Con l’Avviso del 15 maggio 2026, la Direzione Dogane dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha illustrato le rilevanti modifiche normative e operative che interesseranno il commercio elettronico internazionale a decorrere dal 1° luglio 2026.
Come previsto dall’articolo 1 del Regolamento (UE) n. 2026/382 del Consiglio, dell’11 febbraio 2026, che modifica il Regolamento (CE) n. 1186/2009, dal 1° luglio 2026 viene soppressa la franchigia dai dazi doganali all’importazione per le spedizioni di merci inviate direttamente da un Paese terzo a una persona che si trova nell’Unione europea, il cui valore intrinseco non ecceda complessivamente 150 euro per spedizione.
La fase transitoria e il dazio specifico da 3 euro
Ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento, dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028, su una spedizione di merci vendute a distanza il cui valore intrinseco non superi complessivamente 150 euro per spedizione, si applicherà un dazio doganale di 3 euro per articolo.
Tale disposizione si applicherà indipendentemente dal regime di riscossione dell’IVA all’importazione utilizzato dall’operatore, ossia IOSS, regime speciale o IVA standard, e indipendentemente dal fatto che le merci siano dichiarate nei tracciati H1, H6 o H7.
La misura, introdotta nell’ambito della riforma unionale del settore e-commerce, è destinata a operare nelle more dell’introduzione dell’EU Customs Data Hub e sarà applicabile fino al 1° luglio 2028. A decorrere da tale data, tutte le merci del commercio elettronico, indipendentemente dal loro valore, saranno soggette all’aliquota normale del dazio.
La previsione del dazio temporaneo è finalizzata a rafforzare i controlli sulle spedizioni di basso valore, contrastare fenomeni fraudolenti e garantire condizioni di maggiore equilibrio competitivo per gli operatori economici dell’Unione europea.
Adeguamenti normativi, fiscali e dichiarativi
L’applicazione delle nuove disposizioni ha determinato l’esigenza di modificare alcune disposizioni del Regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 della Commissione, con particolare riferimento alle procedure e ai tracciati dichiarativi.
In attesa della pubblicazione dei regolamenti unionali che introdurranno tali modifiche, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha segnalato alcuni ambiti di particolare interesse operativo, tra cui le misure di integrazione in TARIC per i tracciati H7 e H1, l’adeguamento della garanzia per gli operatori economici titolari di autorizzazione alla dilazione di pagamento DPO, la richiesta di autorizzazione DPO per gli operatori che non ne siano ancora titolari e le modalità di contabilizzazione del dazio doganale specifico.
Sotto il profilo tributario, il nuovo dazio costituisce un diritto doganale, identificato dal tipo tributo A00, ed è pertanto soggetto a IVA.
Dal punto di vista dei flussi dichiarativi telematici, gli adeguamenti connessi alle nuove disposizioni comporteranno l’eliminazione del codice Regime aggiuntivo C07, attualmente utilizzato per attestare la franchigia doganale per le spedizioni di modesto valore, in coerenza con il superamento della relativa esenzione doganale.
Continueranno invece a essere utilizzati, secondo i casi, i codici di procedura aggiuntiva F48, per le dichiarazioni nell’ambito del sistema IOSS, e F49, per il regime speciale di riscossione dell’IVA. Verrà inoltre introdotto il nuovo codice F53 per le operazioni assoggettate a IVA ordinaria.
Product Identifiers e rafforzamento dei controlli
L’Agenzia segnala inoltre che saranno progressivamente introdotti nuovi requisiti relativi agli identificativi di prodotto, i cosiddetti “Product Identifiers”, con obbligatorietà effettiva a partire dal 1° novembre 2026.
Tale misura è finalizzata a rafforzare le attività di analisi dei rischi e i controlli sulle merci commercializzate mediante e-commerce.
Le ulteriori informazioni operative e le istruzioni tecniche di dettaglio saranno fornite con successive comunicazioni dell’Agenzia, a seguito dell’approvazione e della pubblicazione dei pertinenti atti unionali.
Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata
The post Riforma e-commerce: abolizione della franchigia doganale e regole applicative del nuovo dazio da 3 euro first appeared on Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali – The italian council of customs brokers.
