L’azione di responsabilità per danno erariale svolta nei confronti del contribuente al quale è contestata l’indebita fruizione di un credito d’imposta è da ritenersi inammissibile, per difetto di (legittimazione) attribuzione della Procura della Corte dei Conti. Infatti, il recupero del credito d’imposta è oggetto di attribuzione esclusiva dell’Agenzia delle Entrate; in ogni caso, il danno erariale risarcibile non è costituito dal credito indebitamente utilizzato, ma dallo specifico pregiudizio subito dall’Erario in conseguenza dell’evasione del tributo o dell’indebita compensazione del credito; infine, tale azione di responsabilità, se avente come petitum il recupero del credito, finirebbe per esporre il contribuente ad effetti nella sostanza sanzionatori, incompatibili col principio di proporzionalità.
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