Q&A DG TAXUD sulla prova dell’origine non preferenziale

Con l’Avviso del 22 luglio 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha informato che la DG TAXUD ha reso disponibile un documento di domande e risposte, aggiornato al 16 luglio 2026, destinato a supportare gli operatori economici e le autorità competenti nell’applicazione del nuovo articolo 59-bis del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. L’Avviso reca in allegato la versione ufficiale in lingua inglese e ne propone una traduzione di cortesia; l’ultima versione del documento è inoltre in fase di pubblicazione sul portale Taxation and Customs dell’Unione europea.

1. Quando si applica l’articolo 59-bis del CDU-RE?

L’articolo 59-bis introduce una regola procedurale riguardante la produzione della prova dell’origine non preferenziale nei casi in cui, ai sensi del Regolamento (UE) 2026/1455, nella dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci originarie degli Stati Uniti siano richiesti i corrispondenti dazi doganali adeguati. In conformità all’articolo 6 del Regolamento 2026/1455, l’origine deve essere determinata applicando le norme del Codice doganale dell’Unione in materia di origine non preferenziale, contenute nel Titolo II, Capo 2, Sezione 1 del CDU. Tali disposizioni, compreso l’articolo 59-bis del CDU-RE, continuano a trovare applicazione fino a quando non saranno adottate norme di origine preferenziali.

2. In che modo deve essere provata l’origine non preferenziale delle merci importate dagli Stati Uniti nell’ambito dell’adeguamento dei dazi doganali? È previsto un testo o un formato standard?

L’articolo 59-bis del CDU-RE non introduce una prova standardizzata dell’origine, né sotto forma di certificato né mediante una dichiarazione formulata secondo un modello prestabilito. Continua pertanto ad applicarsi il principio della libera prova per dimostrare l’origine non preferenziale. In tale contesto, documenti o dichiarazioni predisposti da terzi, quali l’indicazione “made in US”, le dichiarazioni di origine riportate in fattura o i certificati di origine, non sono di per sé sufficienti a provare l’origine non preferenziale delle merci.

L’importatore, in qualità di dichiarante nell’Unione, deve disporre di ulteriori elementi pertinenti al caso concreto, idonei a dimostrare sia che le merci hanno origine negli Stati Uniti sia che sono state trasportate direttamente da tale Paese verso l’Unione. Agli importatori UE è quindi consigliato di richiedere agli esportatori statunitensi la documentazione utile. Se questi ultimi non sono in grado di fornirla, non sarà possibile chiedere l’applicazione dei dazi doganali adeguati. Per individuare i documenti e le informazioni utilizzabili ai fini della prova dell’origine non preferenziale, è possibile fare riferimento al sito della DG TAXUD e alle Linee guida sull’origine non preferenziale.

3. Cosa richiede l’articolo 59-bis in relazione al trasporto diretto quale parte della prova dell’origine?

La disposizione stabilisce che la prova dell’origine non preferenziale deve comprendere anche gli elementi che dimostrano che le merci sono state trasportate direttamente dagli Stati Uniti all’Unione. Qualora il trasporto avvenga attraverso un Paese terzo, deve essere provato che le merci sono rimaste sotto vigilanza doganale e non sono state alterate nel corso del trasporto.

Tale condizione è parte delle evidenze necessarie per dimostrare l’origine statunitense ai fini dell’applicazione del Regolamento 2026/1455. La prova del trasporto diretto, quale elemento utile a dimostrare che le merci sono originarie degli Stati Uniti, deve trovarsi nella disponibilità del dichiarante ed essere a disposizione dell’autorità doganale già al momento della presentazione della dichiarazione doganale con la quale viene richiesta l’applicazione dei dazi adeguati.

4. Quali prove possono essere utilizzate per dimostrare il trasporto diretto?

Il principio della libera prova vale anche per la dimostrazione del trasporto diretto dal Paese di origine, in questo caso gli Stati Uniti, all’Unione. Possono quindi essere utilizzati tutti i documenti e le informazioni pertinenti, tra i quali i documenti di trasporto, come la polizza di carico o la lettera di vettura aerea, la documentazione contrattuale, inclusi i contratti di vendita e di trasporto, le packing list e altri elementi analoghi.

4a. Esistono limiti temporali per la prova dell’origine?

Il Regolamento 2026/1455 non prevede disposizioni transitorie specifiche in materia di prova dell’origine. È pertanto possibile che i documenti utilizzati come supporto, ad esempio quelli relativi al trasporto o alla produzione, siano stati emessi prima del 1° luglio 2026. La loro accettazione rientra nella valutazione delle autorità doganali, che devono comunque poter verificare, sulla base delle prove prodotte, l’effettiva origine delle merci.

La fattispecie può presentarsi, in particolare, quando merci originarie degli Stati Uniti siano state introdotte nel territorio doganale dell’Unione prima del 1° luglio 2026 e vengano immesse in libera pratica soltanto dopo tale data. In tale ipotesi, le merci possono beneficiare dei dazi doganali adeguati a condizione che siano rispettati i requisiti documentali relativi all’origine e al trasporto diretto e che, prima dello svincolo, siano rimaste sotto vigilanza doganale nell’Unione, ad esempio in deposito temporaneo o nell’ambito di procedure speciali, senza che siano stati pagati dazi e imposte all’importazione.

