Ammissione temporanea delle imbarcazioni da diporto per uso privato e commerciale

Con la Circolare n. 11/2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito ulteriori indicazioni sulle modalità di applicazione del regime di ammissione temporanea alle imbarcazioni da diporto impiegate per uso privato o commerciale.

La Circolare fa seguito a quesiti formulati da associazioni di categoria e da uffici territoriali e riguarda, in particolare, le fasi di vincolo e di appuramento del regime, nonché la definizione di utilizzo e di utilizzatore del bene, per uso privato o per scopo di lucro. Le indicazioni integrano quanto già rappresentato nelle precedenti circolari n. 24/2022 e n. 8/2025.

  1. Vincolo e appuramento del regime per le imbarcazioni ad uso privato

Come già illustrato nella circolare n. 24/2022, le imbarcazioni immatricolate in un Paese terzo che entrano nel territorio dell’Unione, al pari degli altri mezzi di trasporto, beneficiano di una forma di semplificazione in forza della quale il semplice attraversamento della frontiera consente di vincolare il bene al regime di ammissione temporanea, ai sensi dell’articolo 141, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento delegato (UE) n. 2446/2015.

Per le imbarcazioni da diporto, l’ingresso nelle acque territoriali dello Stato membro dell’Unione europea, ricomprese entro le 12 miglia dalla costa, è quindi, in linea di principio, sufficiente a vincolare il bene al regime.

In alcuni casi, il soggetto interessato può scegliere di non avvalersi di tale semplificazione e di ricorrere alla dichiarazione verbale di vincolo al regime, presentando l’apposito formulario, allegato 71-01 del Regolamento delegato, che consente di attestare la data di arrivo dell’imbarcazione nel territorio unionale ai fini del rispetto dei termini massimi previsti per l’appuramento del regime. Ai fini dell’attestazione della data di arrivo è altresì possibile recarsi presso l’Ufficio della Capitaneria di Porto.

Il momento di ingresso dell’imbarcazione ad uso privato, proveniente da Paese terzo, nel territorio dell’Unione europea assume rilievo ai fini del calcolo del periodo massimo di permanenza nel territorio unionale, pari a 18 mesi ai sensi dell’articolo 217 del Regolamento delegato.

La Circolare precisa inoltre che il periodo massimo di permanenza delle merci in regime di ammissione temporanea deve essere considerato complessivamente anche nel caso in cui le merci siano temporaneamente vincolate dal titolare del regime di ammissione temporanea a un altro regime speciale, ad esempio il perfezionamento attivo per lavori o riparazioni non effettuabili nell’ambito dell’ammissione temporanea, e siano poi nuovamente vincolate al regime di ammissione temporanea.

Tale principio, secondo quanto chiarito dai Servizi della Commissione, trova applicazione solo quando il bene sia vincolato ai diversi regimi dal medesimo soggetto e per la medesima finalità, ossia per uso privato.

Nel settore della nautica può accadere che l’imbarcazione ad uso privato sia vincolata al regime di ammissione temporanea dal relativo titolare, mentre il regime di perfezionamento attivo, per interventi di riparazione o altre lavorazioni non effettuabili in ammissione temporanea, sia richiesto dal cantiere. In tale ipotesi, poiché differiscono sia i soggetti titolari dei due regimi sia le finalità per le quali il bene è vincolato agli stessi, ai fini del calcolo del termine massimo di permanenza in ammissione temporanea devono essere considerati esclusivamente i periodi in cui l’imbarcazione è vincolata a tale regime da parte del medesimo soggetto titolare del mezzo.

Ai sensi dell’articolo 212, paragrafo 3, del Regolamento delegato, i mezzi di trasporto, per poter essere vincolati al regime di ammissione temporanea, devono essere immatricolati al di fuori del territorio dell’Unione a nome di una persona stabilita al di fuori dell’Unione oppure, se non immatricolati, devono essere di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione. Devono inoltre essere utilizzati da una persona stabilita al di fuori del territorio dell’Unione, salve le specifiche ipotesi previste dalla normativa doganale.

