Con la sentenza n. 50 del 2026, depositata il 13 aprile, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000 che attribuisce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento con le formule “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”. La Consulta, pur confermando la legittimità della scelta operata dal legislatore di superare il principio del doppio binario a favore del contribuente assolto in sede penale, ha tuttavia elaborato una fondamentale interpretazione costituzionalmente orientata, diretta a fissare due eccezioni alla regola dell’efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario. Quali sono?
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