Con il pronto ordini n. 46 del 17 aprile 2026, il CNDCEC ha chiarito che la condivisione, da parte di tutti i membri del Consiglio di disciplina, della documentazione, dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti incardinati presso i singoli Collegi appare ammissibile solo previa anonimizzazione degli stessi, vale a dire solo qualora la suddetta documentazione sia stata privata non solo di ogni dato personale o particolare ma anche di ogni dato, documento, informazione o riferimento che consenta anche indirettamente di acquisire conoscenza dei suddetti dati personali o particolari e pervenire a identificare i soggetti coinvolti, a vario titolo, nel singolo procedimento.
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