CBAM: aggiornamento dei valori di default e nuova funzione di monitoraggio della soglia

Con l’Avviso del 13 agosto 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso noto quanto comunicato dai Servizi della Commissione il 12 agosto 2026, ossia che il 20 luglio 2026 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 1740/2026, adottato a rettifica del Regolamento di esecuzione (UE) 2621/2025, recante le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2023/956 con riferimento alla determinazione dei valori di default nell’ambito del Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM).

Il Regolamento (UE) 1740/2026 aggiorna gli allegati I e IV e introduce quattro ulteriori codici TARIC specifici relativi a:

  • cementi non polverizzati, denominati “clinkers” (2523 1000), distinti in “clinker bianco” (2523 1000 10) e “altri clinker, inclusi i clinker grigi” (2523 1000 90);
  • altri cementi idraulici (2523 9000), distinti in “cementi bianchi idraulici” (2523 9000 10) e “altri cementi idraulici, inclusi i cementi grigi idraulici” (2523 9000 90).

Sebbene il nuovo Regolamento sia entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, la sua applicazione è obbligatoria, in tutti i suoi elementi, dal 1° gennaio 2026.

Di conseguenza, gli operatori economici interessati sono chiamati a riesaminare tempestivamente le dichiarazioni doganali della specie già presentate nel corso del 2026 e, ove necessario, a rettificarle, oltre a seguire le nuove indicazioni per le dichiarazioni future.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 1740/2026 è consultabile al seguente indirizzo, riportato nell’Avviso ADM:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202601740

Successivamente, con l’Avviso del 6 agosto 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha informato che, in vista dell’avvio nel 2026 della fase definitiva del Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM), i Servizi della Commissione hanno implementato nel Registro CBAM una nuova funzionalità che consente a tutti gli importatori, compresi quelli che non abbiano richiesto o ottenuto lo status di “dichiarante CBAM autorizzato” previsto dal Regolamento (UE) 2023/956 del 10 maggio 2023, di monitorare l’andamento delle proprie operazioni doganali rientranti nell’ambito CBAM.

La funzione è finalizzata a permettere agli operatori di adempiere agli obblighi previsti prima del superamento della soglia di esenzione di cui all’art. 2-bis, attualmente fissata in 50 tonnellate annue.

Per utilizzare la nuova funzionalità, gli operatori interessati possono accedere al sistema autorizzativo doganale MAU – “Modello autorizzativo unico” – e richiedere l’attivazione del nuovo profilo denominato DRMCViewInformation.

Gli operatori che non abbiano ancora effettuato l’accreditamento al portale dedicato al Registro CBAM definitivo devono seguire le istruzioni pubblicate sul sito dell’Autorità Nazionale Competente, disponibili al collegamento richiamato nell’Avviso ADM:

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/217032198/Accesso_CBAM_declarant_1+rev1.pdf/473ecb89-1117-72e9-0f37-235fb6e45068?t=1744708733591

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

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