Le imbarcazioni ad uso privato in arrivo nel territorio dell’Unione possono quindi considerarsi in regime di ammissione temporanea qualora sia possibile riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa e dimostrare la data di ingresso nel territorio dell’Unione, ai fini del computo del termine di appuramento.

La normativa in materia di ammissione temporanea non individua una modalità specifica per dimostrare la data di ingresso nel territorio dell’Unione quando il vincolo al regime avviene mediante altro atto. Ne consegue che, in caso di controllo, grava sul titolare del regime l’onere di dimostrare, con qualsiasi documento o mezzo, l’ingresso nel territorio dell’Unione oppure, in caso di successivo rientro, l’avvenuta uscita da tale territorio.

Secondo l’interpretazione fornita dai Servizi della Commissione, il regime di ammissione temporanea per i mezzi di trasporto ad uso privato, e in particolare per le imbarcazioni, si considera appurato con l’uscita dell’imbarcazione dalle acque territoriali dell’Unione europea.

Tale uscita può essere dimostrata anche mediante sistemi di rilevazione satellitare dell’arrivo della nave in acque internazionali, attraverso il sistema A.I.S. (Automatic Identification System). In alternativa, la prova può essere fornita mediante documentazione che attesti l’arrivo in un porto terzo, documentazione dalla quale risultino bunkeraggi effettuati all’estero oppure mediante annotazioni sul diario di bordo.

  1. Utilizzo delle imbarcazioni ad uso privato

Le imbarcazioni ad uso privato in regime di ammissione temporanea devono essere utilizzate da soggetti stabiliti al di fuori del territorio dell’Unione.

L’articolo 212, paragrafo 2, del Regolamento delegato prevede che, per i mezzi di trasporto, l’autorizzazione al regime debba essere concessa al soggetto che ha il controllo fisico delle merci al momento del vincolo al regime, salvo che tale soggetto agisca per conto di un’altra persona. In tal caso, l’autorizzazione è concessa a quest’ultima.

La Circolare richiama alcuni esempi contenuti nella Guida per gli Stati membri e gli operatori relativa alle procedure speciali, utili a individuare il soggetto da considerare “utilizzatore” dell’imbarcazione e, conseguentemente, il soggetto titolare dell’autorizzazione al regime nelle diverse casistiche.

Nel caso di uso privato, quando lo skipper agisce per conto del proprietario dell’imbarcazione, l’autorizzazione è concessa al proprietario e l’utilizzatore dell’unità da diporto è il proprietario, anche se lo skipper ha il controllo fisico dell’imbarcazione al momento dell’ingresso nel territorio doganale dell’Unione.

Nel caso di uso commerciale, invece, quando l’imbarcazione è noleggiata con equipaggio e capitano e lo scopo è il trasporto di persone a titolo oneroso, l’autorizzazione dovrebbe essere concessa al comandante, qualora questi abbia il controllo fisico dell’unità al momento dell’ingresso nel territorio doganale dell’Unione e non agisca per conto dell’armatore. In tale ipotesi, l’utilizzatore dell’imbarcazione è lo skipper.

  1. Uso commerciale del mezzo di trasporto

L’articolo 215, paragrafo 4, lettera b), del Regolamento delegato stabilisce che per “uso commerciale” deve intendersi l’uso di un mezzo di trasporto per il trasporto di persone a titolo oneroso oppure per il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito.

Nel caso di yacht utilizzati a fini commerciali, commercial yacht, trovano applicazione alcune delle procedure previste per gli yacht utilizzati per uso privato nonché, per taluni aspetti, le disposizioni relative ai mezzi di trasporto ad uso commerciale.

Con specifico riferimento ai commercial yacht, la Circolare precisa che gli stessi, in presenza di contratto commerciale a titolo oneroso, ad esempio di noleggio, non possono essere considerati mezzi di trasporto marittimo ad uso privato. Pertanto, i termini di appuramento sono quelli previsti dall’articolo 217, lettera b), del Regolamento delegato, secondo cui i mezzi di trasporto adibiti a uso commerciale possono rimanere nel territorio dell’Unione per il tempo necessario a effettuare le operazioni di trasporto.

