Che cos’è il Codice Doganale Unionale (CDU)?

Il Codice doganale dell’Unione (CDU), in vigore dal 1° maggio del 2016 regolamenta tutti gli aspetti delle operazioni doganali che si svolgono nell’Unione Europea. Il CDU elenca i principi generali su cui si fonda la legge doganale unionale. I particolari operativi sono invece descritti nelle Disposizioni d’Applicazione del CDU (DAC).

Il CDU comprende:

1) Il Regolamento (UE) 952/2013 del 9 ottobre 2013 (GUUE – L n.269 del 10.10.2013), istituisce il Codice doganale dell’Unione e abroga, dalla sua entrata in vigore (30.10.2013), il Reg. (CE) n.450/2008.

Dal 1° maggio 2016, ai sensi dell’art. 286 CDU, sono anche formalmente abrogati:

– il Reg. (CEE) n. 3925/91, relativo all’eliminazione dei controlli sui bagagli dei viaggiatori intracomunitari;

– il Reg. (CEE) n.2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario;

– il Reg. (CEE) n. 1207/2001, relativo al rilascio dei certificati di origine EUR e alla qualifica di esportatore autorizzato;

2) Il Regolamento delegato del CDU (RD) è il Regolamento delegato (UE) n° 2446 del 28 luglio 2015 (GUUE – L n. 343 del 29.12.2015), che integra il Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del Codice doganale dell’Unione;

3) Il Regolamento di esecuzione del CDU (RE) 2447 del 24 novembre 2015 (GUUE – L n. 343 del 29.12.2015), recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio che istituisce il Codice doganale dell’Unione (pubblicata rettifica all’art. 2 par. 3), del RE, GUUE – L n. 87 del 2.4.2016);

4) Il Regolamento delegato (UE) 341/2016 della Commissione, del 17 dicembre 2015 (GUUE L n.69 del 15.03.2016), che stabilisce misure transitorie relative ai mezzi per lo scambio e l’archiviazione di dati di cui all’art. 278 del CDU fino a quando i sistemi elettronici  necessari per l’applicazione delle disposizioni del codice non siano operativi. Gli allegati al RDT stabiliscono i requisiti in materia di dati, formati e codici che devono essere applicati nel periodo transitorio stabilito ai sensi del RDT, del RD e del RE;

5) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 della Commissione del 1° aprile 2016 (GUUE L n. 87 del 2.4.2016) che abroga formalmente, dal 1° maggio 2016, il Regolamento (CEE) n. 2454/1993, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CEE) n.2913/92;

6) Decisione di esecuzione (UE) della Commissione dell’11 aprile 2016, n. 578 (GUUE L n. 99 del 15.4.2016), che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo ed all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal Codice doganale dell’Unione.

 

Ogni stato membro aveva una sua legge doganale prima dell’instaurazione di quella unionale. Parti di queste legislazioni nazionali sono ancora in vigore e regolamentano tutto ciò che la normativa unionale delega agli ordinamenti nazionali. In Italia la legge doganale preesistente a quella unionale era rappresentata dal TULD (Testo Unico della Legge Doganale del 23/12/1973) recentemente abrogato e sostituito dal Decreto Legislativo n. 141 del 26 settembre 2024 contente le “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”.
Questa riforma, legata alla riforma fiscale, adegua la normativa nazionale al Codice Doganale dell’Unione Europea, semplificando le procedure, potenziando il digitale e riorganizzando il sistema sanzionatorio.

In breve i punti chiave della riforma:

– Struttura ridotta: Il testo passa da oltre 350 articoli a soli 122, focalizzandosi su norme complementari al codice unionale.
– IVA come diritto di confine: L’IVA è ora inclusa nel calcolo dei diritti di confine, aumentandone significativamente l’impatto economico.
– Nuovo sistema sanzionatorio: Le sanzioni penali e amministrative per contrabbando sono state riviste, con un inasprimento per alcune violazioni e una maggiore proporzionalità.
– Contraddittorio endoprocedimentale: abolita la “controversia doganale”, sostituita dal diritto del contribuente a presentare memorie difensive entro 30 giorni dal processo verbale di contestazione.
– Responsabilità 231: Estesa la responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001) ai reati doganali, inclusi quelli previsti dal Testo Unico Accise.
– Digitalizzazione: Potenziamento dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli (SUDOCO)

 

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