Con l’Avviso del 1° luglio 2026 e la Circolare n. 17/2026 del 25 giugno 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato gli aggiornamenti in relazione alle importazioni e-commerce di merci di modesto valore e all’introduzione del dazio doganale temporaneo forfettario di 3 euro per articolo.
Nel quadro del nuovo approccio europeo al commercio elettronico, dal 1° luglio 2026 è soppressa la franchigia dai dazi all’importazione precedentemente riconosciuta alle spedizioni di merci provenienti direttamente da Paesi terzi, destinate a soggetti stabiliti nell’Unione europea e aventi un valore intrinseco complessivo non superiore a 150 euro per spedizione. Contestualmente, è applicato un dazio doganale forfettario pari a 3 euro per ciascun articolo.
Per il quadro generale della misura restano validi i contenuti dell’Avviso del 15 maggio 2026 e della sezione dedicata del sito istituzionale ADM. Le istruzioni operative generali sui nuovi obblighi dichiarativi, sugli adempimenti degli operatori e sulle modalità di gestione delle spedizioni interessate sono contenute nella Circolare n. 17/2026.
L’8 giugno 2026 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200 della Commissione, del 5 giugno 2026, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e il relativo Allegato B per rendere applicabile il dazio doganale temporaneo forfettario.
Le modifiche consentono, in particolare, di ricorrere a garanzie globali per l’immissione in libera pratica delle merci nell’ambito dei regimi IOSS (Import One Stop Shop) e Special Arrangements, definendo i criteri per il calcolo dell’importo di riferimento e le modalità con cui deve essere monitorato, ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 3, lettera c), e dell’articolo 157, paragrafo 1.
La Commissione europea ha successivamente chiarito che, per le operazioni di vendita a distanza, i soggetti AEO possono beneficiare della riduzione della garanzia al 30 per cento, in applicazione dell’articolo 95, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 952/2013.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200 precisa inoltre che il dazio di 3 euro è dovuto per ogni articolo compreso nella spedizione, a prescindere dall’origine delle merci.
A questo principio è stata data attuazione con il Regolamento delegato (UE) 2026/1022, che modifica la definizione di “articolo” contenuta nell’articolo 1, punto 61, del Regolamento delegato (UE) 2015/2446. La nuova disposizione chiarisce che, quando le merci sono dichiarate come articoli distinti, il dazio doganale deve essere applicato separatamente a ciascuno di essi.
La Direzione generale Fiscalità e Unione doganale della Commissione europea (DG TAXUD) ha pubblicato specifici orientamenti per gli Stati membri e gli operatori economici, con chiarimenti ed esempi applicativi sul dazio temporaneo di 3 euro in vigore dal 1° luglio 2026, nonché il documento Questions & Answers – EUR 3 Customs Duty Guidance, aggiornato al 30 giugno 2026. Ulteriori approfondimenti sono disponibili nella pagina della Commissione dedicata alla riforma doganale dell’Unione.
La Circolare n. 17/2026 del 25 giugno 2026 riporta quanto disposto dal Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio che ha eliminato, con effetto dal 1° luglio 2026, la franchigia dai dazi doganali prevista per le spedizioni di valore trascurabile dagli articoli 23 e 24 del Regolamento (CE) n. 1186/2009. Per il periodo compreso tra il 1° luglio 2026 e il 1° luglio 2028 è stata contestualmente introdotta una misura transitoria: l’applicazione di un dazio doganale forfettario di 3 euro per ogni articolo contenuto nelle spedizioni, relative a vendite a distanza di merci importate, il cui valore intrinseco complessivo non superi 150 euro.
Le disposizioni integrative e attuative sono contenute nel Regolamento delegato UE 2026, allora in corso di pubblicazione, che modifica il Regolamento delegato (UE) 2015/2446 (RD), e nel Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200 della Commissione, del 5 giugno 2026, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (RE).
La Circolare definisce le istruzioni operative generali relative ai nuovi obblighi dichiarativi applicabili alle importazioni e-commerce di modico valore.
Ambito di applicazione del dazio temporaneo di 3 euro
Dal 1° luglio 2026, il dazio temporaneo di 3 euro si applica:
- a) alle merci importate in esenzione IVA ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera c-bis), della Direttiva 2006/112/CE, nell’ambito del regime IOSS, ossia ai beni venduti mediante il sistema di riscossione dell’IVA dello sportello unico per le importazioni;
- b) alle merci contenute in spedizioni postali secondo la definizione dell’articolo 1, punto 24, del RD.
Per “merci in spedizioni postali” si intendono, secondo l’articolo 1, punto 24, del RD come modificato, le merci contenute in una spedizione di valore intrinseco non superiore a 150 euro e oggetto di vendite a distanza di beni importati ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, punto 2), della Direttiva 2006/112/CE. Si tratta dei beni venduti mediante il regime speciale di dichiarazione e pagamento dell’IVA, oppure mediante il regime IVA ordinario.
Sono escluse dalla nozione le merci la cui importazione è esente da IVA nell’ambito del regime IOSS ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera c-bis), della Direttiva, nonché le merci che beneficiano di misure tariffarie preferenziali o di misure previste da accordi di unione doganale.
Ai fini della disciplina, una spedizione comprende le merci trasportate da uno stesso speditore a un medesimo destinatario, con lo stesso mezzo di trasporto, anche multimodale, provenienti dal medesimo territorio o Paese terzo, appartenenti alla stessa tipologia, classe o descrizione oppure imballate insieme nell’ambito di un unico contratto di trasporto.
Le merci inviate dallo stesso mittente al medesimo destinatario, ma ordinate e spedite separatamente, devono quindi essere considerate spedizioni distinte anche quando arrivano nello stesso giorno, purché siano consegnate come colli separati. Allo stesso modo, i beni compresi in un unico ordine ma spediti separatamente devono essere trattati come spedizioni separate.
Il dazio fisso per articolo sostituisce integralmente la soppressa franchigia per le spedizioni di valore trascurabile prevista dal Regolamento (CE) n. 1186/2009. La sostituzione riguarda anche le altre misure tariffarie applicabili all’importazione, comprese le misure di difesa commerciale, quali i dazi antidumping e compensativi.
Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata
The post E-commerce e spedizioni di modesto valore: dazio forfettario di 3 euro e nuovi obblighi dichiarativi first appeared on Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali – The italian council of customs brokers.
