Con l’Avviso del 17 giugno 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in relazione all’Accordo di partenariato economico interinale tra l’Unione europea e gli Stati del Pacifico (APE), ha informato che la decisione n. 1/2026 del Comitato per il commercio UE-Pacifico, adottata il 30 gennaio 2026, ha modificato l’articolo 15, paragrafo 3, del Protocollo II dell’APE, relativo alla nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa.
Dal 1° settembre 2026, i prodotti originari dell’Unione potranno beneficiare, all’importazione negli Stati del Pacifico, del trattamento tariffario preferenziale previsto dall’Accordo esclusivamente mediante la presentazione di una dichiarazione su fattura compilata da un esportatore registrato in conformità alla normativa unionale.
Dalla medesima data cesseranno quindi di applicarsi, alle esportazioni dall’UE verso gli Stati del Pacifico, le disposizioni dell’articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b). I certificati di circolazione EUR.1 non saranno più accettati dalle autorità degli Stati del Pacifico per ottenere il trattamento preferenziale previsto dall’APE.
Nelle dichiarazioni su fattura redatte nell’ambito dell’Accordo, gli esportatori dovranno indicare il numero REX loro attribuito. Il testo della dichiarazione su fattura è riportato nell’Allegato IV del Protocollo II.
Quando, secondo la legislazione dell’Unione, a un esportatore non deve essere assegnato un numero REX, la dichiarazione su fattura può essere compilata senza riportare tale numero.
Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata
The post APE UE-Pacifico: dal 1° settembre 2026 nuova prova di origine per le esportazioni unionali first appeared on Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali – The italian council of customs brokers.
