Regime di perfezionamento attivo: sospensione applicabile allo zucchero greggio di canna

Con Avviso del 27 maggio 2026, la Direzione Dogane dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato la pubblicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1124 della Commissione, del 26 maggio 2026, relativo alla sospensione del regime di perfezionamento attivo applicabile allo zucchero greggio di canna.

La sospensione riguarda, in particolare, lo zucchero greggio di canna classificato ai codici della Nomenclatura Combinata 1701 13 90 e 1701 14 90, quando importato per essere sottoposto a lavorazione al fine di ottenere prodotti trasformati classificati al codice NC 1701 99 10, ossia zucchero bianco.

Per effetto del Regolamento, a decorrere dalla sua entrata in vigore, non sarà possibile rilasciare nuove autorizzazioni di perfezionamento attivo aventi ad oggetto i predetti codici di nomenclatura combinata.

Presupposti giuridici ed economici della misura

La misura trova fondamento nell’articolo 195 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, che consente alla Commissione europea di sospendere, in tutto o in parte, il ricorso al regime di perfezionamento attivo qualora il mercato dell’Unione subisca o rischi di subire perturbazioni.

Nel caso di specie, la Commissione ha ritenuto che il mercato unionale dello zucchero subisca, o rischi di subire, perturbazioni a causa del costante aumento delle importazioni effettuate in regime di perfezionamento attivo, con particolare riferimento allo zucchero greggio di canna utilizzato per ottenere zucchero bianco.

Secondo quanto evidenziato nell’Avviso, il valore CIF di tali importazioni risulta inferiore al valore CIF delle importazioni effettuate in regime normale e notevolmente inferiore al prezzo medio dello zucchero nell’Unione. Tale circostanza è stata ritenuta idonea a incidere negativamente sull’equilibrio del mercato unionale dello zucchero.

 

Disposizioni transitorie e termini di efficacia

Il Regolamento prevede una specifica misura transitoria a tutela delle operazioni già pianificate o in corso.

La sospensione prevista dall’articolo 1 del Regolamento non si applica alle importazioni effettuate in regime di perfezionamento attivo entro il periodo di 30 giorni decorrente dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso, purché tali importazioni siano effettuate conformemente ad autorizzazioni valide a tale data.

La misura transitoria si applica alle importazioni di zucchero greggio di canna relative sia ad autorizzazioni del tipo IM/EX, ossia con importazione preventiva ed esportazione successiva dei prodotti trasformati, sia alle importazioni a reintegro relative ad autorizzazioni del tipo EX/IM, ossia con esportazione preventiva di prodotti equivalenti.

In considerazione del computo dei termini, il periodo transitorio avrà termine il 25 giugno 2026, mentre la sospensione del regime di perfezionamento attivo sarà applicabile fino al 27 maggio 2027.

Per ulteriori informazioni, dettagli o assistenza tecnica, gli uffici e gli operatori possono fare riferimento alla Direzione Dogane – Ufficio Origine e Valore, Via Mario Carucci 71, Roma, telefono 06 50245442, e-mail dir.dogane.origine@adm.gov.it.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata

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