Con gli Avvisi del 7 e del 3 luglio 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto quanto segue in relazione ai Regolamenti (UE) 2026/1422 e 2026/1455 e alla prova dell’origine delle merci statunitensi. n attesa della pubblicazione di un documento di orientamento destinato agli Stati membri, volto a chiarire l’applicazione del nuovo articolo 59-bis del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, introdotto dal Regolamento (UE) 2026/1422, la Commissione europea ha fornito le prime indicazioni operative nel corso della 66ª riunione del Customs Expert Group – Origin Section.
Con riferimento all’articolo 6 del Regolamento (UE) 2026/1455, secondo il quale l’origine delle merci deve essere determinata applicando le regole sull’origine non preferenziale contenute nel titolo II, capo 2, sezione 1, del Regolamento (UE) n. 952/2013, la Commissione ha precisato che:
non è stato istituito uno specifico certificato di origine, rilasciato dalle autorità statunitensi, da utilizzare ai fini dell’articolo 1 del Regolamento (UE) 2026/1455;
continua ad applicarsi il principio della libera prova dell’origine, in base al quale spetta all’importatore produrre documentazione adeguata a dimostrare l’origine delle merci.
Allo stato attuale, per accedere al trattamento tariffario riservato alle merci statunitensi dal Regolamento (UE) 2026/1455, pur non essendo obbligatorio, può risultare utile acquisire un certificato di origine non preferenziale rilasciato dalle competenti autorità degli Stati Uniti, accompagnato dalla prova del trasporto diretto delle merci dagli USA all’Unione europea.
Qualora le merci non arrivino direttamente dagli Stati Uniti e abbiano attraversato Paesi terzi, deve essere dimostrato che esse sono rimaste sotto vigilanza doganale. Se, durante il transito, sono state immagazzinate o frazionate in altri Paesi, occorre inoltre provare che non hanno subito trasformazioni diverse da quelle necessarie a conservarle in buono stato o ad apporre marchi, etichette o sigilli, secondo quanto stabilito dall’articolo 59-bis introdotto dal Regolamento (UE) 2026/1422. La circostanza può essere documentata mediante un certificato di non manipolazione oppure attraverso altra idonea documentazione commerciale o di trasporto.
In tale quadro, anche una decisione IVO rilasciata all’importazione può costituire un utile elemento di supporto.
Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 30 giugno 2026 sono stati pubblicati:
il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1422 della Commissione, del 25 giugno 2026, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 con riguardo alle procedure relative alla prova dell’origine non preferenziale;
il Regolamento (UE) 2026/1455 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativo all’adeguamento dei dazi doganali applicabili alle importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d’America e all’apertura di contingenti tariffari per alcune merci aventi la medesima origine.
Entrambi i regolamenti sono entrati in vigore il 1° luglio 2026.
Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (UE) 2026/1455, fino all’adozione delle regole sull’origine preferenziale previste dall’articolo 64, paragrafi 2 o 3, del Regolamento (UE) n. 952/2013, l’origine delle merci ammesse all’agevolazione tariffaria è determinata secondo le norme sull’origine non preferenziale contenute nel titolo II, capo 2, sezione 1, dello stesso regolamento.
Il nuovo articolo 59-bis del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 stabilisce che la prova dell’origine non preferenziale deve comprendere anche elementi idonei a dimostrare alternativamente che le merci:
sono state trasportate direttamente dal Paese di origine all’Unione;
sono rimaste sotto vigilanza doganale durante il transito attraverso altri Paesi;
se immagazzinate o frazionate in tali Paesi, non hanno subito modifiche diverse da quelle necessarie a mantenerle in buono stato o dall’aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o altra documentazione destinata ad assicurarne la conformità a requisiti specifici.
I competenti servizi della Commissione hanno inoltre annunciato:
l’introduzione nel sistema TARIC della specifica misura tariffaria 142; per ottenere il beneficio, i dichiaranti devono indicare il codice preferenza 300 e il nuovo codice documento U190;
la prossima pubblicazione di un documento di orientamento per gli Stati membri, destinato a chiarire l’applicazione dell’articolo 59-bis del Regolamento (UE) 2026/1422, sia con riguardo al trattamento delle merci statunitensi previsto dal Regolamento (UE) 2026/1455, sia, più in generale, per l’intera disciplina dell’origine non preferenziale.
Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata
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