Focus Normativo: Nuove Disposizioni sull’Importazione di Gas Naturale (Reg. UE 261/2026)

Con la Circolare n. 7 del 12 marzo 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto una serie di integrazioni e chiarimenti operativi necessari per l’attuazione del Regolamento (UE) 261/2026. Tale normativa, volta alla progressiva eliminazione delle importazioni di gas naturale di origine russa, richiede un adeguamento delle procedure già delineate nella Circolare 5/2026, bilanciando il rigore dei controlli con la necessità di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali.

  1. Evoluzione della Documentazione per Autorizzazioni Uniche o Singole In merito alle istanze per il rilascio dell’Autorizzazione Unica riservata agli operatori AEO, l’Agenzia ha precisato che il “programma di consegna” (ovvero il piano contrattuale che specifica quantità, tempistiche e luoghi di consegna) è un elemento essenziale. Tuttavia, per venire incontro alle dinamiche operative del settore, tale documentazione può essere sostituita da una relazione tecnica dettagliata che riporti:
  • I valori minimi e massimi dei volumi previsti: per i gasdotti si fa riferimento alle flessibilità contrattuali giornaliere, mentre per il GNL si considerano il numero di carichi e le tolleranze operative.
  • I vincoli temporali: indicazione delle flessibilità delle consegne su diversi orizzonti (mensile, trimestrale o annuale).
  • Le destinazioni logistiche: indicazione dei terminali di rigassificazione situati in Italia verso cui i carichi possono essere diretti (particolarmente rilevante per i contratti GNL con clausola Free On Board – FOB).

Semplificazioni sull’Origine: La dichiarazione del produttore e la clausola contrattuale di origine possono essere omesse qualora l’operatore fornisca prove sufficienti sulla catena di fornitura. È stato ufficializzato un elenco di Paesi (Trinidad & Tobago, Angola, Mozambico, Congo, Indonesia, Camerun, Guinea, Mauritania e Senegal) che, essendo dotati di terminali di liquefazione ma privi di infrastrutture di importazione, garantiscono che il gas caricato sia esclusivamente di produzione nazionale. Per il GNL, in assenza della dichiarazione del produttore, l’Agenzia accetta la Bill of Loading e il Certificate of Origin, purché idonei a identificare con certezza il Paese di produzione.

  1. Trattamento Tecnico di “Heel” e “Line-pack gas” L’Agenzia ha chiarito che le piccole quantità residue di GNL necessarie a mantenere le navi in temperatura (cd. “heel”) e le giacenze tecniche di gas presenti nelle condotte (“line-pack gas”) derivano esclusivamente da esigenze operative. Di conseguenza, tali quantitativi sono considerati irrilevanti ai fini dell’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione all’importazione.
  2. Nuove Istruzioni per la Dichiarazione Doganale (Efficacia dal 18 marzo 2026) Le istruzioni per la compilazione del documento doganale sono state integralmente aggiornate per includere i nuovi certificati unionali previsti dalla TARIC:
  • Operatori autorizzati (Unica o Singola): È obbligatorio l’inserimento del codice certificato unionale C126. L’ID del certificato deve seguire il formato “Xnnnnnn”, dove “X” può essere “S” (operazione singola) o “U” (autorizzazione unica), seguita dal numero di protocollo di 6 cifre.
  • Importazioni da Paesi Esentati: Per gas o GNL proveniente da Norvegia, Nigeria, Qatar, Stati Uniti, Algeria e Regno Unito (ai sensi della Decisione di Esecuzione (UE) 2026/335), il dichiarante deve indicare il codice certificato Y104.
  1. Deroghe per le Importazioni via Pipeline In questa fase iniziale di applicazione, è prevista una deroga significativa: l’Autorizzazione Unica per plurime operazioni via gasdotto può essere richiesta anche da operatori sprovvisti della certificazione AEO. In tali casi, l’Ufficio doganale richiederà al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) un parere supplementare sull’affidabilità dell’operatore. In presenza di parere favorevole del MASE e di esito positivo dei restanti controlli, l’autorizzazione potrà essere rilasciata.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla documentazione allegata

The post Focus Normativo: Nuove Disposizioni sull’Importazione di Gas Naturale (Reg. UE 261/2026) first appeared on Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali – The italian council of customs brokers.