Accordo interinale UE-Mercosur: linee guida sull’origine preferenziale e contingenti tariffari

Con l’Avviso del 15 maggio 2026, la Direzione Dogane – Ufficio Origine e Valore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso noto che, relativamente all’applicazione provvisoria dell’Accordo interinale sugli scambi commerciali tra l’Unione europea e gli Stati firmatari del Mercosur, ossia Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay, applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° maggio 2026, sono disponibili e consultabili sul sito istituzionale dell’Agenzia, al percorso “Attività Dogane – Origine delle merci”, le Linee Guida in materia di origine preferenziale redatte dalla Commissione europea, DG TAXUD, con il supporto degli Stati membri.

Una delle componenti fondamentali dell’Accordo riguarda le norme di origine preferenziale, vale a dire l’insieme delle regole che consentono di determinare quando un prodotto possa essere considerato originario dell’Unione europea o dei Paesi del Mercosur e, pertanto, beneficiare delle riduzioni o eliminazioni dei dazi doganali previste dall’Accordo.

Il trattamento tariffario preferenziale non viene applicato automaticamente: esso deve essere richiesto dall’importatore e dimostrato tramite specifica documentazione di origine. La richiesta avviene normalmente nella dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, fermo restando che l’Accordo consente anche una richiesta successiva all’importazione entro due anni.

Il sistema si fonda principalmente sull’autocertificazione dell’origine da parte dell’esportatore. Rispetto ai modelli tradizionali basati esclusivamente sui certificati emessi dalle autorità pubbliche o dalle camere di commercio, il nuovo Accordo privilegia un approccio più moderno e flessibile, nel quale è l’esportatore stesso a dichiarare che il prodotto soddisfa le regole di origine previste.

Tale semplificazione comporta tuttavia una maggiore responsabilizzazione dell’esportatore, il quale è pienamente responsabile della correttezza delle informazioni inserite nella dichiarazione di origine e deve essere in grado di dimostrare, mediante documentazione tecnica e commerciale, che il prodotto possiede effettivamente il carattere originario.

Per gli esportatori dell’Unione europea assume un ruolo centrale il sistema REX, Registered Exporter System. Gli esportatori unionali devono indicare il proprio numero REX nelle attestazioni di origine e, salvo il caso di spedizioni di valore inferiore a 6.000 euro, non possono utilizzare il sistema senza preventiva registrazione. L’utilizzo del REX elimina la necessità della firma autografa sulle attestazioni e mira a digitalizzare e standardizzare le procedure di origine preferenziale nell’Unione europea.

Per quanto riguarda i Paesi dell’area Mercosur, la situazione risulta più articolata, in ragione dei diversi livelli di sviluppo normativo in materia di autocertificazione. Argentina, Brasile e Uruguay adottano sistemi basati sui rispettivi identificativi fiscali nazionali, ossia CUIT, CNPJ e RUT, e consentono agli esportatori di emettere direttamente attestazioni di origine. Il Paraguay, invece, almeno nella fase iniziale, utilizzerà soltanto il sistema tradizionale dei certificati di origine emessi da organismi autorizzati.

Per tale ragione, l’Accordo introduce un regime transitorio: per un periodo massimo di cinque anni, gli Stati del Mercosur potranno utilizzare, oltre all’autocertificazione, anche un certificato di origine rilasciato da enti autorizzati, quali camere di commercio o organismi riconosciuti sulla base delle legislazioni nazionali. Sebbene denominato “certificato”, tale documento sarà considerato nell’Unione europea come una forma di attestazione di origine.

I principi che governano l’origine preferenziale non subiscono eccezioni nel quadro dell’Accordo. Un prodotto può acquisire origine preferenziale, in via generale, se è interamente ottenuto in una delle parti, se è prodotto esclusivamente con materiali originari oppure se è stato sufficientemente trasformato attraverso lavorazioni specifiche definite dalle regole di origine applicabili al prodotto.

La categoria dei prodotti interamente ottenuti riguarda soprattutto beni agricoli, animali, minerari e prodotti della pesca. Per i prodotti industriali, invece, l’origine viene normalmente determinata attraverso le Product Specific Rules, ossia regole di lista specifiche per categoria merceologica, che possono prevedere il cambio di classificazione tariffaria, lavorazioni produttive specifiche, limiti percentuali all’utilizzo di materiali non originari oppure una combinazione di più requisiti.

Di particolare rilievo è anche la regola della tolleranza. L’Accordo consente che una parte limitata di materiali non originari possa essere utilizzata senza far perdere al prodotto il carattere originario. La soglia generale è pari al 10% del valore ex works, ossia del prezzo franco fabbrica del prodotto finale, salvo deroghe e limiti più restrittivi previsti per specifici settori, in particolare tessile e abbigliamento.

