L’acquisizione del potere di rappresentanza da parte dei rappresentanti doganali avviene tramite MANDATO, contratto contenente l’atto giuridico unilaterale della PROCURA con cui una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un’altra (mandante). E’ regolato dal codice civile (artt. 1703 – 1730), il quale lo ricomprende fra i cd. contratti “tipici” o “nominati”, ossia fra quegli accordi a
contenuto patrimoniale espressamente previsti e specificamente regolamentati dall’ordinamento giuridico italiano.
Il mandato può essere conferito per il compimento di uno o più atti singolarmente determinati (nel caso di specie si parla di “mandato speciale”), oppure in relazione a tutti gli affari che interessano il mandante od a quelli attinenti ad una data sfera di rapporti dello stesso tipo (“mandato generale”). Ogni volta quindi che l’atto concluso tra le parti non specifica il tipo di attività da realizzare, si presume che ci si trovi di fronte ad un mandato generale.
Questo documento è ESSENZIALE per poter operare in dogana per conto terzi.
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice Doganale Unionale, chiunque ha il diritto di nominare un rappresentante (diretto o indiretto) per le sue relazioni con le autorità doganali.
Il Reg. 952/2013, all’art. 18 stabilisce che la rappresentanza può essere:
DIRETTA: il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un’altra persona
INDIRETTA: il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona.
La persona che non dichiari di agire a nome o per conto di un terzo o che dichiari di agire a nome o per conto di un terzo senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire a suo nome e per proprio conto. In ogni caso, il rappresentato resta, comunque, sempre pienamente responsabile degli effetti della dichiarazione rilasciata dal dichiarante, in particolare sotto l’aspetto fiscale.
Gli articoli 31, 32 e 33 del D. Lgs. n. 141/2024 (il cosiddetto “nuovo TULD) sostituiscono l’articolo 40 del TULD con modifiche significative del particolare istituto della rappresentanza.
Mentre per la rappresentanza indiretta non è richiesta alcuna condizione particolare, con l’adozione delle disposizioni complementari, il legislatore nazionale, nell’ambito della facoltà di cui all’art. 18 c. 3 del CDU, ha ora disciplinato l’istituto della “rappresentanza diretta” subordinandola al rilascio di un’abilitazione, secondo le specifiche condizioni indicate nella norma. Tali condizioni sono considerate assolte per gli spedizionieri doganali, C.A.D e operatori economici autorizzati AEO (da intendersi i soggetti autorizzati almeno ai sensi dell’art. 38 c. 2 lettera a) del CDU). Per i predetti soggetti l’abilitazione può essere rilasciata contestualmente all’ottenimento dello status in questione, qualora il soggetto ne faccia espressa richiesta, e permane in relazione al mantenimento del medesimo status.
Nel caso in cui l’operatore non sia stabilito nel territorio unionale, lo stesso deve farsi rappresentare, per l’espletamento delle formalità doganali, esclusivamente da un soggetto stabilito nel territorio unionale che agisce in rappresentanza indiretta (comma 4 dell’art. 31). A corollario di quanto previsto nel citato comma e preso atto delle indicazioni riportate dai servizi della Commissione, si evidenzia che l’operatore non stabilito è il solo soggetto per conto del quale viene effettuata l’operazione doganale.
Pertanto, il rappresentante indiretto nominato dall’operatore non stabilito non può nominare, a sua volta, una terza persona come rappresentante doganale, poiché in siffatta situazione quest’ultimo non agirebbe per conto dell’effettivo importatore della merce. È infatti chiaramente desumibile dalla lettura dell’art. 18 c.1 del CDU che il rappresentante doganale, al di là della spendita o meno del proprio nome, può agire per conto di una ed una sola persona, che è l’importatore della merce.
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