Ravvedimento operoso e revisione delle dichiarazioni doganali

La Circolare ADM n. 16/2026 disciplina le modalità con cui gli operatori possono correggere spontaneamente errori o irregolarità nelle dichiarazioni doganali, chiarendo i rapporti tra revisione su istanza di parte, ravvedimento operoso e regolarizzazione a posteriori.

Il ravvedimento operoso è applicabile anche ai diritti di confine e consente di beneficiare della riduzione delle sanzioni fino alla notifica dell’avviso di accertamento o dell’atto di contestazione.

Nei casi previsti dall’articolo 112 delle disposizioni nazionali complementari al CDU, il pagamento integrale del tributo, della sanzione ridotta e degli eventuali interessi può comportare anche l’estinzione del reato o la non punibilità. Un pagamento parziale produce effetti solo sulla quota regolarizzata e non consente di ottenere benefici penali.

La Circolare distingue tre principali situazioni operative.

Durante lo sdoganamento, prima dello svincolo, non è possibile ricorrere alla revisione su istanza di parte. Se un controllo documentale, scanner o fisico evidenzia maggiori diritti, il contribuente può accettare l’esito, rettificare la dichiarazione e utilizzare il ravvedimento per ridurre la sanzione. In questa fase non sono dovuti interessi.

Dopo lo svincolo, l’operatore può presentare una revisione su istanza di parte. Se la richiesta è trasmessa entro 90 giorni e prima della conoscenza formale di controlli o procedimenti, può trovare applicazione l’esimente che esclude la sanzione. Oltre tale termine, quando la violazione è sanzionabile, il contribuente deve pagare preventivamente mediante bonifico il tributo, gli interessi e la sanzione ridotta, per poi presentare la dichiarazione di rettifica e chiedere l’autorizzazione dell’Ufficio.

Il ravvedimento resta possibile anche dopo l’avvio di controlli o procedimenti penali, purché non siano stati ancora notificati un avviso di pagamento, un atto di accertamento o il provvedimento di determinazione della sanzione. La semplice consegna di un verbale di constatazione non impedisce automaticamente la regolarizzazione. Per alcuni reati di contrabbando, il pagamento integrale può ancora determinare l’estinzione del reato fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, anche quando non sia più possibile ridurre la sanzione.

Per le dichiarazioni presentate tardivamente, il ravvedimento deve essere perfezionato prima della regolarizzazione doganale. Non è consentito quando la dichiarazione è presentata oltre 90 giorni dall’immissione in consumo.

La Circolare ammette inoltre l’applicazione del cumulo giuridico alle violazioni della stessa disposizione commesse nello stesso anno. La riduzione deve essere calcolata prendendo come riferimento la data della prima violazione. Le irregolarità relative ad annualità diverse richiedono invece ravvedimenti separati.

In caso di versamento insufficiente, il ravvedimento rimane valido in proporzione alla somma pagata. L’operatore può integrare successivamente il pagamento, purché sussistano ancora le condizioni previste. Se il totale versato è sufficiente ma è stato erroneamente ripartito tra tributo, interessi e sanzione, la regolarizzazione resta valida. Per differenze minime di calcolo, l’Ufficio deve invitare il contribuente a integrare il pagamento senza far decadere automaticamente il ravvedimento.

Gli interessi devono essere calcolati dalla nascita dell’obbligazione fino all’effettivo accredito del pagamento. Per i diritti di confine si applica il tasso BCE maggiorato di due punti percentuali; per gli altri diritti doganali si utilizza il tasso legale.

Il pagamento deve essere eseguito con un unico bonifico bancario comprendente tributi, interessi e sanzione ridotta. Successivamente, l’operatore deve presentare la dichiarazione di rettifica o regolarizzazione, indicare “contanti” come modalità di pagamento e comunicare all’Ufficio gli estremi del bonifico per consentirne la riconciliazione.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata

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