Con l’Avviso del 17 giugno 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha comunicato, in applicazione del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 dicembre 2004, come successivamente modificato dal decreto ministeriale del 15 maggio 2019, il tasso semestrale applicabile al pagamento differito dei diritti doganali nell’ambito del credito doganale triestino.
Alla data del 15 giugno 2026, il tasso Euribor a sei mesi pubblicato sul sito ufficiale della Banca centrale europea era pari al 2,606 per cento su base semestrale.
Di conseguenza, per le dilazioni concesse nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026, il saggio applicabile è fissato all’1,303 per cento, corrispondente al 50 per cento dell’Euribor a sei mesi, secondo quanto previsto dalla disciplina ministeriale richiamata.
Con l’Avviso del 15 giugno 2026, ADM ha comunicato la modifica dei tassi BCE così come resi noti, con il comunicato stampa dell’11 giugno 2026, dalla Banca centrale europea con la decisione di aumentare di 25 punti base i tre tassi ufficiali di riferimento, con effetto dal 17 giugno 2026.
A decorrere da tale data:
- il tasso sui depositi presso la banca centrale è elevato al 2,25 per cento;
- il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali è elevato al 2,40 per cento;
- il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale è elevato al 2,65 per cento.
La variazione del tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali incide:
- sul calcolo degli interessi di credito relativi ai dazi all’importazione o all’esportazione in caso di agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione prevista dall’articolo 112 CDU;
- sugli interessi di mora dovuti per il ritardato pagamento dei dazi all’importazione o all’esportazione, ai sensi dell’articolo 114 CDU;
- sugli interessi di mora per il ritardato pagamento dei diritti doganali aventi natura di diritti di confine, disciplinati dall’articolo 49 delle disposizioni nazionali complementari al CDU, contenute nell’Allegato 1 al lgs. n. 141/2024;
- sul calcolo degli interessi applicabili al pagamento dilazionato, ai sensi dell’articolo 46 delle medesime disposizioni nazionali.
Quest’ultima previsione riguarda esclusivamente i diritti doganali stabiliti dalla normativa nazionale. La dilazione fino al termine massimo consentito comporta il pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni.
Il calcolo utilizza il tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali vigente il 1° gennaio per il periodo 1° gennaio-30 giugno e quello vigente il 1° luglio per il periodo 1° luglio-31 dicembre.
Pertanto, in assenza di ulteriori variazioni, dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 il tasso applicabile al pagamento dilazionato è pari al 2,40 per cento, corrispondente al tasso BCE di riferimento in vigore il 1° luglio 2026.
Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata
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