Con l’Avviso del 21 aprile 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha richiamato l’attenzione sulla corretta applicazione delle norme relative alla procedura semplificata per il rilascio dei certificati di circolazione A.TR nel commercio con la Turchia.
L’Amministrazione ha evidenziato che l’articolo 11 della Decisione n. 1/2006 fa esclusivo riferimento all’esportatore e che il certificato deve essere sottoscritto dall’esportatore autorizzato. Ne consegue che è opportuno evitare l’indicazione, nel campo 13, del nominativo di un rappresentante qualora autorizzazione, timbro e firma non coincidano con quelli dell’esportatore indicato nel campo 1.
Le note esplicative della medesima Decisione richiedono, quale condizione obbligatoria per la compilazione del campo 13, l’apposizione della firma e del nominativo dell’esportatore. Le autorità turche hanno più volte sollevato rilievi in sede di Comitato tecnico sull’origine presso la Commissione europea, ritenendo tale prassi una deroga concessa esclusivamente durante il periodo pandemico e venuta meno con la sospensione delle relative agevolazioni.
In attesa di diversa indicazione da parte dei competenti servizi della Commissione europea, l’Agenzia ritiene consigliabile astenersi dall’utilizzo di autorizzazioni, timbri e firme difformi rispetto a quelli dell’esportatore indicato nel campo 1, al fine di evitare eventuali problematiche nella parte importatrice turca.
Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata
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