Tax Refund: istruzioni per il modello di validazione unica su Otello 2.0

Con l’Avviso del 26 giugno 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato, in attuazione dell’articolo 1, comma 934, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, e della Determinazione direttoriale ADM n. 9969 del 5 maggio 2026, adottata previo concerto con l’Agenzia delle Entrate, le istruzioni rivolte ai soggetti che svolgono attività di intermediazione per il rimborso dell’IVA relativa alle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare, di valore complessivo superiore a 70 euro, trasportati fuori dal territorio doganale dell’Unione europea nei bagagli personali di viaggiatori domiciliati o residenti in Paesi extra-UE.

La procedura si affianca alla funzionalità già disponibile per gli acquirenti attraverso l’App Tax Refund, pubblicata sugli store digitali. L’applicazione consente al viaggiatore non residente o non domiciliato nell’Unione di consultare, in un unico ambiente, tutte le fatture tax free emesse nei suoi confronti e di presentare le richieste di rimborso dell’IVA nei limiti previsti dalla legge, indipendentemente dall’operatore incaricato del servizio.

Gli intermediari attivi sul sistema Otello 2.0 che intendono aderire al modello aggiuntivo di validazione unica devono presentare una specifica istanza tramite posta elettronica certificata all’indirizzo dir.dogane@pec.adm.gov.it. L’istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un altro soggetto munito di poteri di firma e rappresentanza risultanti dall’organizzazione aziendale o da un apposito atto di conferimento.

La richiesta deve riportare:

la denominazione o ragione sociale dell’operatore;

la relativa partita IVA;

la denominazione o ragione sociale e la partita IVA degli altri intermediari con i quali sia già stato concluso un accordo di mutua validazione.

Ogni intermediario interessato deve trasmettere autonomamente la propria istanza. Tale adempimento è necessario per consentire l’abilitazione, all’interno di Otello 2.0, delle funzioni informatiche che permettono di consultare e lavorare fatture emesse da soggetti non appartenenti alla propria rete commerciale.

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione resa ai sensi della normativa vigente, con la quale si attesta che l’operatore richiedente e i cedenti aderenti alla procedura hanno adeguatamente integrato le informative e le richieste di consenso o altra base giuridica relative al trattamento dei dati personali. La documentazione deve prevedere espressamente la comunicazione, la condivisione e il trattamento, da parte degli altri intermediari aderenti al sistema di mutua validazione, dei dati riferiti alle operazioni commerciali, nel rispetto della disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati personali.

Per gestire operativamente le fatture riferite ad altri intermediari aderenti, e per assicurare sicurezza, tracciabilità e riconducibilità delle operazioni materiali e giuridiche connesse al rimborso dell’IVA, l’operatore deve indicare nella procedura informatica di Otello 2.0 il codice identificativo della richiesta associata alla fattura lavorata.

Il codice garantisce che l’accesso ai dati e le successive attività di gestione della pratica siano svolti esclusivamente dai soggetti previamente individuati dal viaggiatore interessato. In questo modo sono assicurate la completa tracciabilità delle operazioni effettuate e la corretta attribuzione delle responsabilità connesse alla gestione del rimborso, secondo la normativa vigente.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata

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