La fiscalità del mare

L’economia del mare rappresenta una delle principali piattaforme economiche del Paese, con un valore complessivo superiore a 216 miliardi di euro che corrisponde all’11,3% del PIL italiano. Il nostro è tra i primi paesi in Europa per contributo alla Blu Economy con un profilo molto ben bilanciato tra cantieristica, shipping e turismo. In particolare la cantieristica rappresenta una filiera strategica articolata ad alto impatto economico che include non solo costruzione, manutenzione e riparazione di varie tipologie di navi ma ne conclude virtuosamente il ciclo con la loro trasformazione, demolizione e riciclo.

Tutto questo avviene all’interno di un sistema nel quale si intrecciano in modo complesso la disciplina fiscale e la norma doganale senza perdere di vista gli adempimenti relativi al mondo delle accise. La necessaria premessa verte sul distinguo fra la navigazione commerciale e il diporto

Nella prima parte esamineremo anzitutto la disciplina IVA – in particolare l’Art. 8 bis lettera a) del DPR 633/72 per scoprire che la destinazione e la qualifica “alto mare” e nessuna altra caratteristica fisica della nave costituiscono le discriminanti per usufruire del regime agevolato. Osserveremo il nuovo modello dichiarativo in vigore dal giugno 2021 in versione totalmente telematica con l’indicazione dei soggetti coinvolti ed i casi di esclusione normati dalla Risoluzione 2/E del 2017 dell’Agenzia delle Entrate, nonché dell’aspetto sanzionatorio in base all’Art.7 del D.Lgs 471/1997 come modificato dalla Legge di Bilancio 2021.

La seconda sezione riguarda le cessioni assimilate all’esportazione – sempre l’Art. 8 bis DPR 633/72 ma in questo caso la lettera d) che definisce   le dotazioni di bordo in base alla normativa IVA mentre dal punto di vista doganale – con il superamento del TULD – dobbiamo riferirci all’Art. 74 DNC. In particolare per gli approvvigionamenti di carburante alle unità navali (bunkeraggio) saranno chiamate in causa le circolari congiunte 1/E 2017 e 69/E 2017 rispettivamente dell’Agenzia delle Dogane e dell’Agenzia delle Entrate. La lettera e) dello stesso Articolo 8 bis ci fornirà chiarimenti in merito alle cessioni assimilate alle esportazioni anche attraverso il caso concreto di interpretazione ADE 244/2024.

Nella terza parte è fornita un’ampia disamina della non imponibilità IVA relativa ai servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali in base all’Art. 9 del 633/72. A conclusione dell’intervento non poteva essere trascurato il processo evolutivo doganale dell’ammissione temporanea nelle sue modalità operative, oggetto di controversa interpretazione, sebbene i chiarimenti – Circolare ADM 8/2025 – al D.Lgs 141/2024 abbiano solo in parte risposto alle numerose criticità emerse anche a causa del disallineamento della legge doganale con le varie regole a cui soggiace il “sistema nave”. Le questioni applicative ed interpretative sono oggetto della recente circolare 11/2026.

Dal punto divista delle accise, i benefici agevolativi previsti fanno tuttora capo al D.Lgs 504/97 così come integrato dalla Direttiva 2003/96/CE – Energy Tax Directive – recepita dal regolamento attuativo 225/2015 in ultimo modificato dal D.M. 171 del 5 ottobre 2023

Il corso è stato strutturato in tre parti:

  • Modulo 1: “Regime IVA e navi d’alto mare”:
    Shipping e Diporto – Art. 8-bis – Navi d’alto mare – Dichiarazione e sanzioni – Imbarcazioni da diporto
  • Modulo 2 “Cessioni assimilate alle esportazioni”:
    Provviste e dotazioni di bordo – Cessioni intermedie – Bunkeraggio – Servizi portuali e cantieristic
  • Modulo 3 “Servizi internazionali e regimi doganali”:
    Servizi internazionali – Ammissione temporanea – Circolari ADM – Accise per la nautica – Profili di rischio – Territorialità IVA

Docente: Prof. Avv. Benedetto Santacroce
Tutor del corso: Dott.ssa Marica Mestieri – Dott.ssa Rossana Distefano

Video presentazione del corso

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  • Focus Internazionale  – Il corso fornisce competenze su argomenti relativi a normativa e agli adempimenti del contesto italiano ed internazionale

  • Corso riconosciuto – Per gli Spedizionieri Doganali iscritti all’Albo, il superamento del corso è valido per il programma di formazione continua del CNSD e consente di acquisire 5 crediti formativi professionali
  • Altre iscrizioni – I Tirocinanti degli spedizionieri doganali possono richiedere l’iscrizione seguendo le istruzioni sul sito del CNSD. Altri soggetti possono contattare per informazioni il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali all’indirizzo: info@cnsd.it

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