5. Cosa accade se le merci importate dagli Stati Uniti con richiesta dei dazi adeguati attraversano un Paese terzo prima di raggiungere l’Unione?

Anche in presenza di transito attraverso un Paese terzo, la condizione prevista dall’articolo 59-bis può essere soddisfatta, purché sia dimostrato che le merci sono rimaste sotto controllo doganale durante il trasporto attraverso gli altri Paesi. Se nel Paese terzo le merci sono state immagazzinate o frazionate, occorre inoltre provare che non abbiano subito modifiche diverse da quelle necessarie a conservarle in buono stato o dall’aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o documentazione necessari a garantire il rispetto di requisiti specifici.

La vigilanza doganale e l’assenza di alterazioni devono essere sostenute da documentazione sufficiente. A titolo esemplificativo, possono essere utilizzati documenti di transito doganale oppure certificati di non manipolazione rilasciati dalle autorità competenti dei Paesi terzi interessati.

6. Come viene presentata, all’importazione, la richiesta di applicazione dei dazi doganali adeguati?

Per le merci per le quali nei codici TARIC sono integrate le misure preferenziali 142 e 145, il dichiarante deve indicare il codice preferenza 300 nel D.E. 1411 000 000 e il codice documento U190, relativo alla “Prova di origine stabilita a norma dell’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 2026/1455”, nel D.E. 1203 002 000.

Quando le merci sono soggette a contingenti, viene applicata un’ulteriore misura, ad esempio 143 e, in determinati casi, 146, e deve essere indicato il codice preferenza 320. Se nella dichiarazione doganale è riportato il codice documento U190, la relativa documentazione giustificativa deve essere fornita su richiesta dell’autorità doganale.

7. Come viene verificata la richiesta di applicazione dei dazi doganali adeguati?

La verifica della richiesta viene svolta sulla base dell’articolo 61, paragrafo 1, del CDU, come avviene per qualsiasi altra richiesta connessa all’origine non preferenziale. L’autorità doganale può chiedere al dichiarante di produrre le prove necessarie a dimostrare l’origine non preferenziale indicata per le merci, compresi gli elementi relativi al loro trasporto diretto dal Paese di origine.

Qualora vi siano prove sufficienti che le merci siano state prodotte negli Stati Uniti in conformità alle norme sull’origine non preferenziale, ma non sia possibile dimostrare che siano state trasportate direttamente nell’Unione, i dazi doganali adeguati non possono essere applicati.

8. Come si applicano le regole di origine non preferenziale per stabilire che una merce è originaria degli Stati Uniti ai fini del Regolamento 2026/1455?

Le norme sull’origine non preferenziale previste dal CDU e dai relativi atti delegati e di esecuzione, rispettivamente CDU-RD e CDU-RE, si applicano con le stesse modalità utilizzate per determinare l’origine non preferenziale di qualsiasi altra merce. Pertanto, per attribuire a un prodotto l’origine non preferenziale statunitense, esso deve essere interamente ottenuto negli Stati Uniti oppure deve avervi subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata allo scopo e tale da determinare la fabbricazione di un nuovo prodotto o da costituire una fase importante del processo produttivo.

Per ulteriori informazioni sulla determinazione dell’origine non preferenziale è possibile consultare il sito della DG TAXUD dedicato a tale materia, comprese le Linee guida sull’origine non preferenziale e l’elenco delle regole che attribuiscono l’origine non preferenziale alle merci.

9. Il certificato di origine previsto dall’articolo 57 e dall’allegato 22-14 del CDU-RE, relativo ai prodotti soggetti a regimi speciali di importazione non preferenziali, può essere utilizzato come prova per l’applicazione dei dazi adeguati?

No. Ai fini dell’applicazione dei dazi doganali adeguati vale il principio della libera prova e possono essere utilizzati i documenti richiamati nella risposta al quesito n. 2. Il certificato di origine disciplinato dall’articolo 57 e dall’allegato 22-14 del CDU-RE deve invece essere utilizzato per le misure che richiamano espressamente tale disposizione.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1422 della Commissione introduce il requisito del trasporto diretto ai fini dell’applicazione dei dazi doganali adeguati attraverso l’articolo 59-bis e modifica, inoltre, alcuni elementi delle disposizioni sui certificati di origine riguardanti i prodotti soggetti a regimi speciali di importazione non preferenziali, contenute negli articoli 57-59. I due aspetti restano tuttavia distinti e non sono tra loro collegati.

10. I certificati sanitari e fitosanitari (SPS) possono essere considerati prova dell’origine non preferenziale delle merci importate dagli Stati Uniti ai sensi del Regolamento (UE) 2026/1455?

I certificati sanitari e fitosanitari sono documenti che, per loro natura, attestano il rispetto dei requisiti SPS. Non sono quindi concepiti per certificare l’origine non preferenziale delle merci interessate. Possono eventualmente costituire elementi documentali di supporto, ma non possono essere utilizzati, da soli, come prove autonome dell’origine.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata

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