Dichiarazioni doganali di importazione: EUCDM 6.2 e Data Element “Tasso di cambio”

Con l’Avviso del 29 luglio 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha informato che, nell’ambito delle attività unionali di costante aggiornamento dei tracciati dei messaggi utilizzati per la presentazione delle dichiarazioni doganali di importazione, dal 4 agosto 2026 è stato implementato il Data Element 14 09 001 000 “Tasso di cambio”, dichiarato dall’operatore economico nelle dichiarazioni doganali in conformità ai tracciati UE dell’European Customs Data Model – EUCDM 6.2.

Il Data Element 14 09 000 000 è un campo a valorizzazione facoltativa. Pertanto:

  • se l’operatore economico non indica il tasso di cambio, il sistema utilizza automaticamente il tasso pubblicato periodicamente dalla BCE e acquisito da ADM ai sensi dell’art. 53 del CDU (Reg. UE n. 952/2013) e dell’art. 146 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, valido alla data di accettazione della dichiarazione;
  • qualora vi sia una differenza tra il tasso dichiarato e il tasso mensile, tale scostamento deve essere documentalmente giustificato dall’operatore economico.

La valuta della fattura deve essere estera, ad esempio USD, GBP, CHF o CZK; se viene indicato EUR, il tasso di cambio non trova applicazione.

Sono previste tre opzioni.

  1. Tasso dichiarato pari a zero. La dichiarazione viene automaticamente rifiutata con il messaggio di errore: “Exchange rate – Non è ammesso valore pari a zero”.
  2. Tasso non valorizzato dall’operatore economico. Il sistema assume come riferimento il tasso di cambio mensile ufficiale presente nelle tabelle interne AIDA e riferito alla data di accettazione della dichiarazione doganale. Non è richiesto alcun documento aggiuntivo.
  3. Tasso valorizzato dall’operatore economico. In questa ipotesi, il tasso indicato è diverso da quello mensile ufficiale presente nelle tabelle interne AIDA e valido alla data di accettazione della dichiarazione. L’operatore deve quindi indicare obbligatoriamente, a livello di intestazione della dichiarazione e mai a livello di articolo, il nuovo codice documento 26AO, così da consentire, in caso di controllo, l’inserimento nel Fascicolo Elettronico (FE) di un documento attestante:
  • l’accordo tra le parti;
  • il tasso di cambio applicato.

ADM evidenzia inoltre che:

  • in assenza del codice documento 26AO, la dichiarazione viene rifiutata con il messaggio “Inserire documento 26AO”;
  • se il codice documento 26AO viene dichiarato a livello di articolo, viene generato l’errore “Il documento 26AO non può essere dichiarato a livello di articolo”, con conseguente mancata accettazione della dichiarazione doganale.

Il certificato è stato inserito nella TARIC con data di inizio validità 1° luglio 2024, in modo da consentirne l’utilizzo anche per eventuali rettifiche di dichiarazioni già acquisite.

Nella sezione Toolbox è disponibile una nota operativa di supporto agli operatori economici predisposta dal partner tecnologico.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

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