Esportatore Autorizzato A.TR.: procedura semplificata, autorizzazione e disciplina transitoria

Con l’Avviso del 17 giugno 2026 e la Circolare n. 15/D del 16 giugno 2026, prot. 334626/RU, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato quanto segue in materia di status di Esportatore Autorizzato A.TR. e di procedura semplificata per il rilascio dei certificati di circolazione A.TR.

La Circolare n. 15/D, intitolata “Esportatore Autorizzato A.TR.: la procedura semplificata di rilascio del certificato di circolazione A.TR.”, contiene le istruzioni operative per ottenere lo status di Esportatore Autorizzato A.TR. e per utilizzare la connessa procedura semplificata di rilascio dei certificati di circolazione delle merci A.TR. Il documento riordina le disposizioni emanate nel tempo sulla materia.

Per consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove regole e superare le direttive adottate in via emergenziale per fronteggiare gli effetti della pandemia da Covid-19 sul commercio internazionale, è previsto un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2027. Durante tale fase, gli Uffici ADM devono adeguare alla Circolare n. 15/D/2026 i provvedimenti di Esportatore Autorizzato A.TR. già esistenti, comunque denominati, quali autorizzazioni a procedura semplificata o facilitata, purché rilasciati a operatori in possesso dei requisiti stabiliti dalla decisione n. 1/2006.

Dal 1° gennaio 2027 non saranno più valide le autorizzazioni, a prescindere dalla denominazione utilizzata, intestate a operatori che non possiedono i requisiti indicati nel paragrafo 3.2, lettere a) e b), della Circolare.

Esportatore Autorizzato A.TR.: disciplina e procedura semplificata

La disciplina dei certificati di circolazione A.TR. si inserisce nel quadro dell’Unione doganale tra Unione europea e Turchia, attuata dalla decisione n. 1/95 e regolata, sotto il profilo operativo, dalla decisione n. 1/2006 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia. Il certificato A.TR. attesta che le merci si trovano in libera pratica nell’Unione doganale e consente l’applicazione dei relativi benefici daziari, indipendentemente dalla loro origine. Restano esclusi alcuni prodotti agricoli di base e i prodotti carbo-siderurgici già appartenenti al settore CECA.

Nella procedura ordinaria, il certificato è vistato dall’autorità doganale al momento dell’esportazione. L’esportatore deve poter dimostrare in qualsiasi momento la posizione delle merci e il rispetto delle condizioni previste. Le autorità doganali possono richiedere documenti, effettuare controlli e verificare la corretta compilazione del certificato, con particolare attenzione alla descrizione dei prodotti.

L’articolo 11 della decisione n. 1/2006 prevede una procedura semplificata riservata agli esportatori che effettuano frequentemente spedizioni ammissibili al rilascio dell’A.TR. e che offrono garanzie adeguate per il controllo della posizione delle merci. L’operatore autorizzato può non presentare all’Ufficio doganale né le merci né la domanda di rilascio del certificato per ogni singola operazione.

La qualifica può essere riconosciuta esclusivamente a un soggetto stabilito nel territorio doganale dell’Unione che abbia il potere di decidere l’uscita delle merci. I soggetti che svolgono soltanto attività logistiche, di trasporto o di assistenza doganale, come vettori, spedizionieri, doganalisti e case di spedizione, non assumono automaticamente la qualifica di esportatore. Specifiche aperture sono previste per le operazioni con resa ex works e, nell’ambito degli accordi di libero scambio, quando l’operatore sia in grado di dimostrare l’origine preferenziale delle merci. Tali deroghe non si estendono tuttavia alla procedura A.TR., poiché la decisione n. 1/2006 non costituisce un accordo di libero scambio.

La domanda deve essere presentata utilizzando il modulo allegato alla Circolare, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante e trasmesso tramite PEC all’Ufficio ADM competente in base al luogo in cui è tenuta o resa accessibile la contabilità principale. L’istruttoria verifica la frequenza delle spedizioni e l’affidabilità dell’operatore e deve concludersi entro 120 giorni.

L’autorizzazione deve specificare l’Ufficio responsabile della pre-autenticazione, le modalità di giustificazione dell’utilizzo dei certificati e l’autorità competente per gli eventuali controlli successivi. La semplificazione può essere attuata mediante il timbro dell’Ufficio e la firma di un funzionario, con indicazione nel campo 8 della dicitura “procedura semplificata”, oppure tramite un timbro speciale conforme al modello previsto dalla decisione n. 1/2006.

Il provvedimento, notificato tramite PEC, ha validità illimitata finché permangono le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. Ogni autorizzazione è identificata da un codice composto dalle sigle “IT” e “ATR”, da un numero progressivo annuale, dal codice dell’Ufficio ADM competente e dalle ultime due cifre dell’anno di rilascio.

L’autorizzazione è negata quando l’operatore non offre garanzie sufficienti e può essere revocata se vengono meno le condizioni richieste. Prima del diniego o della revoca deve essere garantito il diritto dell’interessato a essere ascoltato entro 30 giorni. Lo status cessa inoltre in caso di modifica della disciplina applicabile o di cessazione del codice EORI.

Dal 1° luglio 2026, il rilascio dello status di Esportatore Autorizzato A.TR. è disciplinato esclusivamente dalla Circolare n. 15/D/2026. Le precedenti procedure emergenziali adottate durante la pandemia sono superate. Entro il 1° gennaio 2027, gli Uffici ADM devono adeguare alle nuove disposizioni le autorizzazioni già rilasciate agli operatori che mantengono i requisiti previsti.

Il modello di istanza richiede i dati identificativi dell’impresa e del legale rappresentante, la descrizione dell’attività, l’indicazione delle merci esportate e la scelta della modalità semplificata richiesta. L’operatore deve inoltre impegnarsi a rispettare la decisione n. 1/2006, comunicare ogni variazione rilevante e assumere la responsabilità dell’utilizzo dell’autorizzazione.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata

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