REQUISITI ED OBBLIGHI DEGLI ESPORTATORI (art. 91 Regolamento Esecutivo)
Qualsiasi esportatore, fabbricante o commerciante di merci originarie o ri-speditore di merci, stabilito nel territorio della UE ha diritto di chiedere alle autorità doganali competenti di essere registrato nel sistema REX, a condizione che possa produrre, in qualsiasi momento, a richiesta delle stesse autorità doganali, adeguate prove circa l’origine preferenziale autocertificata dei prodotti che intende esportare o rispedire.
In particolare, una società UE che ha sede in uno Stato membro e locali commerciali o magazzini nel territorio di un altro Stato membro può richiedere la registrazione REX in uno qualsiasi dei citati Stati membri (o in entrambi se le differenti società hanno anche un diverso codice EORI). Una società già registrata in uno Stato membro con il proprio codice EORI, non può chiedere la registrazione in un altro Stato membro con lo stesso codice.
L’esportatore può richiedere la registrazione alle autorità competenti del Paese in cui è stabilito o dove ha la sua sede sociale e amministrativa.
L’esportatore registrato deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali, tutti i documenti idonei a dimostrare il carattere originario dei prodotti esportati; le stesse autorità possono effettuare verifiche finalizzate al controllo della contabilità dell’esportatore e del processo di fabbricazione dei prodotti; copia delle dichiarazioni di origine e dei relativi documenti giustificativi devono essere conservati per almeno tre anni o per un periodo più lungo in base a quanto stabilito negli accordi preferenziali.
Tale periodo decorre dalla fine dell’anno civile in cui sono state redatte le dichiarazioni sull’origine, salvo quanto diversamente previsto nei singoli accordi commerciali preferenziali.
PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ESPORTATORI NAZIONALI NEL SISTEMA REX (art. 68, art. 80, art. 86, Regolamento Esecutivo)
A seguito dell’introduzione del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/604 della Commissione del 18 aprile 2018, che ha apportato modifiche ad alcune norme del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (RE), gli esportatori nazionali che intendono essere registrati al sistema REX, sia entro l’ambito SPG che entro l’ambito di accordi commerciali UE/Paesi terzi, presenteranno la relativa domanda all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente utilizzando unicamente il modulo di domanda di cui al nuovo allegato 22-06 bis del RE.
L’introduzione di tale nuovo modulo di domanda supera la necessità di presentare due distinte richieste in relazione ai due ambiti di applicazione (SPG e Accordi commerciali UE/Paesi
terzi), come già indicato nella citata Circolare 13/D, della quale restano invece immutate e pienamente applicabili tutte le altre disposizioni.
Le domande vanno presentate all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, individuato sulla scorta dei criteri indicati dagli artt. 22 par. 1, CDU, ed eventualmente art. 12 RD.
Le informazioni obbligatorie che il richiedente deve fornire sono indicate nei due modelli di richiesta:
– campo 1 (informazioni generali sull’azienda);
– campo 3 (specificazione dell’attività principale);
– campo 4 (descrizione delle merci beneficiarie di trattamento preferenziale e indicazione del codice NC);
– campo 5 (dati del firmatario autorizzato);
– campo 6 (consenso alla pubblicazione dei dati).
Nel campo 2 (facoltativo) andrà indicato un eventuale punto di contatto diverso da quello di cui al campo 1. Nei campi 5 e 6 vanno apposte le firme dell’esportatore, rispettivamente per la sottoscrizione della domanda e per il consenso alla pubblicazione dei dati. Quando il modello di domanda è presentato dall’esportatore in formato cartaceo, è obbligatoria la sottoscrizione autografa. Il modello può essere presentato a mano, a mezzo posta o a mezzo e-mail non PEC (in questi ultimi due casi occorre allegare la copia del documento di identità del richiedente). E’ anche consentita la presentazione del modello di domanda in formato elettronico con firma autenticata elettronicamente.
Gli uffici doganali competenti alla registrazione degli esportatori procederanno ad un controllo formale in merito alla correttezza delle informazioni fornite dal richiedente nel modulo di domanda.
Ove il modello di domanda presentato dall’esportatore risulti completo ed il controllo formale abbia dato esito positivo, gli Uffici delle Dogane territorialmente competenti effettuano la registrazione dell’esportatore richiedente, secondo le modalità tecnico-procedurali indicate dalla Direzione centrale tecnologie per l’innovazione.
Al momento della registrazione, l’Ufficio procede alla compilazione della casella 7 del modello di domanda inserendovi i seguenti elementi:
a) il numero di registrazione (numero REX) assegnato all’operatore economico;
b) la data di registrazione nel sistema REX;
c) la data di validità della registrazione, corrispondente a quella di acquisizione del modello di domanda completo in tutte le sue parti;
d) la firma del Direttore dell’Ufficio e il timbro ufficiale.
Gli Uffici doganali competenti comunicano al richiedente il completamento della procedura di registrazione. Se la comunicazione è trasmessa in formato cartaceo, nella casella 7 dei moduli di domanda presentati (Allegato 1 o Allegato 2 ) devono essere apposti manualmente la firma del Direttore dell’Ufficio ed il timbro ufficiale.
In caso di trasmissione con strumenti elettronici, firma e timbro sono sostituiti dall’autenticazione elettronica. Gli uffici doganali conservano copia della documentazione cartacea o delle notifiche elettroniche inviate agli esportatori registrati.
I dati di registrazione sono generali e non sono correlati ad elementi specifici relativi ai vari Accordi commerciali (nel modello di domanda di cui all’Allegato 2 non è presente alcun collegamento con regole specifiche di origine degli accordi preferenziali).
Un operatore UE, che abbia la qualifica di esportatore registrato, potrà utilizzare lo stesso numero di registrazione nell’ambito dei sistemi SPG dell’Unione, della Svizzera, della Norvegia e, in futuro, della Turchia; le regole d’origine SPG dei citati paesi sono simili e pertanto è stata stabilita la condivisione dello stesso sistema REX, con conseguente unica registrazione degli esportatori.
Eventuali evoluzioni delle funzionalità informatiche a supporto della descritta procedura verranno comunicate dalla predetta Direzione centrale tecnologie per l’innovazione.