Con l’Avviso del 7 luglio 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto quanto segue in merito ai requisiti fondamentali della dichiarazione sommaria di entrata (ENS) e alle modalità compilative applicabili al trasporto aereo.
L’Import Control System 2 (ICS2) costituisce il sistema elettronico dell’Unione europea dedicato alla sicurezza e ai controlli doganali sulle merci in ingresso. Il sistema è stato progettato per acquisire e analizzare preventivamente i dati relativi a tutte le merci destinate a entrare nel territorio doganale dell’Unione, comprendendo anche l’Irlanda del Nord, la Norvegia e la Svizzera, che partecipano a ICS2 sulla base di specifici accordi.
La finalità principale è rafforzare la protezione delle frontiere esterne dell’UE e del mercato unico, consentendo di individuare e mitigare con maggiore efficacia e tempestività i rischi di sicurezza prima dell’arrivo delle merci.
Il funzionamento di ICS2 presuppone che gli operatori economici presentino, prima dell’arrivo delle merci, una Dichiarazione Sommaria di Entrata completa (Entry Summary Declaration – ENS). Tale dichiarazione permette lo svolgimento dell’analisi dei rischi Safety & Security e rappresenta una condizione indispensabile sia per l’ingresso delle merci nel territorio doganale dell’Unione sia per il successivo sdoganamento.
Benché introduca un nuovo adempimento regolamentare, ICS2 offre anche strumenti in grado di accrescere la sicurezza, l’efficienza e la trasparenza dei flussi logistici.
L’Agenzia ha ricevuto diverse segnalazioni riguardanti anomalie ricorrenti riconducibili alla compilazione incompleta o non corretta delle ENS. In particolare, nell’ambito delle spedizioni e-commerce trasportate per via aerea (express consignment), sono stati rilevati casi nei quali gli operatori consolidano tutte le singole spedizioni in un solo house consignment, utilizzando soprattutto il filing type F29.
ICS2 richiede, invece, che ciascuna spedizione e-commerce sia rappresentata da un house consignment autonomo, corredato dai relativi goods items, senza ricorrere a consolidamenti generici. Il livello di dettaglio richiesto non è compatibile con modalità dichiarative impropriamente semplificate o aggregate. Per i flussi e-commerce, pertanto, il multiple filing rappresenta il modello dichiarativo di riferimento, poiché riflette più fedelmente la struttura effettiva delle spedizioni.
La valorizzazione di un unico house consignment, accompagnato da una descrizione generica della merce e da un solo codice HS, potrebbe infatti occultare una pluralità molto ampia di categorie merceologiche destinate a migliaia di importatori.
Sul tema, l’Agenzia richiama l’Avviso pubblicato il 26 maggio 2025, emanato a seguito di una nota dei servizi tecnici della Commissione europea. In tale occasione era stato raccomandato agli operatori di rispettare scrupolosamente le istruzioni per la presentazione delle ENS nel nuovo sistema ICS2, così da assicurare la conformità ai requisiti normativi ed evitare possibili ritardi e conseguenze sanzionatorie. Le medesime prescrizioni sono coerenti con la guida operativa ICS2 pubblicata dai servizi tecnici della Commissione nello specifico gruppo CIRCABC.
Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata
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