Le imprese appartenenti al medesimo gruppo, che si trovino in stato di crisi o di insolvenza, possono formulare una proposta transattiva unitaria, avente ad oggetto il pagamento, anche parziale e/o dilazionato, dei crediti tributari e contributivi, nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi. Si tratta della transazione fiscale di gruppo: la bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate (in consultazione fino al 20 maggio 2026) fornisce un primo inquadramento sistematico dell’istituto, chiarendo che la possibilità di ricorrere a un accordo transattivo unitario deve ritenersi estensibile anche alle ipotesi di composizione negoziata della crisi di gruppo, in coerenza con le finalità di semplificazione procedurale e coordinamento delle posizioni debitorie infragruppo.
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