Il commercial yacht immatricolato in un Paese terzo e i cui utilizzatori siano stabiliti in un Paese terzo, qualora al momento dell’ingresso non sia presente un contratto commerciale a titolo oneroso, può entrare nelle acque territoriali in regime di ammissione temporanea per uso privato, alle condizioni previste per tale utilizzo.

Qualora, prima della scadenza del termine di appuramento del regime, il commercial yacht sia oggetto di un contratto a titolo oneroso, lo stesso dovrà uscire dal territorio doganale dell’Unione. L’uscita, da comprovare secondo le modalità indicate dalla Circolare, consente di appurare il regime di ammissione temporanea per uso privato. Successivamente, in presenza del contratto commerciale, lo yacht potrà fare nuovamente ingresso nel territorio doganale dell’Unione in regime di ammissione temporanea per uso commerciale.

In tale caso, il commercial yacht immatricolato in un Paese terzo, i cui utilizzatori, equipaggio e turisti, siano stabiliti in un Paese terzo, può permanere nelle acque territoriali dell’Unione per il periodo indicato nel contratto e per l’itinerario ivi previsto. Una volta completata l’attività, l’imbarcazione dovrà uscire dalle acque territoriali, dando evidenza dell’uscita secondo le modalità indicate.

Al fine di consentire il controllo delle attività svolte nel periodo di permanenza nelle acque territoriali nazionali, tali imbarcazioni devono presentare, all’atto dell’ingresso nel territorio unionale, l’allegato 71-01, unitamente al contratto commerciale, e annotare nel diario di bordo o in altro registro tenuto ai fini doganali le attività svolte dall’imbarcazione nel periodo di permanenza nel territorio dell’Unione, da esibire in caso di controllo doganale.

  1. Manutenzione e riparazione in regime di ammissione temporanea

Con riferimento all’attività di manutenzione e riparazione dei mezzi di trasporto, la Circolare ricorda che, ai sensi dell’articolo 204 del Regolamento delegato, anche un mezzo di trasporto vincolato al regime di ammissione temporanea può essere sottoposto a riparazione e a operazioni di manutenzione finalizzate a conservare il bene e a mantenerne l’utilizzo previsto.

Tale procedura può trovare applicazione in caso di lavori di manutenzione e riparazione ordinaria dell’unità, del materiale a bordo e dei tender, purché tali interventi non modifichino la struttura, non comportino miglioramenti delle prestazioni e non determinino un considerevole aumento del relativo valore.

I commercial yacht, al pari degli altri mezzi di trasporto, possono effettuare attività di manutenzione e riparazione ordinaria in regime di ammissione temporanea, quando ciò sia necessario nel corso dello svolgimento della propria attività. Le imbarcazioni si considerano in manutenzione sia nel caso in cui le attività siano svolte all’interno dei cantieri, sia nel caso in cui siano eseguite in rada.

Una volta conclusa l’attività di manutenzione, anche sulla base dei contratti stipulati, dovrà essere ripresa l’attività commerciale prevista al fine di poter usufruire del regime di ammissione temporanea.

La Circolare richiama infine quanto già disposto dalla circolare n. 20/D del 2022, precisando che lo svolgimento delle attività di riparazione e manutenzione, nei limiti indicati e in regime di ammissione temporanea, non comporta l’obbligo di prestazione della garanzia.

La garanzia sarà invece dovuta in caso di vincolo al regime di perfezionamento attivo, fatti salvi i casi di esonero. In tale ipotesi, sarà necessario attenersi anche a tutte le ulteriori formalità previste per l’utilizzo di tale regime per le attività di refitting, come indicato nella circolare n. 20/D del 2022.

Le Direzioni territoriali vigileranno sulla corretta applicazione della Circolare, segnalando alla Direzione Dogane eventuali criticità che dovessero emergere.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata

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