Rilascio a Posteriori dei Certificati EUR.1: Chiarimenti sulla Convenzione PEM Riveduta

Con l’Avviso del 14 aprile 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiarito le modalità di rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 nel quadro della transizione dalle regole di origine della Convenzione PEM del 2012 a quelle della Convenzione PEM riveduta, introdotte mediante Decisione n. 1/2023.

Per le merci esportate prima del 1° gennaio 2025, il rispetto delle regole precedenti non garantisce automaticamente il rispetto delle regole della Convenzione PEM riveduta; pertanto, il principio di permeabilità non può essere applicato sistematicamente e potrebbero essere necessarie ulteriori prove per considerare tali merci originarie ai sensi delle nuove regole.

L’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), dell’Appendice I della Convenzione PEM riveduta consente l’emissione retroattiva dei certificati EUR.1 in caso di errori, omissioni o circostanze particolari. In tale contesto, la transizione tra i due insiemi di regole di origine, unita alla necessità di rivalutare lo status di origine secondo il quadro rivisto, può essere considerata una circostanza particolare. I certificati EUR.1 possono quindi essere emessi a posteriori per prodotti esportati prima del 1° gennaio 2025 che non siano soggetti all’articolo 8(1a), relativo alle condizioni per l’applicazione del cumulo dell’origine, purché possano essere considerati prodotti originari e soddisfino gli altri requisiti della Convenzione PEM riveduta.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata

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