Dal punto di vista logistico e produttivo, l’Accordo introduce il principio del cumulo bilaterale: i materiali originari dell’Unione europea utilizzati in lavorazioni effettuate nel Mercosur possono essere trattati come originari del Mercosur e, viceversa, i materiali originari del Mercosur utilizzati in lavorazioni effettuate nell’Unione europea possono essere trattati come originari dell’Unione europea. Tale meccanismo favorisce l’integrazione delle catene produttive tra le due aree economiche, consentendo alle imprese di ripartire le lavorazioni senza perdere il beneficio dell’origine preferenziale.

L’Accordo non vieta il cosiddetto duty drawback, ossia il rimborso o la sospensione dei dazi sui materiali non originari impiegati nella produzione di beni esportati con origine preferenziale. Tale previsione può rappresentare un vantaggio per i produttori che utilizzano regimi doganali quali il perfezionamento attivo, in quanto consente di evitare costi doganali aggiuntivi sulle materie prime importate, ove ricorrano le condizioni previste.

Controlli, riservatezza e principio di non alterazione

Per quanto concerne i controlli, il sistema si basa su un meccanismo di cooperazione amministrativa tra le autorità doganali delle parti. Le autorità importatrici possono verificare l’origine anche dopo l’importazione, mediante controlli documentali, analisi del rischio o selezioni casuali.

La parte esportatrice deve rispondere entro dieci mesi alle richieste di verifica, fornendo informazioni sul processo produttivo, sulla classificazione tariffaria, sui materiali utilizzati e sugli altri documenti giustificativi. Qualora le risposte non pervengano o risultino insufficienti, il trattamento preferenziale può essere negato.

L’Accordo dedica inoltre specifica attenzione alla tutela della riservatezza delle informazioni commerciali. Nel corso delle verifiche possono infatti essere scambiati dati sensibili, quali formule produttive, distinte base, processi industriali o informazioni sui fornitori. Per tale ragione, le autorità delle parti sono tenute al rispetto di rigorosi obblighi di confidenzialità, con utilizzo delle informazioni limitato esclusivamente alla verifica dell’origine.

È infine richiamato il principio di non alterazione: un prodotto originario che transita attraverso Paesi terzi non deve essere modificato o trasformato durante il trasporto. Sono consentite soltanto le operazioni necessarie alla conservazione delle merci o alla gestione logistica, purché il prodotto rimanga sotto controllo doganale. Tale principio è volto a evitare triangolazioni o manipolazioni che potrebbero compromettere l’autenticità dell’origine preferenziale dichiarata.

In conclusione, il sistema delineato dalle Linee Guida mira a modernizzare e semplificare gli scambi commerciali tra Unione europea e Mercosur, favorendo l’autocertificazione e la digitalizzazione delle procedure e rafforzando, al contempo, i meccanismi di controllo e tracciabilità dell’origine delle merci.

Con l’Avviso del 28 aprile 2026, l’Ufficio Tariffa e Classificazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso noto agli operatori economici interessati che, in vista dell’applicazione provvisoria dell’Accordo interinale UE-Mercosur a decorrere dal 1° maggio 2026, è stato emanato l’avviso della Commissione europea comprensivo del modello di certificato/documento ufficiale relativo ai contingenti tariffari.

In particolare, a norma dell’articolo 3.30 dell’Accordo, relativo ai contingenti tariffari, i prodotti esportati nell’ambito di contingenti tariffari concessi dall’Unione europea devono essere corredati di un documento ufficiale rilasciato dagli Stati del Mercosur firmatari.

Il modello di tale documento ufficiale è unico e valido per tutti i singoli Paesi appartenenti al Mercosur e deve essere trasmesso all’Unione europea dal Mercosur entro la data di entrata in vigore dell’Accordo.

Con l’Avviso del 24 aprile 2026, la Direzione Dogane aveva reso noto che la Commissione europea ha notificato, nella serie L della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 27 febbraio 2026, il completamento delle procedure necessarie per l’applicazione provvisoria dell’Accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, dall’altra.

Di conseguenza, in conformità dell’articolo 23.3 dell’Accordo, lo stesso è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° maggio 2026. Il numero identificativo univoco della pubblicazione è 2026/868.

L’Avviso richiamava inoltre le misure transitorie previste dall’allegato 3-D dell’Accordo. In particolare, per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’Accordo, l’Unione europea deve accettare come attestazione di origine anche un certificato di origine comprovante che i prodotti importati nell’Unione europea soddisfano i requisiti di origine stabiliti dall’Accordo. Tale periodo di tre anni può essere prorogato per un periodo massimo di due anni.

Il modulo del certificato di origine di cui all’allegato 3-D dell’Accordo è reperibile nella pubblicazione della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea recante identificativo 2026/00875.

L’Avviso segnalava infine che, conformemente all’articolo 3.30 dell’Accordo interinale UE-Mercosur, relativo ai contingenti tariffari, i prodotti esportati nell’ambito dei contingenti tariffari concessi dall’Unione europea devono essere corredati di un documento ufficiale rilasciato dagli Stati del Mercosur firmatari. Il modello di tale documento ufficiale è reperibile nella pubblicazione della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea recante identificativo 2026/00874.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata

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