie stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci e la compilazione e il rilascio dei certificati d’origine.
Per origine non preferenziale si intende il luogo di produzione del bene o il luogo dove lo stesso ha subito l’ultima lavorazione o sostanziale trasformazione.
Per stabile l’origine (il cosiddetto MADE IN) di un prodotto bisogna innanzi tutto individuare la regola (o le regole) applicabile e quindi verificare se il processo produttivo la rispetta.
Ci sono due criteri di base che determinano l’origine non preferenziale di un prodotto:
1) Sono sempre originari di un Paese i prodotti interamente ottenuti in tale Paese.
Per interamente ottenuti si intendono:
a) i prodotti minerali estratti in tale paese o territorio;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o territorio;
g) le merci ottenute o prodotte a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese o territorio, sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera;
h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
i) i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime;
j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a i).
2) Dove è avvenuta l’ultima lavorazione o trasformazione sostanziale
Questo criterio si applica alle merci lavorate in due o più Paesi o prodotte con l’impiego di materiali o componenti non originari nell’UE. Viene utilizzato, per lo più, per beni industriali come macchinari o impianti.
In base a questo criterio, un bene è originario nel Paese in cui è avvenuta l’ultima lavorazione o trasformazione, che deve essere sostanziale, cioè che abbia come risultato un prodotto nuovo, con composizione e proprietà specifiche che prima di tale lavorazione non possedeva: in pratica, deve avere come conseguenza un cambio di voce doganale nella classificazione del bene, cioè devono cambiare le prime 4 cifre del codice di nomenclatura doganale.
Oppure che rappresenti una fase importante del processo di fabbricazione economicamente giustificata, quindi che comporti un aumento di valore, ed effettuata da un’impresa attrezzata a tale scopo.
Un elenco delle lavorazioni considerate come sostanziali per alcuni prodotti si trova nell’allegato 22-01 del Regolamento Delegato 2446/2015, secondo la classificazione doganale. Nell’allegato sono presenti:
– regole primarie associate alla voce doganale (prime 4 cifre della nomenclatura) e, talvolta, regole primarie di capitolo (prime 2 cifre della nomenclatura) che possono essere applicate in alternativa a quelle associate alla voce.
– regole residuali riferite ad ogni capitolo (prime 2 cifre della nomenclatura) che fanno riferimento all’origine della maggior parte dei materiali calcolata, secondo i casi, in base al peso o al valore.
Se non sono presenti regole primarie associate alla voce doganale (4 cifre) o al capitolo (2 cifre) allora si può far riferimento alla regola residuale del capitolo.
Per gli altri prodotti, che non sono menzionati nell’allegato 22-01 è possibile fare riferimento alle cosiddette regole di lista, anche se attualmente non sono aggiornate, consultabili sul sito TAXUD.
E’ comunque possibile ricorrere ad un criterio residuale, previsto dal Codice Doganale: il Paese o Territorio di origine delle merci è quello di cui è originaria la maggior parte dei materiali, determinata sulla base del loro valore.
L’art. 34 del Regolamento Delegato 2446/2015 elenca le lavorazioni che per loro natura devono considerarsi sempre insufficienti a conferire l’origine:
a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;
b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi;
c) i cambiamenti d’imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
d) la presentazione delle merci in serie o insiemi o la loro messa in vendita;
e) l’apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi;
f) la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;
g) lo smontaggio o il cambiamento di uso;
h) il cumulo di due o più operazioni tra quelle di cui alle lettere da a) a g).
