Nuove regole, garanzie procedimentali e poteri dell’Amministrazione dopo il D.Lgs. 141/2024
Con l’introduzione del D.Lgs. 141/2024, recante le Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione (DNC), è stata riformata la disciplina dei controlli doganali, precedentemente contenuta nel Testo unico delle leggi doganali (TULD).
La riforma ha inciso su tutte le tipologie di controlli, ossia i controlli in linea e quelli a posteriori.
I controlli in linea
Gli articoli 34–39 delle DNC disciplinano i controlli eseguiti negli spazi doganali prima dello svincolo delle merci. In questa fase viene verificata:
- la corrispondenza tra dichiarazione e merce;
- la correttezza del valore dichiarato;
- il rispetto di divieti e restrizioni.
L’esito è formalizzato in un verbale di constatazione, che può evidenziare irregolarità quali errori descrittivi, errata determinazione dei diritti o assenza dei requisiti per il regime richiesto.
Il dichiarante dispone di 30 giorni per presentare memorie difensive, esercitando il contraddittorio endoprocedimentale. In caso di mancata archiviazione, l’Agenzia delle Dogane emette un provvedimento di accertamento motivato, impugnabile dinanzi alla Corte di giustizia tributaria competente.
I controlli a posteriori
Dopo lo svincolo delle merci, anche a distanza di anni, le Autorità doganali possono effettuare verifiche in luoghi diversi dagli spazi doganali. Tali controlli, disciplinati dagli articoli 40 e 41 delle DNC, possono condurre all’emissione di avvisi di rettifica dell’accertamento entro i termini di decadenza previsti.
Tipologie di verifica
1. Inviti a comparire e richieste documentali
Forme di controllo meno invasive, rivolte anche a soggetti terzi coinvolti nelle operazioni doganali.
- mancata produzione documenti: sanzioni da 5.000 a 10.000 €;
- documenti falsi o inesatti: sanzioni da 150 a 2.000 €, salvo casi più gravi.
2. Accessi, ispezioni e verifiche
Controlli più incisivi, regolati dal CDU, dalle DNC, dal DPR 633/1972 e dallo Statuto del contribuente.
Gli accessi devono essere motivati, svolti preferibilmente durante l’orario di lavoro e arrecare la minore turbativa possibile. L’operatore ha diritto a essere informato delle ragioni della verifica e ad assistere con un professionista.
Garanzie procedimentali
Ogni accesso si conclude con un processo verbale e, al termine, con un verbale di constatazione notificato all’operatore.
L’art. 42, comma 5, DNC riconosce 30 giorni per presentare osservazioni. L’Amministrazione deve valutare le difese e fornire una motivazione rafforzata nell’atto finale, come ribadito anche dalla Circolare ADM n. 20/2024.
L’atto impositivo, denominato atto di revisione della dichiarazione, è emesso esclusivamente dall’ADM.
Revisione su istanza dell’operatore
La revisione può essere attivata dall’operatore entro tre anni dall’accettazione della dichiarazione per correggere errori che abbiano comportato versamenti non corretti. La revisione spontanea, se antecedente ai controlli, evita sanzioni e confisca.
In caso di rigetto, l’ADM deve notificare un preavviso di diniego, consentendo osservazioni entro 30 giorni. Il diniego finale è impugnabile.
Conclusioni
La riforma ha rafforzato le garanzie dell’operatore doganale, introducendo:
motivazione rafforzata nei controlli a posteriori.
obbligatorietà del verbale di conclusione;
contraddittorio generalizzato;
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