Accordo transattivo: quale trattamento fiscale?

Con la risposta a interpello n. 96 del 1° aprile 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in ragione della natura novativa dell’accordo transattivo e del suo contenuto, volto a definire l’azione di responsabilità e ogni reciproca pretesa tra le parti coinvolte, la somma indicata rappresenta un componente positivo di reddito derivante dalle rinunce a ogni pretesa nei confronti delle controparti e alla definizione dell’azione di risarcimento, qualificabile fiscalmente come sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88 del TUIR.

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